Cassazione Civile, Ordinanza n. 16763/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente che rivendicava il diritto all'assunzione da parte della società subentrante in un appalto e, inoltre, il pagamento delle retribuzioni maturate dal momento in cui l'obbligo di assunzione sarebbe sorto fino all'effettivo reintegro nel posto di lavoro. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il diritto all'assunzione ma respingendo la pretesa economica; il lavoratore aveva quindi proposto appello limitatamente a quest'ultimo capo. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale ritenendo che l'atto non rispettasse i requisiti di specificità imposti dagli artt. 342 e 434 c.p.c., perché considerato confuso, generico e sostanzialmente riproduttivo delle difese di primo grado. Il ricorrente in cassazione ha censurato tale decisione deducendo: nullità della sentenza per motivazione apparente e omissione di pronuncia; violazione degli artt. 156, 342 e 434 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU per avere la corte territoriale ritenuto non specifiche censure che invece indicavano puntualmente la parte di sentenza impugnata; nullità per decisione resa senza contraddittorio sul tema dell'inammissibilità; violazione degli artt. 1217 e 2112 c.c. e dell'art. 18 l. n. 300/1970 per il mancato riconoscimento della tutela piena conseguente al diritto all'assunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha richiamato il principio per cui l'appello, pur dopo la riforma del 2012, non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza, ma deve indicare con chiarezza i capi contestati e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata. Esaminato direttamente l'atto di appello, la Corte ha rilevato che esso conteneva una chiara individuazione della decisione di primo grado, la specifica indicazione della parte impugnata e le modifiche richieste, sicché non poteva dirsi generico o confuso. Il quarto motivo, relativo alla tutela sostanziale del lavoratore, è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione, affinché riesamini l'appello nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Viene invocato come norma sul vizio di nullità della sentenza/errore in procedendo dedotto in cassazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare omissione di pronuncia sui motivi di appello.
art. 132, comma 2, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza come apparente o perplessa.
art. 342 c.p.c.
Interpretato nel senso che l'appello deve contenere chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con specifiche ragioni di dissenso, senza formule sacramentali né progetto alternativo di decisione.
art. 434 c.p.c.
Applicato in coerenza con l'art. 342 c.p.c. quanto ai requisiti di specificità dell'atto di appello nel rito del lavoro.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione e correttezza della decisione giudiziale.
art. 156 c.p.c.
Invocato in relazione al regime delle nullità processuali.
art. 24 Cost.
Richiamato per lamentare la lesione del diritto di difesa per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 6 CEDU
Richiamato per sostenere la violazione del diritto a un processo equo.
art. 1217 c.c.
Censurata la sua violazione in relazione alla tutela delle retribuzioni maturate.
art. 2112 c.c.
Richiamato in relazione al passaggio del rapporto nell'ambito del subentro nell'appalto e ai diritti del lavoratore.
art. 18 l. n. 300/1970
Richiamato dal ricorrente quale base della tutela piena invocata.
art. 54 d.l. n. 83/2012
Indicato come norma che ha novellato gli artt. 342 e 434 c.p.c., imponendo requisiti di specificità dell'appello.
L. n. 134/2012
Legge di conversione della riforma che ha inciso sulla struttura dell'appello.
Massime di principio
- L'appello, anche dopo la riforma del 2012, è inammissibile solo se non consente di individuare con chiarezza i capi della sentenza impugnati e le ragioni di dissenso; non è necessario un progetto alternativo di decisione.
- Ai fini della specificità dell'impugnazione, l'appellante deve indicare il "quantum appellatum" e confutare le ragioni della decisione di primo grado con argomentazioni pertinenti; in caso di errori processuali la critica deve precisare il fatto processuale e la diversa soluzione che si assume corretta.
- Quando è denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente l'atto processuale per verificare se l'appello sia effettivamente specifico e autosufficiente rispetto alla sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello non può fondarsi su mere formule di genericità o ripetizione delle difese di primo grado se l'atto, letti i suoi passaggi essenziali, individua la decisione censurata e le modifiche richieste.
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