Cassazione Penale, Sentenza n. 37140/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) omissione nell'assunzione di una prova decisiva, la ricognizione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; (2) violazione del diritto di difesa per una presunta "preventiva induzione in errore" del difensore derivante dalla indicazione nel decreto di citazione di una udienza pubblica anziché della trattazione in camera di consiglio ai sensi della normativa emergenziale; nell'ambito del secondo motivo chiede inoltre che prevalga una declaratoria di assoluzione piena rispetto all'applicazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: le persone offese avevano riconosciuto con certezza l'imputato, rendendo superflua la ricognizione e motivando correttamente la Corte di appello. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la normativa emergenziale (art. 23 d.l. 149/2020 e successivi) prevedeva la trattazione in camera di consiglio senza obbligo di informare specificamente l'imputato e che la facoltà di chiedere la discussione in pubblica udienza doveva essere esercitata per iscritto e tramite difensore, cosa non avvenuta. Ha inoltre censurato come generica la richiesta di pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente come mezzo per censurare la mancata acquisizione di una prova decisiva (ricognizione). La Corte ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni d'identificazione delle persone offese, non sussistesse l'obbligo di disporre la ricognizione.
art. 23 d.l. 149 del 2020
Norma emergenziale che ha previsto la possibilità per le corti di procedere in camera di consiglio senza intervento delle parti, salvo richiesta contraria. La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che non impone l'obbligo di notificare all'imputato la diversa modalità di trattazione e riconosce la facoltà, da esercitarsi per iscritto tramite difensore, di chiedere la pubblica udienza.
art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020
Successiva disposizione normativa collegata all'emergenza pandemica che conferma la disciplina delle decisioni in camera di consiglio per gli appelli; la Corte l'ha richiamata per giustificare la validità della trattazione senza udienza pubblica.
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma richiamata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (trattazione senza intervento delle parti). La Corte ha proceduto secondo tale previsione normativa.
art. 129, comma 2 c.p.
Norma che disciplina la possibilità di una pronuncia diversa rispetto alla qualificazione o alla applicazione della pena (es. assoluzione per prescrizione). La Corte ha ritenuto la relativa istanza del ricorrente generica e non sufficientemente argomentata.
Massime di principio
- Se le persone offese identificano con chiarezza l'imputato, il giudice d'appello può ritenere superflua la ricognizione formale e decidere senza disporla, purché la motivazione sia logica e congrua.
- Le norme emergenziali (art. 23 d.l. 149/2020 e successive) hanno legittimato, per il periodo di riferimento, la decisione in camera di consiglio senza intervento delle parti; ciò non determina automaticamente una nullità procedurale, a meno che l'imputato non abbia tempestivamente, e per iscritto tramite difensore, richiesto la discussione orale.
- La semplice indicazione nel decreto di citazione di una udienza pubblica non costituisce di per sé un diritto ferito se la normativa di riferimento consente la trattazione in camera di consiglio; la difesa deve attivarsi per esercitare la facoltà di comparire.
- Richieste di statuizioni alternative (per esempio chiedere l'assoluzione invece della dichiarazione di estinzione per prescrizione) devono essere formulate con argomentazioni concrete e specifiche; istanze apodittiche rischiano di essere respinte come generiche.
- Gli errori procedurali o le omissioni di iniziativa difensiva possono avere rilievo decisivo: è importante che il difensore eserciti tempestivamente i diritti dell'imputato (es. domanda scritta per udienza pubblica) quando la normativa lo richiede.
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