Ordinanza n. 2159/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’accertamento e la declaratoria: - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli sull’istanza di aggiornamento dell’informazione antimafia interdittiva presentata dalla società ricorrente in data 3 marzo 2026, ai sensi dell’art. 91, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, - nonché dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, previa valutazione delle sopravvenienze documentate dalla ricorrente e, segnatamente, delle misure di discontinuità gestionale, territoriale, statutaria, organizzativa e di controllo adottate dalla società; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere espressamente sull’istanza entro il termine che il Tribunale vorrà assegnare, con nomina, sin d’ora e per il caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 15/7/2026, per l’annullamento: 1) del provvedimento della Prefettura di Napoli, prot. n. -OMISSIS-, recante diniego dell’istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con contestuale adozione/conferma dell’informazione antimafia interdittiva nei confronti di -OMISSIS-; 2) del verbale del Gruppo Interforze Antimafia n. -OMISSIS-, richiamato nel provvedimento impugnato, non conosciuto; 3) delle note e dei rapporti istruttori richiamati nel provvedimento, ivi inclusi la nota della Guardia di Finanza - Nucleo P.E.F. di Napoli n. -OMISSIS- e i riscontri dei Nuclei P.E.F. di Siena n. -OMISSIS-e Caserta n. -OMISSIS-, mai previamente comunicati alla ricorrente e non conosciute; 4) di ogni ulteriore atto istruttorio, parere, nota, rapporto, comunicazione e verbale presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque ove e per quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di aggiornamento dell’informazione antimafia interdittiva, con contestuale adozione o conferma dell’interdittiva; in origine, silenzio serbato sulla medesima istanza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha inizialmente proposto un ricorso avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza di aggiornamento dell’informazione antimafia interdittiva presentata il 3 marzo 2026 ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere espressamente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Dopo l’adozione del provvedimento prefettizio di diniego dell’aggiornamento, la società ha proposto motivi aggiunti chiedendone l’annullamento, insieme agli atti istruttori presupposti, tra cui il verbale del Gruppo Interforze Antimafia e le note della Guardia di Finanza. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, sostenendo l’illegittimità della valutazione prefettizia e invocando le misure di discontinuità gestionale, territoriale, statutaria, organizzativa e di controllo adottate dalla società come misure di self cleaning.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. A un esame sommario, il provvedimento prefettizio è apparso adeguatamente motivato in relazione a molteplici e sistematici intrecci familiari e relazionali dei soci con la criminalità organizzata, anche attraverso il padre di uno dei soggetti coinvolti. Il Collegio ha inoltre considerato rilevante la riconducibilità della società a un gruppo di imprese sottoposto a unitaria regia e la vicinanza di tale regia alla criminalità organizzata, nonché la presenza di pregiudizi penali e procedimenti pendenti per reati-spia, tra cui intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed estorsione. Le misure di self cleaning non sono state ritenute, allo stato, utilmente invocabili: il trasferimento della sede è apparso manifestamente inidoneo a garantire la discontinuità dell’amministrazione societaria, mentre la nomina del nuovo amministratore era stata subordinata alla favorevole definizione del procedimento di aggiornamento, conclusosi invece con il provvedimento interdittivo impugnato. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché l’interesse pubblico a impedire il contagio delle imprese da parte delle organizzazioni mafiose è stato ritenuto prevalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
aggiornamento dell’informazione antimafia interdittiva
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di aggiornamento dell’informazione antimafia, ma l’ordinanza non ne precisa ulteriormente l’interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto la sospensione per assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
art. 603-bis c.p.
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Il reato è considerato dal giudice un reato-spia rilevante nella valutazione prefettizia del rischio di permeabilità mafiosa.
art. 629 c.p.
Il reato è considerato dal giudice un reato-spia rilevante nella valutazione prefettizia del rischio di permeabilità mafiosa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti e delle persone indicate nell’ordinanza.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, il provvedimento prefettizio antimafia risulta assistito da fumus boni iuris quando espone molteplici e sistematici intrecci familiari e relazionali con la criminalità organizzata, la riconducibilità dell’impresa a un gruppo sottoposto a unitaria regia e la presenza di procedimenti o pregiudizi relativi a reati-spia, purché tali elementi siano adeguatamente motivati nel provvedimento.
- Le misure di self cleaning non sono utilmente invocabili, ai fini dell’aggiornamento dell’informazione antimafia, quando consistono in interventi manifestamente inidonei a realizzare una discontinuità effettiva dell’amministrazione societaria, come il mero trasferimento della sede.
- La nomina di un nuovo amministratore non dimostra, di per sé, una discontinuità gestionale effettiva quando la sua efficacia sia subordinata alla favorevole conclusione del procedimento di aggiornamento e tale procedimento si concluda invece con il diniego dell’aggiornamento e la conferma o adozione dell’interdittiva.
- Nella valutazione del periculum in mora connesso all’interdittiva antimafia, l’interesse pubblico a impedire il contagio delle imprese da parte delle organizzazioni mafiose può prevalere sull’interesse economico dell’impresa alla sospensione dell’efficacia del provvedimento.
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