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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento della Legione Carabinieri “Emilia – Romagna” – Comando Provinciale di -OMISSIS-n. -OMISSIS- di protocollo del 13 marzo 2024 e notificato in data 20 marzo 2024 avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico presentato dall'App.to Sc. -OMISSIS- ex artt. 1363 e ss. del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010; b) del provvedimento della Legione Carabinieri “Emilia – Romagna” – Compagnia di -OMISSIS-n. -OMISSIS- di protocollo del 14 febbraio 2024 e notificato in data 15 febbraio 2024 avente ad oggetto “Comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti dell'App. Sc. -OMISSIS- (-OMISSIS-), addetto alla Stazione di -OMISSIS-(-OMISSIS-)” con cui il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-irrogava all'App. Sc. -OMISSIS- la sanzione disciplinare del rimprovero; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;

Giustizia amministrativa202400647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, confermata in sede di ricorso gerarchico, per avere presentato una nuova istanza di cessazione degli effetti di una precedente sanzione mentre era ancora pendente un'analoga istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero irrogata per avere presentato, il 25 dicembre 2023, una nuova istanza di cessazione degli effetti di una precedente sanzione disciplinare mentre era ancora pendente un'istanza del 19 agosto 2023, nonché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto: violazione dell'art. 1397 del d.lgs. n. 66/2010, per l'asserita irregolarità del rilevamento della condotta e l'omessa indicazione del rapporto disciplinare; violazione del diritto di difesa, per la difformità tra la contestazione degli addebiti e la motivazione finale, per l'omessa considerazione di dichiarazioni testimoniali e per il mancato esame delle giustificazioni e della documentazione; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza, poiché le due istanze non sarebbero state identiche e, comunque, la seconda istanza non avrebbe comportato alcun inutile aggravio burocratico. Il ricorrente ha inoltre richiamato l'art. 2 della l. n. 241/1990 e una circolare dell'Arma dei Carabinieri secondo cui l'Amministrazione non sarebbe tenuta ad adottare un provvedimento espresso su istanze inammissibili o meramente ripropositive, nonché l'inapplicabilità dell'art. 717 del d.P.R. n. 90/2010 alla condotta contestata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa al merito della sanzione. Il comportamento del militare è stato giudicato manifestamente irragionevolmente qualificato come inutile aggravio dell'attività amministrativa: l'Amministrazione avrebbe potuto dichiarare rapidamente inammissibile la nuova istanza oppure, in una logica di concentrazione dell'attività, decidere con un unico provvedimento entrambe le istanze. La riproposizione, anche tardiva, della documentazione avrebbe potuto essere esaminata nel procedimento già pendente. Inoltre, la condotta non integra la violazione del senso di responsabilità previsto dall'art. 717 del d.P.R. n. 90/2010, che richiede la violazione della convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri derivanti dalla condizione militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate. Il provvedimento sanzionatorio è stato quindi annullato. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1369 d.lgs. 66/2010

    Disciplina l'istanza per la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, presupposto delle istanze presentate dal militare.

  • artt. 1370 e ss. d.lgs. 66/2010

    Richiamati per il procedimento disciplinare di corpo e per le garanzie difensive del militare.

  • art. 1397 d.lgs. 66/2010

    Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di rilevazione della condotta disciplinarmente rilevante e alla formalizzazione del rapporto disciplinare; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che una nuova istanza manifestamente inammissibile avrebbe potuto essere definita in forma semplificata; il TAR ha valorizzato tale possibilità nel ritenere insussistente l'aggravio burocratico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi nell'originario procedimento di cessazione degli effetti della sanzione; il relativo profilo non è stato deciso in quanto assorbito.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.

    La presentazione di una nuova istanza di cessazione degli effetti di una sanzione, mentre è pendente un'istanza analoga, non integra di per sé la violazione del senso di responsabilità richiesto dalla disposizione.

  • art. 89 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente per delimitare i fini istituzionali delle Forze armate e sostenere l'inapplicabilità dell'art. 717 del d.P.R. n. 90/2010; il profilo non è stato esaminato autonomamente.

Massime di principio

  • La presentazione di una nuova istanza amministrativa analoga a una precedente ancora pendente non può essere qualificata come inutile aggravio burocratico quando l'amministrazione possa definirla rapidamente come inammissibile oppure concentrare in un unico provvedimento la decisione sulle istanze connesse.
  • La riproposizione, anche tardiva, di documentazione o argomentazioni può essere valutata nell'ambito del procedimento amministrativo ancora pendente, sicché essa non giustifica automaticamente una sanzione disciplinare per aggravio dell'attività amministrativa.
  • La presentazione di un'istanza amministrativa ripetitiva non integra, di per sé, la violazione del senso di responsabilità del militare ai sensi dell'art. 717 del d.P.R. n. 90/2010, in assenza di una concreta violazione dei doveri derivanti dalla condizione militare e funzionale alla realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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