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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02236/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici avevano chiesto il riconoscimento del diritto a percepire un'adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione già concluso, sostenendo che l'ordinamento italiano avesse recepito pienamente e solo con il d.lgs. n. 368 del 1999, poi attuato nella sua parte economica soltanto dal 2006-2007, gli obblighi europei sulla remunerazione degli specializzandi. Ne derivava, a loro dire, il diritto ad applicare retroattivamente la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999, con rivalutazione delle somme. Avevano inoltre domandato l'indicizzazione annuale e l'adeguamento triennale della borsa di studio previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La Corte d'appello aveva respinto le domande nel merito, ritenendo che il recepimento delle direttive UE fosse già avvenuto con il d.lgs. n. 257 del 1991 e che la successiva disciplina del 1999 fosse una scelta discrezionale del legislatore non retroattiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di numerose norme interne ed eurounitarie, insistendo: 1) sulla pretesa tardività del recepimento degli obblighi UE in tema di equa remunerazione; 2) sul diritto agli incrementi automatici della borsa di studio (indicizzazione e adeguamento triennale) sulla base dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui la direttiva 93/16/CEE non ha innovato rispetto alle precedenti direttive e non ha imposto una misura predeterminata di remunerazione; lo Stato italiano aveva già adempiuto all'obbligo di assicurare una remunerazione adeguata con il d.lgs. n. 257 del 1991. Il successivo assetto del d.lgs. n. 368 del 1999, reso operativo dal 2006-2007, è stato qualificato come espressione della discrezionalità legislativa nazionale e non come primo recepimento effettivo del diritto UE. Parimenti, è stata confermata la giurisprudenza secondo cui i medici specializzandi iscritti tra il 1998 e il 2005 non hanno diritto all'adeguamento triennale della borsa, poiché il blocco introdotto dalle leggi finanziarie ha escluso l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese di cassazione e ha escluso la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., richiamando la rimessione alle Sezioni Unite sulla questione del secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono state richiamate come norme violate nei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per contrasto con giurisprudenza consolidata ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni prospettate risultavano già decise in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti tra le fonti eurounitarie asseritamente violate.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti tra le fonti eurounitarie asseritamente violate.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha escluso la sussistenza di un problema di contrasto costituzionale nel differimento dell'entrata in vigore della disciplina più favorevole.

  • direttiva 82/76/CEE

    È stata indicata come la direttiva che ha introdotto l'esigenza di una rimunerazione adeguata per i medici specializzandi.

  • direttiva 75/363/CEE

    La Corte ha affermato che non conteneva una definizione del livello comunitario della remunerazione adeguata.

  • direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come direttiva confluita nel testo unico del 1993 e priva di una specificazione del livello di remunerazione adeguata.

  • direttiva 93/16/CE

    È stata considerata non innovativa, ma meramente codificatoria delle precedenti direttive, senza modificare il concetto di remunerazione adeguata.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999

    Disposizioni che hanno introdotto il contratto di formazione specialistica e il relativo meccanismo retributivo, ma la Corte ha ritenuto che costituiscano scelta discrezionale nazionale e non primo recepimento imposto dal diritto UE.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    Ha fissato la borsa di studio dei medici specializzandi e il meccanismo di adeguamento annuale/triennale, ma la sua applicazione incrementale è stata successivamente bloccata dalle leggi finanziarie.

  • art. 11 L. n. 370 del 1999

    Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni asseritamente violate.

  • art. 8 d.lgs. n. 517 del 1999

    Indicato nel quadro normativo di modifiche al d.lgs. n. 368 del 1999 e alla sua decorrenza.

  • art. 1, comma 300, L. n. 266 del 2005

    Ha differito l'operatività del nuovo sistema retributivo al 2006-2007.

  • art. 7 d.l. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438 del 1992

    Richiamato nel secondo motivo come disposizione che concorre al quadro dei blocchi dell'adeguamento economico.

  • art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993

    Richiamato nel secondo motivo come disposizione del blocco dell'aggiornamento economico.

  • art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995

    Richiamato nel secondo motivo come disposizione del blocco dell'aggiornamento economico.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    La Corte ha ritenuto che abbia consolidato la quota del Fondo sanitario destinata alle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli anni accademici 1998-2005.

  • art. 22 L. n. 488 del 1999

    Richiamato nel secondo motivo come disposizione pertinente al quadro normativo.

  • art. 36 L. n. 289 del 2002

    Confermativa del blocco dell'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 96 c.p.c.

    È stata richiesta la condanna per responsabilità aggravata, ma la Corte l'ha esclusa perché la rimessione alle Sezioni Unite sulla questione trattata nel secondo motivo impediva di ravvisare la mala fede o colpa grave processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti, se dovuto.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ha ribadito che non è applicabile al rapporto dei medici specializzandi, non essendo esso qualificabile come lavoro subordinato.

  • art. 3 Cost.

    È stato escluso che il differimento dell'entrata in vigore della disciplina più favorevole fosse irragionevole o lesivo del principio di uguaglianza.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha negato che vi fosse violazione derivante dal recepimento delle direttive UE.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    Richiamati dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ritenesse fondato l'assunto.

Massime di principio

  • La direttiva eurounitaria che codifica precedenti direttive in materia di medici specializzandi non ha, di per sé, portata innovativa quando si limita a riunire in un testo unico obblighi già esistenti; non può quindi fondare automaticamente un diritto alla retroattività della disciplina successiva più favorevole.
  • In materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, il diritto dell'Unione impone l'esistenza di una remunerazione adeguata ma non predetermina la sua misura: la fissazione del quantum rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, nei limiti dell'ordinamento interno e delle esigenze di finanza pubblica.
  • Il passaggio da una disciplina alla successiva più favorevole non implica, di per sé, che la disciplina precedente fosse inidonea a recepire il diritto UE; la scelta di differire l'entrata in vigore della normativa migliorativa può essere legittima se espressiva della discrezionalità legislativa.
  • Il rapporto dei medici specializzandi, per come delineato dalla normativa di settore, non è equiparabile al lavoro subordinato; pertanto non si applica in via automatica il parametro dell'art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata sulla questione dedotta, il ricorso che si limiti a riproporla senza nuovi argomenti è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Gli incrementi automatici della borsa di studio previsti dalla disciplina originaria possono essere legittimamente esclusi o congelati da successive leggi finanziarie che intervengano a consolidare la spesa pubblica destinata al settore, senza che ciò comporti di per sé irragionevolezza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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