Cassazione Penale, Sentenza n. 403/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermò/ridefinì condanne per detenzione e trasporto in concorso di oltre 6 kg di eroina: TORAMENI contestava carenze motivazionali e violazione di legge per mancato esame degli argomenti difensivi; HALDEDA denunciava violazione dell'art.64 c.p.p. per avere il giudice fondato il giudizio sulla mancata allegazione di prove a discarico, contestava l'incredibilità attribuita alle sue dichiarazioni spontanee, chiedeva l'applicazione della circostanza di minima partecipazione e criticava la valutazione degli elementi indiziari; ISMAILAJ contestava la valutazione probatoria (art.192 c.p.p.), sostenendo che la sua condotta post factum costituiva al più favoreggiamento reale e non concorso, chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e censurava l'adozione della misura di sicurezza dell'espulsione senza preventiva verifica della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di TORAMENI per mancata indicazione di censure specifiche contro la motivazione dell'impugnata decisione. I ricorsi di HALDEDA e ISMAILAJ sono stati rigettati nel merito. La Suprema Corte ha ritenuto congrua e logica la ricostruzione dei giudici di merito fondata su molteplici elementi indiziari e circostanziali (arrivo simultaneo dei mezzi, collegamenti personali e di proprietà/chiavi del veicolo, fuga del conducente della Mondeo, prenotazione/imbarco per l'Albania, ruolo funzionale di "staffetta"), valutazione della prova adeguata e non manifestamente illogica. È stata respinta la ricostruzione alternativa offerta dai ricorrenti, ritenuta congetturale. Il riconoscimento del concorso nel reato è stato ritenuto coerente con le risultanze; la qualificazione come favoreggiamento è stata esclusa. Sono state confermate le prospettive sanzionatorie dell'appello (in primo giudizio rideterminate dalla Corte d'appello: HALDEDA anni 5 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed €20.000 di multa; ISMAILAJ anni 6 mesi 2 di reclusione ed €21.000 di multa; TORAMENI anni 5 mesi 6 di reclusione ed €20.000 di multa). I ricorrenti sono condannati alle spese; per TORAMENI, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, è prevista la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art.64 cod. proc. pen.
La censura era che il giudice avrebbe fatto gravare sull'imputato l'onere di provare; la Corte ha chiarito che non si è trattato di un 'onere probatorio' ma dell'uso, legittimo, degli elementi oggettivi disponibili integrati dalla mancata produzione di una spiegazione plausibile, sicché la decisione non viola il principio di cui all'art.64.
art.192 cod. proc. pen.
Richiamato relativamente alla valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato e motivato le inferenze tratte dagli indizi, conformemente ai criteri di valutazione probatoria di tale norma.
art.606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Il motivo di cassazione per 'manifesta illogicità della motivazione' è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che le ricostruzioni alternative prospettate fossero congetturali e non tali da dimostrare l'illogicità palese prevista da questa norma.
art.114 c.p.
La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del concorso di minima importanza è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la partecipazione dell'imputato fosse funzionale e decisiva all'evento, giustificando il diniego dell'attenuante ai sensi della disciplina del concorso di persone.
Massime di principio
- Una catena di indizi coerenti e collegati (arrivi simultanei, proprietà/possesso delle chiavi, prenotazioni/viaggi programmati, fuga del coimputato) può essere sufficiente a fondare una condanna anche in assenza di prova diretta.
- Il giudice non viola il principio dell'onere della prova semplicemente perché osserva la mancata fornitura di una spiegazione plausibile da parte dell'imputato: ciò vale solo se l'insieme degli elementi oggettivi rende irragionevoli le alternative difensive.
- Versioni alternative dei fatti presentate dalla difesa devono essere concrete e riscontrabili per superare un convincente quadro indiziario; ipotesi speculative o congetturali non sono idonee a infirmare la motivazione.
- La distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento reale dipende dalla natura e dal momento dell'intervento: un comportamento antecedente o funzionale al trasporto/occultamento può integrare concorso; un intervento successivo volto a rimuovere tracce può costituire favoreggiamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'enumerazione di tutti gli elementi favorevoli, bensì una motivazione sui punti ritenuti decisivi; è sufficiente che il giudice indichi le ragioni rilevanti per il rigetto.
- La misura di sicurezza dell'espulsione può essere disposta sulla base di elementi che dimostrano la pericolosità e la reiterazione di comportamenti idonei a ostacolare l'azione di polizia, purché la valutazione sia motivata e fondata sulle emergenze processuali.
- Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se manca il confronto puntuale e specifico con i passaggi qualificanti della decisione impugnata: occorre indicare chiaramente le ragioni di diritto e i profili di fatto criticati.
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