Cassazione Penale, Sentenza n. 48700/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che, in parziale accoglimento del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, aveva autorizzato soltanto l'acquisto degli alimenti indicati nel "modello 72" per i detenuti dei circuiti di Alta e Media sicurezza e di un pelapatate. Il difensore sosteneva che il Tribunale non aveva considerato altre richieste del detenuto (riviste, lettori CD, CD musicali, profumo) perché riteneva che tali beni non fossero stati dedotti nel reclamo originario; invece il detenuto aveva tempestivamente prodotto, in data 24 giugno 2020 e quindi prima dell'udienza del 13 luglio 2020, una memoria integrativa contenente l'indicazione dei beni aggiuntivi e la lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri detenuti. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, aderendo alle tesi del ricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Sorveglianza abbia errato nel limitare la propria cognizione ai soli cibi indicati nel modello 72 e nel pelapatate, senza esaminare le memorie integrative depositate il 24 giugno 2020. Tale omissione è stata qualificata come travisamento delle emergenze processuali e vizio di motivazione. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con invito al giudice di primo grado a colmare la lacuna motivazionale e a pronunciarsi anche sulle richieste anteriormente trascurate.
Norme richiamate
nessuna norma espressamente citata
La Corte ha applicato principi di diritto processuale penitenziario e di motivazione delle decisioni: il giudice deve considerare memorie e integrazioni tempestivamente depositate prima dell'udienza; il travisamento delle emergenze processuali costituisce vizio di motivazione idoneo all'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Se il detenuto deposita una memoria integrativa prima dell'udienza contenente nuove richieste, il giudice deve prenderla in considerazione: non è corretto escludere la cognizione per mera mancanza nella istanza originaria quando l'integrazione è tempestiva.
- La mancata considerazione di elementi processuali rilevanti (memorie, integrazioni) configura un travisamento delle emergenze processuali e un vizio di motivazione che può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Le questioni di parità di trattamento tra detenuti relative all'acquisto di beni personali devono essere esaminate nel merito dal giudice, salvo che non vi sia un impedimento processuale valido e chiaramente rilevabile.
- La pronuncia di annullamento con rinvio è il rimedio tipico quando il vizio riguarda la motivazione o la valutazione incompleta degli elementi processuali: il giudice di rinvio dovrà colmare la lacuna motivazionale e decidere anche sulle richieste non esaminate.
- Per l'assistito è strategico depositare per scritto ogni integrazione o estensione della richiesta prima dell'udienza e conservarne la prova, affinché il giudice non possa ritenere la materia inesaminabile per motivi formali.
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