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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1784 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Veneto, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1, 2 e 3, nonché l'insufficienza della motivazione. La CTR aveva ritenuto superata la presunzione di cessione dei beni risultanti mancanti dal magazzino sulla base delle dichiarazioni della contribuente, delle rettifiche contabili, della complessa movimentazione delle merci, dell'impiego dei beni nella produzione e della compensazione tra differenze di diversi comparti. Secondo l'Agenzia, tali elementi costituivano mere allegazioni o comunque non integravano la prova contraria richiesta dalla disciplina sulle presunzioni di cessione e acquisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR avesse applicato erroneamente il D.P.R. n. 441 del 1997 e motivato in modo insufficiente. Le presunzioni previste dalla norma sono presunzioni legali relative miste: il contribuente deve fornire una prova effettiva, e non una semplice allegazione, della legittima fuoriuscita o del legittimo ingresso dei beni nel circuito aziendale. Quando deduce che i beni sono stati impiegati nella produzione, può utilizzare anche presunzioni semplici e mezzi di prova non tipizzati, ma deve dimostrare tale circostanza mediante un procedimento logico-inferenziale fondato su riscontri obiettivi. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1, 2, 3 e 4

    Le presunzioni di cessione e di acquisto operano per i beni che non risultano presenti nei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività, salvo prova della loro legittima fuoriuscita o del legittimo ingresso.

    Le presunzioni sono legali relative miste: il contribuente può fornire prova contraria, ma deve dimostrare concretamente la destinazione o la provenienza dei beni. Per l'impiego dei beni nella produzione il vincolo riguarda l'oggetto della prova, non i mezzi utilizzabili; sono quindi ammesse anche presunzioni semplici, purché fondate su elementi obiettivi e su un ragionamento inferenziale adeguatamente motivato.

  • D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a)

    La presunzione non opera se è dimostrato che i beni sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti.

    La mera dichiarazione dell'impresa o la rettifica delle scritture di magazzino non è sufficiente. L'utilizzo dei beni nella produzione deve essere provato, anche con elementi presuntivi, purché seri, precisi, coerenti e verificabili.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare l'impiego produttivo dei beni, ma devono derivare da fatti oggettivi e da un procedimento logico esplicitato dal giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso per cassazione può essere proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo.

    È ammissibile un motivo cosiddetto misto o composito quando le censure relative alla violazione di legge e al difetto di motivazione siano distinguibili e compatibili tra loro.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte, quando decide il ricorso, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

    La Cassazione ha enunciato il principio secondo cui, in caso di differenze inventariali, la prova dell'impiego dei beni nella produzione può essere fornita anche con presunzioni semplici, ma non può ridursi a una mera allegazione.

Massime di principio

  • Le differenze tra scritture di magazzino e rimanenze fisiche possono attivare la presunzione fiscale di cessione dei beni in evasione d'imposta.
  • La contabilizzazione o la rettifica delle differenze da parte dell'impresa non costituisce, di per sé, prova contraria sufficiente: occorre dimostrare concretamente la causa della divergenza.
  • La complessità della movimentazione del magazzino, la quantità dei beni o la compensazione tra comparti diversi sono elementi potenzialmente rilevanti, ma devono essere collegati a riscontri oggettivi e valutati con una motivazione analitica.
  • Se l'impresa sostiene che i beni mancanti sono stati utilizzati nel processo produttivo, può ricorrere anche a presunzioni semplici e a documentazione non espressamente tipizzata, ma deve dimostrare il nesso tra i beni e la produzione mediante elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Le istruzioni interne dell'Agenzia delle Entrate possono orientare l'attività dei verificatori, ma non vincolano il giudice nel valutare la legittimità dell'accertamento.
  • In giudizio il contribuente deve affrontare specificamente la presunzione fiscale e fornire una prova verificabile della destinazione dei beni; una spiegazione meramente astratta o apodittica è insufficiente.

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