Ordinanza n. 63/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della comunicazione ex art. 90, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, trasmessa a Travex il 25.05.2026, avente ad oggetto l’esclusione della sua offerta tecnica alle successive fasi della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di una tettoia con predisposizione campo fotovoltaico per efficientamento energetico, presso il distaccamento VV.F. di Foligno, sito nel Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno” (CIG B9D49C0ABF); - del verbale della seduta di gara del 25.05.2026, allo stato non conosciuto, nella parte in cui la commissione giudicatrice ha ritenuto l’offerta tecnica di Travex non valutabile e ne ha disposto la non ammissione alle successive fasi di gara; - del verbale della seduta del 15.06.2026, recante “valutazione dell’istanza di riesame in autotutela presentata dalla TRAVEX S.r.l.”, con cui la commissione giudicatrice ha confermato la precedente determinazione espulsiva; - di ogni ulteriore verbale, atto, nota, comunicazione o determinazione, anche non conosciuti, con cui l’Amministrazione resistente abbia confermato l’esclusione di Travex dalla procedura; - della proposta di aggiudicazione in favore di L.A. Cost. S.r.l., menzionata nel verbale del 15.06.2026; - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, allo stato non conosciuto e comunque ove medio tempore adottato, in favore di L.A. Cost. S.r.l. o di altro operatore economico; - del disciplinare di gara, dell’elaborato criteri e di ogni ulteriore atto della lex specialis, ove interpretati nel senso di impedire l’ottimizzazione dell’orditura secondaria della copertura lignea e degli altri aspetti progettuali nei termini condotti dalla ricorrente; - in via subordinata e ove occorrer possa, di tutti gli atti di approvazione, verifica, validazione e autorizzazione del progetto posto a base di gara, anche non conosciuti, ivi compresi: l’autorizzazione sismica regionale richiamata dalla commissione nel verbale del 15.06.2026; il parere favorevole del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria del 12.02.2020, voto n. 260/20; le determinazioni della Direzione regionale dei Vigili del fuoco per l’Umbria n. 42 del 29.07.2025 e n. 53 del 2.10.2025 di verifica e la validazione ex art. 42 del d.lgs. n. 36/2023, limitatamente alla loro qualifica come atti presupposti volti ad imporre ai concorrenti l’esecuzione di un progetto non conforme alle norme tecniche per le costruzioni; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna della stazione appaltante alla riammissione di Travex S.r.l. alla procedura di gara, con conseguente valutazione della relativa offerta tecnica e successiva apertura dell’offerta economica, previa nomina di una nuova commissione giudicatrice, ovvero previa sostituzione dei componenti della commissione già nominata, ai fini della rinnovazione della valutazione dell’offerta di Travex in condizioni di piena imparzialità, trasparenza e par condicio; nonché, ove occorrer possa, per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, e, in via subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell’offerta tecnica dalle successive fasi di una procedura negoziata per lavori di realizzazione di una tettoia con predisposizione per impianto fotovoltaico, nonché conferma dell’esclusione in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione, i verbali di gara, il verbale di conferma dell’esclusione in autotutela, la proposta e l’eventuale aggiudicazione, nonché gli atti della lex specialis e, in via subordinata, gli atti di approvazione, verifica e validazione del progetto posto a base di gara. Ha chiesto la riammissione alla procedura, la valutazione della propria offerta tecnica, la successiva apertura dell’offerta economica e la rinnovazione della valutazione da parte di una commissione imparziale; in subordine, l’annullamento dell’intera gara e, ove stipulato, la dichiarazione di inefficacia del contratto. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava la qualificazione come sostanziali, anziché meramente migliorative, delle modifiche progettuali proposte, con particolare riferimento all’eliminazione dell’orditura secondaria della copertura lignea. La ricorrente deduceva quindi l’illegittimità dell’esclusione e della valutazione dell’offerta tecnica, prospettando l’erroneità dell’apprezzamento amministrativo e la violazione della disciplina di gara e delle norme tecniche applicabili.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e al sommario esame proprio di tale fase, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che non emergessero prima facie palesi elementi di illogicità o travisamento dei fatti nella valutazione dell’Amministrazione circa il carattere sostanziale, e non meramente migliorativo, delle modifiche proposte rispetto al progetto esecutivo validato dagli organi competenti e posto a base di gara. In particolare, il Collegio ha valorizzato l’eliminazione di un elemento strutturale quale l’orditura secondaria, richiamando i punti 1.2 e 1.3.D della relazione tecnica relativa al criterio della qualità strutturale. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dell’offerta tecnica
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione con cui è stata resa nota l’esclusione dell’offerta tecnica.
art. 42 d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata con riferimento agli atti di verifica e validazione del progetto posto a base di gara.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’esclusione di un’offerta tecnica non può essere sospesa quando, al sommario esame, la valutazione della stazione appaltante circa la natura sostanziale delle modifiche progettuali proposte non presenti palesi profili di illogicità o travisamento dei fatti.
- L’eliminazione di un elemento strutturale previsto dal progetto esecutivo validato e posto a base di gara può essere qualificata prima facie come modifica sostanziale, non riconducibile a una mera ottimizzazione migliorativa dell’offerta tecnica.
- Nel giudizio cautelare il sindacato sulla valutazione tecnica dell’amministrazione resta limitato alla verifica dei palesi vizi di illogicità e travisamento, senza anticipare la definizione piena delle questioni riservate alla fase di merito.
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