Cassazione Penale, Sentenza n. 36557/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione senza pronunciarsi pienamente sull'assoluzione nel merito, contestando violazione di legge (artt. 129, 530, 578 c.p.p.). Hanno sostenuto che la Corte d'appello, nonostante avesse preso atto della prescrizione, ha poi svolto valutazioni concrete sui fatti giungendo a significative affermazioni di insussistenza del fatto illecito rispetto alle stesse condotte ritenute in primo grado e che ciò è in contrasto con i principi delle Sezioni Unite (Calpitano). Hanno chiesto l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale e, in definitiva, che venga accertato che il fatto non sussiste
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Richiamando i principi delle Sezioni Unite, ha rilevato la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello: pur dichiarando l'estinzione per prescrizione, la Corte aveva di fatto valutato nei termini penalistici la responsabilità degli imputati ed era giunta a conclusioni di insussistenza del fatto. Considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Non è stata disposta alcuna liquidazione delle spese della parte civile, atteso che la parte civile non ha impugnato la sentenza e la sua posizione è coperta da giudicato ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
Norma del codice penale che disciplina la truffa aggravata, ossia il reato ascritto in capo agli imputati nella rubrica; qui utilizzata per identificare il reato presupposto.
art. 129 c.p.p.
Regola sui presupposti per il proscioglimento immediato; richiamata rispetto alla necessità di motivazione incontrovertibile quando si dichiara l'improcedibilità o l'estinzione del reato.
art. 530 c.p.p.
Prevede la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste; riferimento implicito nella discussione sull'assoluzione nel merito.
art. 578 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nella censura di violazione di legge, parte della contestazione formale dell'atto di impugnazione.
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione l'annullamento senza rinvio quando dalla motivazione emerge che il fatto non sussiste e non sono necessari altri accertamenti di fatto; motivo per cui la sentenza è stata annullata senza rinvio.
art. 624 c.p.p.
Disciplina l'effetto di copertura del giudicato sulle parti non impugnanti; spiegazione del motivo per cui nulla è stato disposto sulle spese della parte civile che non ha impugnato.
Sentenza Corte costituzionale n. 182/2021
Indicata come parametro di riferimento per la disciplina delle statuizioni civili in sede penale dopo l'estinzione del reato; utilizzata nella discussione sulla necessità di valutare l'assoluzione nel merito se la parte civile è presente.
Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Principio di diritto richiamato: quando, in appello, il reato si estingue per prescrizione ma è presente la parte civile, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell'estinzione ma deve comunque valutare, anche con prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito; principio applicato nel caso.
Massime di principio
- Se in appello interviene l'estinzione del reato per prescrizione ma è presente la parte civile, il giudice d'appello deve comunque valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito e motivare compiutamente la decisione, conformemente ai principi delle Sezioni Unite.
- Una motivazione contraddittoria che da un lato prende atto della prescrizione e dall'altro valuta concretamente la responsabilità penale e le statuizioni civili può portare la Cassazione ad annullare la sentenza e ad accertare che il fatto non sussiste quando non servono ulteriori accertamenti di fatto.
- Quando la Suprema Corte ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e che la motivazione impugnata dimostri l'insussistenza del fatto, può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Se la parte civile non impugna una sentenza di appello, la sua posizione in ordine alle spese e ad altre statuizioni è coperta da giudicato ai sensi dell'art. 624 c.p.p., limitando le contestazioni accessorie in Cassazione.
- È fondamentale la coerenza tra la valutazione penale e quella sulle conseguenze civili: decisioni che revocano le statuizioni civili sulla base di una valutazione di insussistenza del fatto devono essere esplicitamente motivate e coerenti rispetto all'eventuale declaratoria di estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36532/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36534/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36535/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36536/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36537/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36544/2025 del 10/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →