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Sentenza

Sentenza n. 4632/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione degli effetti dei seguenti atti: 1) il decreto del 12 febbraio 2025, notificato al ricorrente il successivo 17 marzo 2025, con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ha rigettato l’istanza del ricorrente, già assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, recante richiesta di transito nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, informandolo, contestualmente, della conclusione negativa della procedura di passaggio, ai sensi del D.P.R. n. 339/1982; 2) la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 10 dicembre 2024, con cui quest’ultimo ha espresso parere contrario al passaggio del ricorrente, nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, ai sensi del D.P.R. n. 339/1982; 3) il decreto del 18.03.2025, notificato il successivo del 06.05.2025, con cui il ricorrente è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità, a decorrere dal 13.02.2025, cessando, conseguentemente, dalla posizione di speciale aspettativa, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 339/1982; 3) la nota prot. n. 16091 del 06.03.2025, richiamata nel suddetto decreto, con la quale il Servizio sovraintendenti assistenti e agenti ha trasmesso il provvedimento di rigetto dell’istanza di transito nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno e, contestualmente, ha comunicato che, a seguito di conclusione negativa della procedura, il ricorrente è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità; 4) per quanto occorrer possa, il parere del Dipartimento militare di Medicina legale di Roma del 06.12.2022, con cui il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo a servizio di istituto nei ruoli della Polizia di Stato in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto, ma impiegabile nelle corrispettive aree funzionali dell’Amministrazione civile, ai sensi del D.P.R. n. 339/1982; il provvedimento, sconosciuto negli estremi e nel contenuto, con cui il Ministero ha disposto la sospensione o interruzione della corresponsione dello stipendio percepito dal ricorrente; tutti gli atti connessi e consequenziali a quelli già impugnati; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a transitare nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, per effetto del c.d. silenzio-assenso formatosi il 05.05.2023 sulla richiesta di transito, ai sensi dell’art. 8, comma 6, D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339;

Giustizia amministrativa202506525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, parere contrario del Consiglio di amministrazione e successiva dispensa dal servizio per fisica inabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, dopo essere stato dichiarato permanentemente non idoneo ai servizi di istituto ma impiegabile nelle corrispondenti aree funzionali dell’Amministrazione civile, aveva presentato domanda di transito ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982. Ha sostenuto che, decorso il termine di 150 giorni senza una risposta espressa, si fosse formato il silenzio-assenso sulla domanda, con conseguente illegittimità del successivo diniego, del parere contrario del Consiglio di amministrazione e della dispensa dal servizio. Ha dedotto violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982, degli artt. 1, 3, 4, 27 e 97 Cost., degli artt. 3, 7, 20 e 21-nonies della l. n. 241/1990, dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, della disciplina disciplinare della Polizia di Stato, incompetenza, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, contraddittorietà, illogicità e violazione dei principi di buona fede. L’Amministrazione aveva negato il transito richiamando il parere contrario del Consiglio di amministrazione, fondato sull’esistenza di gravi pendenze penali ritenute incompatibili con le funzioni dell’Amministrazione civile dell’Interno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha stabilito che il decorso del termine di 150 giorni previsto dalla disciplina del transito non è, da solo, sufficiente a perfezionare un effetto pienamente favorevole all’interessato: il silenzio-assenso presuppone anche la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali richiesti per l’accoglimento della domanda. Il transito previsto dal d.P.R. n. 339/1982 non costituisce un diritto soggettivo incondizionato, ma è subordinato alla valutazione dell’Amministrazione circa i requisiti fisici, professionali, attitudinali, morali e di condotta del richiedente, nonché alle esigenze organizzative dell’amministrazione ricevente. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente, sottoponendosi alla visita medica del 2 ottobre 2023 anche dopo il decorso del termine invocato, aveva tenuto un comportamento incompatibile con la pretesa formazione del silenzio-assenso, rinunciandovi di fatto secondo il principio del venire contra factum proprium. Nel merito, il diniego è stato ritenuto legittimo perché fondato sull’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e sull’art. 26 della l. n. 53/1989, applicabili anche al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno. Le gravi pendenze penali, consistenti in un rinvio a giudizio per plurimi reati, sono state ritenute idonee a escludere i requisiti morali e di condotta necessari per l’ingresso nei ruoli dell’amministrazione preposta alla sicurezza. La dispensa dal servizio è stata considerata legittima quale conseguenza della conclusione negativa della procedura di transito e atto a contenuto pressoché vincolato, con conseguente interruzione della corresponsione degli emolumenti retributivi.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. n. 339/1982

    Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute [...] può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

    Il transito è subordinato non soltanto all’accertamento dell’inidoneità ai servizi di polizia, ma anche alla verifica della concreta possibilità di ulteriore impiego e degli altri requisiti richiesti per la nuova posizione.

  • art. 8 d.P.R. n. 339/1982

    La procedura di transito richiede l’adozione del decreto ministeriale e il previo parere del Consiglio di amministrazione dell’amministrazione ricevente; il decorso del termine non elimina la necessità della verifica dei requisiti sostanziali.

  • art. 9 d.P.R. n. 339/1982

    In caso di esito negativo della procedura di passaggio, il dipendente deve essere dispensato dal servizio per fisica inabilità, con conseguente cessazione della posizione di aspettativa e interruzione degli emolumenti.

  • art. 1 D.M. 29 ottobre 1989

    Prima dell’acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione, il richiedente deve essere sottoposto ad accertamento dell’idoneità fisica alle mansioni della qualifica da attribuire.

  • art. 3 D.M. 29 ottobre 1989

    Dopo il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, l’interessato è sottoposto a una prova tecnica, colloquio o prova pratica, a conferma della rilevanza dei requisiti tecnico-professionali.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è applicabile anche al transito nei ruoli civili delle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di sicurezza e richiede il possesso delle qualità morali e di condotta previste per l’assunzione.

  • art. 26 l. n. 53/1989

    non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali

    Per il giudice, il rinvio operato dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 comprende il requisito dell’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento dell’amministrazione giustifica una verifica rigorosa dei requisiti etici e professionali del personale destinato a funzioni dell’Amministrazione dell’Interno.

Massime di principio

  • Il transito del personale della Polizia di Stato dichiarato non idoneo ai servizi di istituto nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, ai sensi del d.P.R. n. 339/1982, non costituisce un diritto soggettivo incondizionato, ma è subordinato alla verifica dei requisiti fisici, professionali, attitudinali, morali e di condotta richiesti per la nuova posizione.
  • Il decorso del termine previsto per la conclusione della procedura di transito non è sufficiente, da solo, a produrre un accoglimento sostanziale della domanda quando manchino i requisiti necessari per ottenere il provvedimento espresso; non si può conseguire per silenzio-assenso un risultato che non sarebbe conseguibile mediante un provvedimento espresso.
  • L’Amministrazione dell’Interno può valutare, in sede di esame della domanda di transito nei ruoli civili, la sussistenza dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, anche mediante considerazione di procedimenti penali in corso e di un rinvio a giudizio, quando tali elementi siano ritenuti incompatibili con le funzioni da svolgere.
  • La sottoposizione volontaria a ulteriori atti della procedura di transito dopo il decorso del termine invocato per il silenzio-assenso può integrare comportamento incompatibile con la successiva deduzione dell’avvenuta formazione del silenzio favorevole, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium.
  • La conclusione negativa della procedura di transito per carenza dei requisiti richiesti comporta la legittima dispensa dal servizio per fisica inabilità prevista dal d.P.R. n. 339/1982, quale conseguenza necessitata dell’esito negativo del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini del procedimento e silenzioRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PA

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