Ordinanza n. 396/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica del 25/7/2024 n. 20240062745/N.060.100.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica del 25 luglio 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale di diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, chiedendone l’annullamento. Il giudizio non è stato esaminato nel merito perché il ricorso era stato notificato presso la sede dell’Amministrazione regionale anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, sede legale prevista per le notificazioni alle amministrazioni dello Stato e, in forza della disciplina richiamata, anche alle amministrazioni della Regione Siciliana. Il Collegio ha qualificato tale notificazione come nulla, rilevando tuttavia la possibilità di rinnovarla.
La decisione
Il TAR ha disposto la rimessione in termini del ricorrente e ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha imposto il deposito della prova della rinnovazione entro 10 giorni dal perfezionamento della notifica, entrambi i termini essendo perentori. Il giudizio è stato rinviato per la prosecuzione all’udienza del 26 maggio 2026. La decisione non contiene alcuna valutazione sulla fondatezza del diniego paesaggistico.
Norme richiamate
art. 11, commi 1 e 3, r.d. 1611/1933
tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente
La notificazione dei ricorsi alle amministrazioni soggette al patrocinio erariale deve essere eseguita, in via esclusiva, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio; la notificazione presso la sede dell’amministrazione è nulla.
art. 1 d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142
La disciplina della notificazione prevista dall’art. 11 r.d. 1611/1933 si applica anche alle amministrazioni della Regione Siciliana.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La rinnovazione della notificazione nulla non può essere subordinata, in caso di mancata costituzione del destinatario, alla sola sussistenza di un errore scusabile del notificante, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
È illegittima la limitazione della rinnovazione della notificazione nulla alle sole ipotesi di errore scusabile del notificante; la rinnovazione può pertanto essere disposta anche al di fuori di tale presupposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- I ricorsi proposti contro amministrazioni soggette al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato devono essere notificati, a pena di nullità, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito, e non presso la sede dell’amministrazione destinataria.
- La disciplina della notificazione presso l’Avvocatura dello Stato si applica anche alle amministrazioni della Regione Siciliana in forza della normativa speciale richiamata.
- In caso di notificazione nulla del ricorso e di mancata costituzione dell’amministrazione destinataria, il giudice può ordinarne la rinnovazione senza limitare tale possibilità alle sole ipotesi di errore scusabile del notificante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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