Sentenza n. 1896/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale (VIA) relativo a un progetto di parco eolico, unitamente al parere istruttorio conclusivo sfavorevole
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto regionale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale, adottato ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 152/2006, e il parere istruttorio conclusivo sfavorevole della Commissione Tecnica Specialistica, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il giudizio negativo riguardava un progetto di parco eolico composto da sei aerogeneratori e dalle opere connesse. In sede cautelare, il TAR ha rilevato una lesione del contraddittorio procedimentale e ha disposto il riesame, indicando all’amministrazione di riattivare il procedimento, consentire l’audizione richiesta, concedere un termine per integrare gli elaborati progettuali e replicare alle criticità, nonché riformulare il giudizio di compatibilità ambientale avvalendosi della CTS. Nel corso del riesame, la CTS ha annullato il precedente parere sfavorevole e lo ha sostituito con un nuovo parere favorevole; l’ARTA ha quindi adottato un giudizio positivo di compatibilità ambientale e, successivamente, ha annullato in autotutela il decreto di VIA negativo impugnato. La ricorrente ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo conseguito il titolo ambientale necessario all’avvio dei lavori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la pretesa della ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta mediante il riesame procedimentale, l’adozione del nuovo parere favorevole della CTS, il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e l’annullamento in autotutela del precedente giudizio negativo. Il Collegio ha precisato che il remand disposto in sede cautelare ai fini del riesame restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, imponendole soltanto di eliminare i vizi riconosciuti dal giudice cautelare, senza predeterminare l’esito finale. La rinnovata valutazione tecnica favorevole non costituisce un adempimento meramente esecutivo dell’ordinanza cautelare, ma una nuova autonoma valutazione tecnico-discrezionale. Le spese processuali sono state compensate in ragione della complessità dei profili tecnici e giuridici.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 23 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale base normativa del parere istruttorio conclusivo sulla compatibilità ambientale del progetto.
art. 25 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale base normativa del giudizio regionale di compatibilità ambientale (VIA).
art. 24 d.P.R. 120/2017
È richiamato con riferimento al Piano Preliminare delle terre e rocce da scavo approvato nell’ambito del nuovo parere favorevole.
Massime di principio
- Il remand cautelare ai fini del riesame restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale e la vincola soltanto all’eliminazione dei vizi riconosciuti fondati dal giudice cautelare, senza imporre un determinato contenuto finale del provvedimento.
- In sede di riedizione del potere conseguente a un remand cautelare, l’amministrazione può adottare anche un atto avente contenuto dispositivo diverso da quello impugnato, purché elimini i vizi rilevati e proceda a una rinnovata valutazione nel rispetto delle indicazioni giudiziali.
- L’adozione, dopo il riesame, di un nuovo provvedimento favorevole e l’annullamento in autotutela dell’atto originariamente impugnato determinano la cessazione della materia del contendere quando soddisfano integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La rinnovata valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, adottata all’esito del riesame, non costituisce un’attività meramente esecutiva dell’ordinanza cautelare, ma un autonomo esercizio del potere amministrativo.
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