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Sentenza

Sentenza n. 8863/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 878/2025, pubblicata il 24 gennaio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 39426/2024.

Giustizia amministrativa202513845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di 2.000 euro, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta erogazione, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a disposizione dell'interessata nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e il mancato adempimento del giudicato. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di mera forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione e non eseguita, essendo decorso anche il termine di 120 giorni previsto dalla legge. In assenza di specifiche contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, l'allegato inadempimento è stato ritenuto comprovato alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell'ottemperanza ha affermato che i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati in sede esecutiva. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute non necessarie allo stato, salva la possibilità di disporle in caso di persistente inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia reiterata dell'amministrazione e del proliferare di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione al comando giudiziale quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
  • In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudizio è diretto a verificare e imporre l'attuazione del comando giudiziale.
  • Quando l'amministrazione, a fronte della deduzione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti o documentazione sull'adempimento, l'inadempimento può essere ritenuto comprovato alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta in via immediata: il giudice può riservarne l'applicazione a un successivo momento, qualora persista l'inottemperanza oltre i termini stabiliti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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