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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29679/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno dedotto nullità per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto al difensore di fiducia indicato (avv. Salvatore Arcadipane). Si contestava che tale omissione integrasse nullità ex art. 178 lett. c), 180, 390 comma 2 e 391 cod. proc. pen.; si rilevava inoltre contraddittorietà nella valutazione del Gip circa l'errore sulla nomina del difensore e che l'indagato Ichaqdi, privo di conoscenze tecniche, aveva comunque manifestato la mancanza del proprio difensore e ciò avrebbe dovuto indurre il Gip a verificare la regolarità delle notifiche o a provvedere ai sensi dell'art. 149 cod. pen.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e manifestamente infondati. Il Collegio ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Brescia: l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida è una nullità di ordine generale a regime intermedio che si sana se né l'indagato né il difensore di fiducia la eccepiscono tempestivamente. Poiché l'eccezione è stata sollevata per la prima volta davanti al Tribunale del riesame, il vizio si è considerato sanato. Inoltre la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida impedisce di far valere la relativa nullità nelle fasi successive e la questione doveva essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata come base per il riesame dell'ordinanza; contestazione fondata sul rimedio processuale collegato alle ordinanze cautelari

  • artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali relative al reato contestato (traffico/associazione per traffico di stupefacenti); il procedimento cautelare verteva su tali accuse

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Riferita alla causa di nullità relativa alla costituzione delle parti per omessa notifica/irregolarità della costituzione del difensore

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità; richiamata nel quadro delle nullità derivanti dall'assenza di notifiche al difensore

  • art. 390, comma 2, cod. proc. pen.

    Disposizione sulle impugnazioni delle ordinanze che interviene nel quadro processuale dell'esercizio delle eccezioni connesse alla convalida

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Prevede l'ordinanza di convalida e i relativi rimedi; la Corte ha richiamato che la nullità della fase di convalida deve essere fatta valere tempestivamente e, se del caso, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4

  • art. 149 cod. pen.

    Richiamata dall'impugnante come eventuale obbligo del Gip di curare la regolarità delle notifiche o di provvedere in udienza; il Collegio non ha ritenuto questa eccezione idonea a sanare la tardività dell'impugnazione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia di condanna alle ammende

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio: è sanata se né l'indagato né il difensore di fiducia la eccepiscono tempestivamente.
  • L'eccezione relativa alla nullità della convalida dell'arresto deve essere sollevata immediatamente (in udienza di convalida o con i mezzi processuali adeguati); sollevare l'eccezione tardivamente, nelle fasi successive, comporta la perdita del diritto di farla valere.
  • La fase della convalida dell'arresto è autonoma rispetto alle successive: la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida preclude la rilevabilità della nullità in fase successiva, sicché il rimedio corretto è l'impugnazione dell'ordinanza di convalida (anche con ricorso per cassazione se previsto).
  • La lamentela che l'indagato non aveva conoscenze tecniche non esime dalla tempestiva eccezione: è essenziale che il difensore presenti le eccezioni in tempo utile per evitare la sanatoria del vizio.
  • Ricorsi ritenuti manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende; pertanto è fondamentale valutare la tempestività e l'idoneità del rimedio utilizzato prima di proporre impugnazioni.

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