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Sentenza

Sentenza n. 116/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sez. lavoro, n. 82 del 28/02/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sez. lavoro, n. 82 del 28 febbraio 2024, relativa al pagamento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese legali. Dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e la documentazione del passaggio in giudicato, il Ministero non aveva ancora integralmente adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto con memoria formale e ha successivamente dedotto l'avvenuto pagamento. Il ricorrente ha contestato che la documentazione prodotta si riferisse alla diversa sentenza del Tribunale di Spoleto n. 70/2025 e ha rilevato che la documentazione relativa alla sentenza oggetto di ottemperanza indicava comunque un importo inferiore a quello dovuto. L'Amministrazione aveva inoltre sostenuto, in controversie analoghe, che il creditore avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta tramite la procedura telematica ministeriale e attendere l'esito della procedura, invocando i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza.

La decisione

Il TAR ha accertato che il pagamento documentato dal Ministero riguardava una diversa sentenza e che, quanto alla sentenza oggetto di ottemperanza, non risultava provato il pagamento integrale delle somme dovute. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni al pagamento di tutte le somme spettanti in forza del giudicato. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta del ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e agli ulteriori adempimenti amministrativi e contabili necessari. Al commissario è stato riconosciuto un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. Il Collegio ha escluso che il creditore fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa e ad attendere tempi incerti, ritenendo tale pretesa eccessiva rispetto ai doveri di correttezza e buona fede e non fondata su alcuna norma. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio nella misura di 500 euro, oltre accessori, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo utilizza per ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'Amministrazione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato con riguardo al termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Rileva per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i parametri forensi, applicati nella misura minima in ragione della semplicità e serialità della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di inutile decorso del termine.
  • L'Amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di un credito a una nuova richiesta amministrativa del creditore e all'attesa di tempi non determinati, quando tale adempimento non sia previsto da una specifica norma applicabile.
  • I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede non impongono al creditore di tollerare indefinitamente l'inerzia dell'Amministrazione né impediscono l'immediata proposizione del giudizio di ottemperanza dopo la formazione del giudicato e il decorso dei termini di legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento riferito a una diversa obbligazione o a una diversa sentenza non determina la cessazione della materia del contendere; occorre verificare l'integrale adempimento dello specifico giudicato azionato.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per dare integrale esecuzione a una sentenza di condanna al pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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