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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 1446/2024, pubblicata il 29.12.2024, resa nel procedimento n.r.g. 203/2024, notificata a mezzo pec in forma esecutiva, nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c., al domicilio reale del Ministero dell'Istruzione e del Merito il 30.12.2024, passata in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto del 09.09.2025.

Giustizia amministrativa202501646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 1446/2024, relativa all’attribuzione della Carta del docente e all’accredito di 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’erogazione di 2.000 euro mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che erano state rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione e che il Ministero non aveva provato l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo di 2.000 euro, oltre interessi legali o rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e ponendo gli oneri a carico del Ministero. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in 550 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo, anche quando la condanna riguarda prestazioni di natura pecuniaria.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., rendendo applicabile la penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione spettanti sulla somma dovuta dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a una prestazione pecuniaria o all’attribuzione di un beneficio economicamente valutabile, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento o l’esistenza di fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione; in mancanza, il ricorso è fondato.
  • Quando il giudicato impone il rilascio di un beneficio amministrativo e il pagamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’inadempimento di condanne aventi natura pecuniaria, purché il suo impiego non risulti manifestamente iniquo e non ricorrano altre ragioni ostative.
  • La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo, entro il termine assegnato all’Amministrazione; decorso tale termine, opera il rimedio sostitutivo del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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