Cassazione Civile, Ordinanza n. 05120/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta davanti alla Corte di giustizia tributaria di Cosenza contro un avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune di Belvedere Marittimo. Contestualmente, l'opponente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza era stata rigettata in sede di merito perché ritenuta priva delle indicazioni minime richieste dall'art. 79 d.P.R. n. 115/2002. A seguito di opposizione, il Tribunale di Cosenza aveva accolto il ricorso dell'istante. Il Ministero ha quindi impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115/2002: secondo la P.A., l'istanza non sarebbe stata sufficiente perché il richiedente si sarebbe limitato ad affermare di avere un reddito inferiore alla soglia di legge, senza indicare in positivo, in modo analitico e dettagliato, tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento da sé e dagli altri componenti del nucleo familiare, con specificazione della loro natura. Il controricorrente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 richiede, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il possesso di un reddito imponibile non superiore alla soglia prevista, mentre l'art. 79, letto in coordinamento con l'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, richiede una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito. In presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, spetta al giudice attivare, nei limiti dei dati comunicati, i propri poteri istruttori per colmare eventuali incompletezze. Poiché nella specie risultava allegato un reddito complessivo valutabile pari a euro 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare, l'istante aveva adempiuto almeno formalmente all'onere di allegazione, ferma restando l'eventuale revoca del beneficio se ne ricorressero i presupposti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la P.A. è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore, e la Corte ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato nei confronti della P.A. ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
stabilisce il requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne ricava che conta l'indicazione di un reddito imponibile entro la soglia, non necessariamente la dettagliata elencazione analitica di tutti i redditi in sede di sola allegazione iniziale.
va letto in coordinamento con l'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000; richiede una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni di reddito, ma non esige, ai fini dell'ammissibilità, una descrizione analitica positiva di ogni singola componente reddituale se comunque il dato reddituale complessivo è stato indicato.
art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000
è richiamato quale base della dichiarazione sostitutiva sulla situazione reddituale; la Corte valorizza la sua formulazione generale per affermare che è sufficiente una dichiarazione concernente il reddito, restando al giudice il potere di integrare l'istruttoria nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della P.A. ricorrente, in ragione della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'onere dell'istante è soddisfatto quando l'istanza contenga un'indicazione del reddito complessivo valutabile che consenta di verificare, almeno in via formale, il rispetto del limite legale.
- La normativa sul patrocinio a spese dello Stato va interpretata in modo non eccessivamente formalistico: la mancata indicazione analitica di tutte le singole voci di reddito non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'istanza se il dato reddituale complessivo è stato comunque allegato.
- In presenza di una dichiarazione reddituale non del tutto completa ma comunque idonea a rappresentare una situazione patrimoniale-reddituale, il giudice può e deve attivare i poteri istruttori consentiti per colmare le eventuali lacune.
- L'eventuale incompletezza della dichiarazione reddituale può rilevare in sede di verifica successiva o di revoca del beneficio, ma non esclude di per sé l'adempimento dell'onere di allegazione iniziale.
- Ai fini del contributo unificato, la P.A. ammessa alla prenotazione a debito non è tenuta al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, quando ne manchino i presupposti applicativi.
Come è indicizzato
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