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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34887/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di scarcerazione, deducendo la connessione ex art. 297, comma 3, c.p.p. fra la seconda ordinanza cautelare del procedimento in esame e una precedente ordinanza cautelare (proc. pen. n. 9953/2013 R.G.N.R.), con la conseguente perdita di efficacia della seconda misura. Il difensore sosteneva che gli elementi indiziari relativi alla partecipazione di Olivieri all'associazione (art. 416-bis c.p.) erano anteriori al rinvio a giudizio del primo procedimento e che il ruolo e l'ambito erano identici nei due procedimenti; eccepiva inoltre l'omessa valutazione della connessione qualificata ex art. 12 c.p.p. e la mancanza di motivazione su specifiche condotte diverse fra i capi di imputazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione riguardasse valutazioni fattuali sulla tempestività e pregnanza degli elementi indiziari — valutazioni adeguatamente motivate dal Tribunale del Riesame — e che il ricorso non avesse confutato l'articolata motivazione del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); inoltre sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 comma 3 c.p.p.

    Riferita alla possibilità di retrodatare la decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare quando elementi idonei e sufficienti per adottare la seconda misura erano desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso); la decisione valuta la identità del titolo di reato e l'arco temporale dei fatti rispetto alle misure cautelari.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato in relazione al concetto di "pregnanza processuale" degli elementi indiziari: occorre un quadro indiziario sufficientemente compiuto e grave per fondare la misura cautelare.

  • art. 274 c.p.p.

    Collegata alle esigenze cautelari concrete che giustificano la richiesta e l'adozione della misura, valutate sulla base del quadro indiziario.

  • art. 12 c.p.p.

    Norma sulla connessione qualificata fra procedimenti; il ricorrente invocava la sua applicazione per unificare effetti delle misure, ma il Tribunale del riesame ha motivato perché la connessione non determinava la perdita di efficacia della seconda ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti da compiere in cancelleria qualora dal provvedimento non derivi la rimessione in libertà dell'indagato.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della misura cautelare opera quando, al momento della prima ordinanza, dagli atti risultino già elementi idonei e sufficienti per adottare la successiva misura: occorre dimostrare la "pregnanza" processuale degli indizi al tempo della prima ordinanza.
  • Contestare la mancata retrodatazione richiede una ricostruzione fattuale precisa (date, contenuto e tempestività delle dichiarazioni, documenti) e non una mera asserzione generica che gli indizi fossero anteriori.
  • La valutazione sulla idoneità degli elementi indiziari e sulle esigenze cautelari è, in gran parte, di merito: la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del giudice del riesame se questa è adeguatamente motivata.
  • Per invocare la connessione qualificata (art. 12 c.p.p.) è necessario dimostrare identità o stretta sovrapposizione di soggetto, fatto e circostanze tali da giustificare la comunione degli effetti processuali; non basta l'apparente somiglianza delle contestazioni.
  • In cassazione i rilievi di inammissibilità spesso derivano dalla mancanza di impugnazione dei punti di diritto o dall'incapacità del ricorrente di contestare specifici passaggi motivazionali del giudice di merito.
  • Chi chiede la scarcerazione per effetto di connessioni o retrodatazioni dovrebbe documentare cronologie precise e confrontare puntualmente gli atti per mostrare che i contenuti decisivi erano già disponibili al momento della prima misura.
  • Le spese e sanzioni (art. 616 c.p.p., Cassa delle ammende) possono essere disposte in caso di ricorso inammissibile; quindi valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla in Cassazione.

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