Cassazione Penale, Sentenza n. 615/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (da eseguirsi presso l'abitazione della convivente con l'applicazione del braccialetto elettronico). Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge per mancata considerazione di circostanze favorevoli: mancata violazione delle prescrizioni durante precedenti arresti domiciliari, distanza del luogo di esecuzione della misura dal contesto criminale, disponibilità della convivente a ospitarlo nonché la possibilità di rinnovo del suo contratto di lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato coerentemente tutte le circostanze addotte, valutandole insufficienti a ribaltare la scelta della custodia in carcere, alla luce della gravità dei reati di stupefacenti, dei precedenti specifici e, soprattutto, della reiterazione del reato commessa in flagranza in violazione della misura non custodiale (obbligo di dimora) con spostamento a Pistoia, centro dove erano stati commessi i precedenti reati. È stato inoltre ritenuto rilevante il carattere precario del lavoro della convivente. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello cautelare; la valutazione del Tribunale in sede di appello cautelare sulle istanze di sostituzione di misure cautelari è correttamente esercitata valutando l'attualità delle esigenze cautelari e l'affidabilità dell'imputato
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Norma riferita ai delitti in materia di stupefacenti; i reati di droga sono stati considerati di elevata gravità ai fini della misura cautelare
art. 81 e art. 110 cod. pen.
Richiamati come riferimenti alle imputazioni per le quali è stata disposta la custodia, confermando il quadro di responsabilità penale preso in considerazione nella valutazione cautelare
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi impugnabili e le modalità di trattamento del ricorso cautelare; il ricorso è stato esaminato nei limiti procedurali previsti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La reiterazione del reato commessa in coincidenza con la violazione di una misura non custodiale costituisce un indice concreto di inaffidabilità che può giustificare il mantenimento o il ripristino della custodia in carcere.
- La semplice disponibilità del braccialetto elettronico non è di per sé sufficiente a garantire la sostituzione della custodia se sussistono elementi concreti che dimostrano l'inaffidabilità dell'imputato.
- La circostanza che il luogo di esecuzione della misura sia distante dal contesto criminale è rilevante ma non decisiva: va valutata insieme ad altri elementi quali precedenti specifici, comportamento durante misure precedenti e violazioni intervenute.
- La precarietà del lavoro o della situazione economica della persona che dovrebbe ospitare l'imputato può essere considerata ostativa alla concessione di arresti domiciliari se ne riduce l'effettiva garanzia di controllo e di stabilità.
- In sede di riesame cautelare le valutazioni motivazionali del giudice di merito sono sindacabili solo per vizi logici e manifesti: una diversa valutazione del merito da parte della difesa, se non sorretta da errori di diritto o illogicità manifesta, è inammissibile.
- Chi chiede la sostituzione della misura deve produrre elementi concreti e probanti (es. prova stabile di luogo di esecuzione, prova di contratto di lavoro durevole della persona ospitante, assenza di violazioni pregresse) per superare il giudizio di inaffidabilità.
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