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Sentenza

Sentenza n. 6955/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Romania e ordinato al Ministero di rideterminarsi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente riconoscimento)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio sostenendo che l’interessato avesse conseguito in Romania soltanto il certificato Nivel I, relativo alla formazione psicopedagogica, e non una qualifica abilitante all’insegnamento di sostegno. Secondo l’appellante, mancava l’adeverință, cioè la certificazione dell’autorità competente rumena attestante l’abilitazione all’insegnamento in una determinata materia e per una determinata fascia di età degli alunni. Il Ministero ha dedotto che, senza tale certificazione, non fosse possibile effettuare il confronto tra la formazione estera e quella italiana, né applicare misure compensative, e ha censurato l’interpretazione dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE operata dal TAR. Ha inoltre sostenuto che l’istanza fosse incompleta quanto alla documentazione relativa al Nivel II, al riconoscimento in Romania della laurea italiana, ai programmi formativi completi e alla durata legale dei percorsi. Il TAR aveva invece ritenuto illegittimo il diniego, anche perché fondato su richieste documentali tardive o sproporzionate e perché l’adeverință non era stata posta a fondamento del provvedimento impugnato. In appello, il Ministero ha precisato che il diniego definitivo era stato motivato dall’assenza di una qualifica professionale riconosciuta in Romania e dalle differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta in Italia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il solo percorso formativo di Nivel I, avente ad oggetto la componente psicopedagogica o la didattica della specializzazione in Scienza dell’Educazione, non produce di per sé effetti abilitanti all’insegnamento in Italia. Ai fini della procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, è necessaria una certificazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine che attesti la qualifica professionale e il relativo ambito di esercizio; nel caso concreto, tale certificazione era l’adeverință. La mancanza originaria della certificazione impediva al Ministero di effettuare la valutazione comparativa e di disporre misure compensative, ma l’adeverință era stata successivamente prodotta dall’interessato nel giudizio di primo grado. Di conseguenza, il Ministero poteva e doveva rideterminarsi sulla domanda alla luce della documentazione sopravvenuta. Le censure dell’appello relative ai profili procedimentali della sentenza non sono state accolte, anche considerando l’esigenza di non pregiudicare le aspettative lavorative connesse al riconoscimento. Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249/2010 e la giurisprudenza nazionale ed europea secondo cui la libera circolazione non impone allo Stato ospitante di attribuire a un titolo estero un valore superiore a quello posseduto nello Stato d’origine. Nulla sulle spese dell’appello, poiché la parte appellata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 13, par. 1, direttiva 2005/36/CE

    Tale attestato – comunemente identificato come adeverință – costituisce, ai sensi dell’art. 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE, il requisito giuridico imprescindibile per attivare la procedura di riconoscimento.

    La procedura di riconoscimento presuppone la prova che il richiedente possieda nello Stato membro d’origine una qualifica professionale formalmente riconosciuta e abilitante all’esercizio della professione; in mancanza, non è possibile effettuare la valutazione comparativa né applicare misure compensative.

  • art. 13, direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE

    Il mero possesso di un titolo o attestato formativo non basta se non dimostra il conseguimento di una qualifica professionale abilitante nello Stato membro d’origine e il relativo ambito di esercizio.

  • art. 13, comma 5, D.M. n. 249/2010

    La sola frequentazione di un corso di specializzazione in Scienza dell’Educazione non determina, in Italia, un effetto abilitante all’insegnamento.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Il provvedimento ne richiama la rilevanza per l’autodichiarazione relativa alla durata legale della formazione, senza tuttavia fondare su tali disposizioni la ratio decisoria principale.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    È richiamato dal Ministero in relazione alla legalizzazione degli atti formati all’estero, ma il Consiglio di Stato non fonda su tale profilo il rigetto dell’appello.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, il richiedente deve dimostrare, mediante attestazione dell’autorità competente dello Stato d’origine, di possedere una qualifica professionale formalmente riconosciuta e abilitante all’esercizio della professione in quello Stato, con indicazione del relativo ambito di applicazione.
  • Il mero possesso di un attestato relativo a una formazione psicopedagogica o specialistica non consente il riconoscimento di una qualifica professionale se, secondo l’ordinamento dello Stato d’origine, tale formazione non abilita autonomamente all’esercizio della professione.
  • La valutazione comparativa tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, così come l’eventuale imposizione di misure compensative, presuppone l’esistenza di una qualifica professionale validamente riconosciuta nello Stato membro d’origine; in assenza di tale presupposto, la comparazione non può essere utilmente svolta.
  • Lo Stato membro ospitante non è tenuto, in forza delle libertà di circolazione, ad attribuire a un titolo di formazione estero un valore abilitante superiore a quello che il titolo possiede nell’ordinamento dello Stato membro d’origine.
  • Quando, dopo l’adozione del diniego, il richiedente produce nel giudizio la certificazione dell’autorità competente dello Stato d’origine attestante la qualifica professionale, l’amministrazione deve rideterminarsi sulla domanda alla luce della documentazione sopravvenuta, senza che ciò comporti automaticamente il riconoscimento del titolo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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