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Sentenza

Sentenza n. 852/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento ex art. 8 D.L. n. 11/2009, conv. in L. n. 38/2009, del -OMISSIS-della Questura di Ancona, notificato in data 7.2.2024; - la lettera avente contenuto provvedimentale di diniego Questura di Ancona, Commissariato di P.S. di -OMISSIS-; e per la condanna della Questura di Ancona, Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., all''ostensione integrale e non coperta da omissis di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento di ammonimento.

Giustizia amministrativa202400169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009, nonché diniego di ostensione degli atti posti a fondamento dell'ammonimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dalla Questura di Ancona ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, notificato il 7 febbraio 2024, e una lettera della Questura-Commissariato di pubblica sicurezza avente contenuto provvedimentale di diniego. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'ostensione integrale degli atti posti a fondamento dell'ammonimento, senza omissis. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro l'ammonimento o il diniego di accesso. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; il Ministero dell'Interno ha aderito alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e alla richiesta di compensazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative all'ammonimento, al diniego di accesso e alla domanda di ostensione. Il giudice ha rilevato che la parte ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, anche in considerazione dell'adesione dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009

    Individua la base normativa del provvedimento di ammonimento impugnato; il TAR non ne ha esaminato la legittimità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato invocato per la domanda di ostensione integrale degli atti posti a fondamento dell'ammonimento; la domanda non è stata esaminata nel merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Il venir meno dell'interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente prima della decisione, impedisce la prosecuzione della domanda.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito, insieme alle norme in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione; in tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio nella valutazione dell'interesse ad agire né sostituirsi alla parte nella scelta di coltivare o meno il gravame; la dichiarazione della parte relativa al venir meno dell'interesse impedisce l'esame del merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità dell'intero ricorso, comprese le domande connesse, senza necessità di esaminare le censure relative agli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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