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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della diffida del dirigente del Comune di Osimo - Dipartimento del Settore di Pianificazione servizio ambiente/protezione civile prot. 29.05.2018 n.0014146 comunicata in data 18.06.2018, avente ad oggetto “art. 130 del D.lgs. 152/2006 norme in materia ambientale scarico non autorizzato di acque reflue assimilabili a quelle urbane; località s.s.16 Km 310+400- ristorante “La Cantinetta del Conero” che ha diffidato il sig. Dalmazio Rossi, in qualità di proprietario del Ristorante Hotel La Cantinetta del Conero ed amministratore pro tempore della S.r.l. Giardino, ad effettuare “i necessari interventi di adeguamento dell''impianto di scarico delle acque reflue assimilabili alle urbane a servizio del ristorante La Cantinetta del Conero per ricondurre le emissioni in conformità ai limiti fissati dalle nome di legge (art. 100 comma 3 e 101 Dlgs 152/2006 art. 44 PTA, Delibera DACR n. 145 del 26.10.2010 Regione Marche)”; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, quale la nota della Regione Carabinieri Forestale Marche – Comando stazione Ancona prot. 551 del 18.05.2018 e verbale di accertamento di illecito amministrativo in violazione dell’art. 124 D.lgs. 152/2006 (processo verbale n. 24282 –Reg Stazione CC 14/2018) comunicato in data 4.5.2018 per la presenza di uno scarico non autorizzato di acque reflue assimilabili ad urbane provenienti da attività di cucina e acque meteoriche con recapito su corpo idrico superficiale e recettore costituito da fosso stradale provenienti dalla corte di pertinenza del ristorante Hotel La Cantinetta del Conero, la nota dell’Arpam 0012303 dell’11.04.2018 nonché il verbale di campionamento e rapporto di prova.

Giustizia amministrativa201800469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida comunale a eseguire interventi di adeguamento dell'impianto di scarico di acque reflue assimilabili a urbane

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la diffida con cui il Comune di Osimo, richiamando l'art. 130 del d.lgs. 152/2006, ha ordinato l'adeguamento dello scarico al servizio di un ristorante, a seguito dell'accertamento di uno sversamento di sostanze grasse e tensioattivi in un fosso stradale e, quindi, in un corpo idrico superficiale. In primo luogo è stata dedotta l'incompetenza del Comune, sostenendo che la competenza in materia di autorizzazione, vigilanza e diffida spettasse alla Provincia. In secondo luogo sono state dedotte la violazione degli artt. 124, 130 e 133 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, difetto o insufficienza di motivazione, inadeguatezza dell'istruttoria e ingiustizia manifesta. I ricorrenti hanno contestato sia la riconducibilità dello scarico all'attività di ristorazione sia la propria responsabilità, negando che fosse stato provato il nesso causale tra il materiale rinvenuto nel fosso e la tubazione in PVC presente nella proprietà. È stata inoltre contestata l'osservanza delle metodiche di prelievo e campionamento previste dal d.lgs. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l'incompetenza del Comune perché l'autorizzazione allo scarico era stata rilasciata proprio dal Comune di Osimo nel 2008; pertanto, secondo l'art. 130 del d.lgs. 152/2006 e lo stesso criterio invocato dai ricorrenti, spettava al medesimo ente vigilare sull'osservanza delle prescrizioni autorizzative e adottare la diffida. Nel merito, il giudice ha ritenuto adeguata l'istruttoria: i Carabinieri Forestali avevano individuato una tubazione non autorizzata proveniente dalla proprietà e diretta verso il fosso; ARPAM aveva rilevato tensioattivi e sostanze grasse animali e vegetali, compatibili con scarichi derivanti da una significativa attività di ristorazione; l'ispezione aveva inoltre accertato operazioni di pulizia grossolana di pentolame e stoviglie in un'area collegata alla caditoia delle acque chiare, nonché la presenza nella cisterna delle acque piovane di sostanza grassa simile a quella rinvenuta nel fossato. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a fondare la riconducibilità dello sversamento all'attività del ristorante e la responsabilità solidale del proprietario-amministratore e della società gestrice, senza che emergessero i dedotti vizi di motivazione, istruttoria o travisamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni statali resistenti.

Norme richiamate

  • art. 124 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata nel contesto dell'accertamento dello scarico non autorizzato e della contestazione della violazione.

  • art. 130 d.lgs. 152/2006

    Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con sospensione dell'autorizzazione o alla revoca dell'autorizzazione.

    La diffida per l'inosservanza delle prescrizioni dello scarico spetta all'autorità competente, individuata nel Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione allo scarico.

  • art. 133 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; il giudice non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai dedotti vizi di motivazione e istruttoria; la censura è stata respinta sulla base della completezza degli accertamenti.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Quando l'autorizzazione allo scarico è stata rilasciata dal Comune, il medesimo Comune è competente a vigilare sull'osservanza delle relative prescrizioni e ad adottare la diffida prevista dall'art. 130 del d.lgs. 152/2006.
  • La legittimità di una diffida in materia di scarichi può fondarsi su una pluralità coerente di elementi istruttori, comprendenti accertamenti degli organi di polizia, analisi tecniche dei reflui, individuazione delle condotte di scarico e verifica delle modalità operative dell'attività da cui i reflui provengono.
  • La riconducibilità di uno sversamento a un'attività produttiva può essere ritenuta adeguatamente dimostrata quando la composizione degli inquinanti, la localizzazione della tubazione, il percorso delle acque e le condizioni dei sistemi di raccolta interni risultino convergenti.
  • La diffida può essere legittimamente indirizzata sia al soggetto che riveste una posizione qualificata rispetto all'impianto o all'attività sia alla società che concretamente gestisce l'esercizio, quando l'istruttoria consenta di riferire a entrambi la condotta da adeguare.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniAcque e demanio idricoAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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