Cassazione Civile, Ordinanza n. 02742/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dirigente farmacista dipendente a tempo indeterminato di un'azienda sanitaria provinciale agiva per ottenere il riconoscimento e il pagamento della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, oltre alle ulteriori differenze retributive di categoria, assumendo di aver svolto dal 26.10.2010 il ruolo di responsabile di una UOS della farmacia di un presidio ospedaliero. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, condannando l'azienda al pagamento di euro 277,78 mensili oltre interessi, ritenendo applicabile l'art. 3 del c.c.n.l. dirigenza sanitaria 2008/2009 e affermando che l'incremento della posizione minima non fosse riassorbibile nella posizione aziendale eventualmente attribuita. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso su una domanda risarcitoria nuova non contenuta nel ricorso introduttivo; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando la decisione su documenti tardivamente prodotti a prova del ruolo di responsabile UOS; 3) violazione di norme di diritto e del c.c.n.l., deducendo che la "differenza sui minimi" non spetterebbe in assenza di attribuzione di incarichi dirigenziali, che la disciplina contrattuale richiederebbe la graduazione/pesatura delle funzioni e che un sostituto non può essere remunerato come il titolare; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente l'atto interruttivo della prescrizione e avrebbe limitato la prescrizione alle sole differenze anteriori al 13.7.2013 anziché al periodo anteriore al 17.12.2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando inoltre, sul primo, il mancato confronto con il decisum, poiché la sentenza impugnata non aveva accolto una domanda risarcitoria ma una domanda di pagamento di poste retributive. Il terzo motivo è stato giudicato in parte inammissibile perché mirava a rivalutare accertamenti di merito ormai non censurabili in cassazione e a introdurre questioni nuove, e in parte infondato, poiché la voce retributiva della "differenza sui minimi" ha funzione perequativa e non richiede una preventiva graduazione/pesatura delle funzioni. Il quarto motivo è stato respinto perché non autosufficiente e comunque risolventesi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; la prescrizione delle pretese anteriori al 13.7.2013 risultava già accertata in primo grado e la ricorrente non aveva dimostrato di aver devoluto la questione al giudice d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
norma richiamata come base del ricorso introduttivo del lavoratore in primo grado
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 345 c.p.c.
invocato per censurare la presunta introduzione in appello di una domanda nuova
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare l'utilizzo di documenti asseritamente tardivi
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove documentali
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
mezzo di censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
mezzo di censura per nullità della sentenza per violazione di norme processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
mezzo di censura per omesso esame di fatto decisivo, non utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito
art. 366 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quanto all'onere di deposito e identificazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
invocato dalla ricorrente per sostenere il limite alla remunerazione del dirigente sostituto; la Corte non accoglie tale lettura
art. 51, comma 4, c.c.n.l. 5 dicembre 1996
richiamato dalla ricorrente quale base della graduazione delle funzioni e della correlata corresponsione economica
art. 26 c.c.n.l. 8 febbraio 2000
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 51, comma 4, c.c.n.l. 1996 per sostenere la necessità della graduazione degli incarichi
art. 3, comma 1, c.c.n.l. dirigenza sanitaria 2008/2009
indicato dalla Corte d'appello come fonte del diritto alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
art. 3, comma 2, c.c.n.l. dirigenza sanitaria 2008/2009
richiamato per affermare che l'incremento della retribuzione di posizione minima non è riassorbito dalla retribuzione di posizione aziendale eventualmente attribuita
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato nel passaggio relativo al principio di autosufficienza, da interpretare in modo non eccessivamente formalistico
art. 7 del c.c.n.l. Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN del 3 novembre 2005
richiamato insieme all'allegato 7 come contesto della voce retributiva 'differenza sui minimi'
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che denunci ultrapetizione, novità della domanda o uso di documenti asseritamente tardivi deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o riassumere gli atti rilevanti, indicarne la localizzazione processuale e confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una generica contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
- La voce retributiva qualificata come 'differenza sui minimi' ha funzione perequativa e compensativa rispetto alla retribuzione di posizione e, per la sua natura, non richiede necessariamente una previa graduazione o pesatura delle funzioni quale presupposto autonomo e indefettibile di spettanza.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se la censura mira solo a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare la portata di questioni già definite in primo grado o per supplire alla mancata dimostrazione che la relativa questione sia stata effettivamente devoluta al giudice d'appello.
- La prescrizione delle pretese retributive e l'efficacia interruttiva di una diffida devono essere dedotte in modo puntuale, dimostrando sia il contenuto dell'atto sia il perimetro del thema decidendum in appello; altrimenti la censura è inammissibile.
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