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Sentenza

Sentenza n. 649/2026 - Roma, Sezione 4

per la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la disapplicazione: a) della delibera n. 276/23/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche», con il relativo allegato A («Relazione Tecnico Finanziaria»), resi disponibili sul sito web dell'Autorità il 9 gennaio 2024; b) della delibera n. 284/23/CONS, adottata dall'Autorità l'8 novembre 2023, recante «Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024», con i relativi allegati A («Fac Simile» del Modello telematico) e B («Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2024»), resi disponibili sul sito web dell'Autorità il 9 gennaio 2024; c) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: c.1) la delibera AGCom n. 223/12/CONS e s.m.i., recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.2) la delibera AGCom n. 17/98 del 16 giugno 1998 e s.m.i., recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.3) la delibera AGCom n. 261/21/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»; c.4) la delibera AGCom n. 167/23/CONS, recante «Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati (doc. 4), ivi compresa la «Relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2022», provvedimenti peraltro già impugnati dall'odierna ricorrente, dinanzi a codesto Tar, con il ricorso r.g. n. 380/2024; c.5) la delibera AGCom n. 268/23/CONS, recante «Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - anno 2022», ed il suo Allegato 1 (doc. 6), anch'essi già impugnati dall'odierna ricorrente, dinanzi a codesto Tar, con il citato ricorso r.g. n. 380/2024; c.6) la delibera n. 335/23/CONS, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio 2024», con i relativi allegati, nonché il documento denominato «Bilancio di previsione 2024 – Relazione illustrativa»; c.8) il provvedimento (anche tacito) di approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della citata delibera AGCom n. 276/23/CONS, ai sensi dell'art. 1, co. 65, l. n. 266/2005; c.9) l'art. 2 dell'Allegato A alla delibera AGCom n. 666/08/CONS (“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”) e s.m.i., con i relativi allegati e moduli, così come modificato, tra l'altro, dalla delibera AGCom n. 608/10/CONS, recante “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla Delibera n. 666/08/CONS”.

Giustizia amministrativa202402709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere AGCOM n. 276/23/CONS e n. 284/23/CONS, relative alla determinazione del contributo per l'anno 2024 nel settore delle comunicazioni elettroniche e alle modalità di versamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto sette motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 16 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e dei principi di trasparenza e proporzionalità, sostenendo che il rendiconto dell'anno precedente non fosse stato pubblicato prima della delibera contributiva, che il contributo si fondasse illegittimamente sul Rendiconto 2022 e che la relazione finanziaria 2024 non individuasse in modo analitico i costi finanziabili. Con il secondo ha contestato l'individuazione dei soggetti obbligati, ritenuta difforme dall'elenco previsto dal d.m. 17 maggio 2002, in violazione dell'art. 1, commi 65 e 66, l. n. 266/2005. Con il terzo, in via subordinata, ha prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina primaria per violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. Con il quarto ha dedotto eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e disparità di trattamento, censurando il carattere generico della delibera e la delega alle istruzioni operative e al modello telematico dell'individuazione dei soggetti, delle attività e dei ricavi imponibili. Con il quinto ha contestato l'estensione dell'obbligo contributivo ai soggetti iscritti al ROC, inclusi i fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato. Con il sesto ha denunciato il mancato impiego dell'intero avanzo di amministrazione per ridurre il contributo 2024. Con il settimo ha censurato il meccanismo delle istruzioni operative che, tramite codici ATECO non selezionabili, impediva di escludere dalla base imponibile ricavi estranei ai servizi di comunicazione elettronica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha respinto la censura relativa alla mancata pubblicazione preventiva del rendiconto: l'obbligo di rendicontazione annuale non impone che il rendiconto dell'anno precedente sia pubblicato prima della riscossione del contributo dell'anno successivo, purché sia garantita la verifica dell'equilibrio tra costi e contributi. Ha escluso l'illegittimità derivata dal Rendiconto 2022, rilevando che la delibera 2024 si fondava su una nuova e autonoma istruttoria e stima del fabbisogno, mentre il rendiconto incideva soltanto sulla rettifica. Ha invece accolto la censura relativa alla metodologia di quantificazione del fabbisogno: l'AGCOM aveva formalmente individuato le attività finanziabili, ma aveva determinato i costi partendo dal budget complessivo dell'Autorità e allocandolo pro quota mediante valori medi e forfettari per FTE, senza disaggregare i costi delle singole attività né dimostrare il nesso tra risorse impiegate e funzioni finanziabili, soprattutto per le strutture non core e per i beni e servizi. Tale inversione dell'ordine logico, unita all'insufficiente motivazione e istruttoria, ha viziato la delibera. Il TAR ha respinto il secondo motivo, ritenendo che l'art. 1, commi 65 e 66, l. n. 266/2005 non cristallizzi l'elenco dei soggetti obbligati nel d.m. 17 maggio 2002 e che l'art. 16 del Codice delle comunicazioni elettroniche individui i soggetti passivi mediante un criterio funzionale, riferito alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o dispongono di diritti d'uso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, poiché la riserva di legge relativa ex art. 23 Cost. è rispettata quando la legge definisce gli elementi essenziali del prelievo e rimette agli atti subprimari gli aspetti tecnici. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo sufficientemente determinati dalla legge l'ambito soggettivo e oggettivo dell'obbligo. Ha accolto il quinto motivo, annullando le istruzioni nella parte in cui includevano tra i soggetti obbligati i fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato: tali attività sono servizi correlati e non servizi di comunicazione elettronica, poiché non consistono nella trasmissione di segnali; l'iscrizione al ROC non costituisce il presupposto dell'obbligo contributivo. Ha respinto il sesto motivo, ritenendo legittimo l'impiego solo parziale dell'avanzo, purché siano considerate le eccedenze effettivamente riferibili al settore interessato e la scelta rispetti prudenza e gradualità. Ha accolto il settimo motivo, annullando le istruzioni nella parte in cui impedivano, mediante codici ATECO bloccati, di escludere dalla base imponibile ricavi non riconducibili ai servizi di comunicazione elettronica. L'esclusione deve essere possibile previa prova dell'autonomia giuridica, economica e funzionale dei ricavi e dell'assenza di collegamento con l'attività regolata. Sono state annullate in parte qua le delibere n. 276/23/CONS e n. 284/23/CONS, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 16 direttiva (UE) 2018/1972

    Consente l'imposizione di diritti amministrativi esclusivamente per coprire i costi amministrativi relativi alle attività tipizzate nel settore delle comunicazioni elettroniche, secondo criteri di pertinenza, proporzionalità, obiettività e trasparenza.

  • art. 16 d.lgs. 259/2003

    Individua il presupposto funzionale dell'obbligo contributivo nelle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o alle quali sono concessi diritti d'uso.

  • art. 1, commi 65 e 66, l. 266/2005

    Prevede il finanziamento delle Autorità indipendenti da parte del mercato di competenza e rimette alla singola Autorità la determinazione dell'entità della contribuzione e delle modalità di versamento, senza fissare un elenco chiuso dei soggetti passivi.

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è relativa: la legge deve definire gli elementi essenziali del prelievo, potendo demandare agli atti subprimari gli aspetti tecnici e attuativi.

  • art. 2 d.lgs. 259/2003

    "le reti di comunicazione elettronica"

    Le definizioni del Codice consentono di delimitare l'obbligo contributivo sulla base della concreta fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e della trasmissione di segnali.

  • art. 2, lett. q), d.lgs. 177/2005

    "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato"

    Descrive attività quali accesso condizionato, distribuzione di chiavi numeriche, fatturazione, fornitura di apparati, servizi della società dell'informazione e guide elettroniche ai programmi, che non costituiscono di per sé servizi di comunicazione elettronica.

  • art. 15, comma 5, d.l. 123/2023

    Richiamato come esempio di disciplina che prevede espressamente la previa approvazione di un elenco nominativo dei soggetti obbligati, a differenza della disciplina del contributo AGCOM.

Massime di principio

  • L'obbligo di rendicontazione annuale dei costi amministrativi e dei diritti riscossi nel settore delle comunicazioni elettroniche non impone che il rendiconto dell'anno precedente sia pubblicato prima della determinazione o riscossione del contributo dell'anno successivo, purché sia comunque garantita la verificabilità dell'equilibrio complessivo tra costi e contributi.
  • La determinazione dei contributi amministrativi dovuti all'autorità di regolazione delle comunicazioni deve seguire un ordine logico vincolato: prima devono essere individuate in modo specifico le attività finanziabili, poi devono essere quantificati e disaggregati i relativi costi e, solo successivamente, deve essere determinato il fabbisogno complessivo. Non è sufficiente allocare pro quota il budget generale dell'autorità sulla base di costi medi per unità di personale.
  • I costi relativi a funzioni trasversali o di supporto possono essere imputati al contributo soltanto mediante un criterio pro quota chiaro, analitico e verificabile, idoneo a dimostrare la loro effettiva riferibilità alle attività finanziabili; la mera indicazione di strutture organizzative o di valori forfettari non soddisfa gli obblighi di istruttoria e motivazione.
  • Ai fini del contributo previsto per le comunicazioni elettroniche, i fornitori che svolgono esclusivamente servizi interattivi associati o di accesso condizionato non sono operatori di comunicazione elettronica, poiché tali servizi sono prestazioni correlate o accessorie e non consistono nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.
  • La base imponibile del contributo deve comprendere soltanto i ricavi funzionalmente riconducibili alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica. Un sistema basato su codici ATECO non può introdurre una presunzione assoluta di imponibilità e deve consentire all'operatore di escludere ricavi estranei all'attività regolata, previa dimostrazione della loro autonomia giuridica, economica e funzionale e dell'assenza di un collegamento ancillare o strumentale con i servizi regolati.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Regolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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