Cassazione Civile, Ordinanza n. 36988/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il soggetto istante aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili, rivendicando crediti di lavoro maturati in due distinti periodi di asserito impiego come operaio di primo livello: retribuzioni non pagate, TFR e ratei finali. A sostegno della domanda aveva prodotto buste paga, certificazioni uniche, modelli Uniemens e un decreto ingiuntivo anteriore al fallimento. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo insufficiente la prova documentale e reputando inverosimile la prosecuzione del rapporto senza pagamento e senza reclami, anche per i legami familiari tra l’istante e i soci. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione degli artt. 2697, 2704, 2709, 2710 e 2735 c.c., nonché di varie disposizioni in materia di LUL, certificazioni fiscali e flussi contributivi, sostenendo che le buste paga, i modelli certificativi e i modelli Uniemens costituivano prova piena o comunque documenti opponibili alla procedura fallimentare, idonei a dimostrare il rapporto di lavoro e il credito insinuato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il decreto impugnato per motivazione superficiale e per erronea valutazione della documentazione prodotta, ricordando che, in tema di accertamento del passivo, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro, quando recano firma, sigla o timbro del datore stesso, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, salvo contestazione specifica e prova contraria da parte del curatore. Ha inoltre rilevato che la contestazione della curatela era formulata in modo del tutto generico e che l’argomento dell’asserita inverosimiglianza della protrazione del rapporto senza pagamento e senza reclami non era adeguatamente motivato e non poteva essere letto come allegazione di simulazione assoluta, peraltro non prospettata. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere che la prova documentale prodotta fosse sufficiente a dimostrare il credito e che il giudice avesse male ripartito l’onere della prova; la Corte ha valorizzato la necessità di una contestazione specifica e di prova contraria per superare la documentazione proveniente dal datore di lavoro.
art. 2704 c.c.
richiamato dal ricorrente nell’ambito della prova documentale opponibile alla procedura; il testo non sviluppa un’autonoma ratio applicativa su questa norma.
art. 2709 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’efficacia probatoria delle scritture contabili e documenti del datore di lavoro nei confronti della curatela.
art. 2710 c.c.
richiamato dal ricorrente nel medesimo senso, per attribuire rilevanza probatoria alle scritture e ai documenti aziendali prodotti.
art. 2735 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la documentazione prodotta integrasse una confessione stragiudiziale del datore di lavoro.
art. 39 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008
richiamato tra le norme che disciplinano gli adempimenti documentali del rapporto di lavoro e il libro unico del lavoro.
artt. 1, 2 e 5 l. n. 4 del 1953
richiamati dal ricorrente nell’ambito delle norme documentali sul rapporto di lavoro.
art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente con riferimento alla certificazione fiscale del reddito di lavoro.
artt. 4 e ss. d.P.R. n. 322 del 1998
richiamati dal ricorrente con riguardo alla trasmissione delle dichiarazioni e certificazioni fiscali.
art. 44 d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003
richiamato dal ricorrente nell’elenco delle norme a sostegno della prova documentale del rapporto di lavoro.
art. 116 l. n. 388 del 2000
richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina degli adempimenti contributivi e documentali.
Massime di principio
- In tema di accertamento del passivo fallimentare, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro, quando recano firma, sigla o timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato in base al loro contenuto, salvo specifica contestazione della curatela supportata da elementi contrari.
- La documentazione proveniente dal datore di lavoro non può essere ritenuta insufficiente solo perché non accompagnata da ulteriori prove, se la controparte non abbia contestato in modo specifico le risultanze documentali.
- Il giudice non può respingere l’insinuazione al passivo con un giudizio di mera inverosimiglianza, privo di puntuali specificazioni fattuali e di reale consistenza motivazionale.
- Una contestazione generica della curatela, soprattutto se formulata in termini stereotipati, non è idonea a neutralizzare la forza probatoria dei documenti aziendali prodotti dal creditore.
- L’eventuale lettura alternativa dei fatti, come quella di una simulazione del rapporto, non può essere introdotta implicitamente dal giudice se non sia stata specificamente allegata dalla parte interessata.
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