Sentenza n. 1099/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano agli erogatori privati accreditati di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie non prenotabili entro i tempi della classe di priorità
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura privata accreditata e titolare di un contratto con l'ATS per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare attuativa con sei motivi. Ha dedotto: contraddittorietà, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività nel rispetto del budget annuale; violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, in quanto il meccanismo avrebbe imposto prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale o personale imposta in assenza di una base legislativa; violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per l'imposizione di prestazioni gratuite incidente sul diritto al credito della struttura; violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto un obbligo analogo soltanto per gli erogatori pubblici; infine, carenza del presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale richiamato dalla Regione, relativo al triennio 2019-2021, avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., la ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: a fronte dell'espressa dichiarazione della parte di non avere più interesse, il giudice non può sostituirsi ad essa nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'andamento complessivo del processo e della mancata attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione semplificata del giudizio quando occorre verificare la permanenza dell'interesse alla decisione; nel caso concreto ha consentito la pronuncia di improcedibilità.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
È stato applicato per la fissazione della causa e la definizione in forma semplificata a seguito della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'obbligo di erogazione oltre i volumi e il tetto di spesa contrattualmente programmati; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; il TAR non ha deciso la relativa censura.
art. 23 Cost.
Invocato dalla ricorrente per contestare l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto al credito derivante dalle prestazioni sanitarie; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3, commi 10 e 10-bis, decreto-legge n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024
Richiamato nel contesto processuale quale normativa sopravvenuta che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; ha contribuito alla sopravvenuta perdita di interesse, secondo quanto rappresentato nel processo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione può essere svolta mediante il procedimento previsto dall'art. 72-bis c.p.a. e condurre a una sentenza semplificata di improcedibilità, senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
- La sopravvenienza di una disciplina che elimini o attenui gli effetti pregiudizievoli dell'atto impugnato può determinare la perdita dell'interesse alla decisione, ove il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione nel merito.
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