Regolamento (UE) 2024/857
Regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione, del 1o dicembre 2023, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce le regole tecniche per misurare il rischio di tasso di interesse nel banking book, distinguendo tra impatto sul valore economico del capitale proprio e impatto sui proventi da interessi netti. Definisce in dettaglio gli strumenti, gli scenari di shock, le modalità di attribuzione dei flussi di cassa alle fasce temporali e i trattamenti specifici per depositi non vincolati, prepagamenti, riscatti anticipati, derivati e opzioni automatiche. Prevede inoltre una versione semplificata della metodologia, con parametri standardizzati e maggiori semplificazioni per gli enti piccoli e non complessi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Norme tecniche di regolamentazione per il calcolo standardizzato, e semplificato, del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (attività diverse dalla negoziazione), sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti alla vigilanza prudenziale ai sensi della direttiva 2013/36/UE, per ciascuna valuta in cui detengono una posizione rilevante, con riferimento a tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione: attività, passività e poste fuori bilancio sensibili ai tassi di interesse, inclusi derivati su tassi e, in taluni casi, piccole posizioni del portafoglio di negoziazione. Il regolamento disciplina sia la metodologia standardizzata sia la metodologia standardizzata semplificata di cui all’articolo 84 della direttiva 2013/36/UE. Sono previste esclusioni e trattamenti specifici per alcune esposizioni, ad esempio quando il rischio è già rilevato in un’altra misura di rischio, per le posizioni non rilevanti al di sotto di determinate soglie, e per alcuni strumenti o portafogli con caratteristiche particolari. Si applica direttamente negli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Regolamento delegato (UE) 2024/857: metodologia standardizzata per il rischio di tasso di interesse nel banking book
Il regolamento integra la direttiva 2013/36/UE e specifica norme tecniche di regolamentazione per misurare il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. La disciplina copre due grandezze prudenziali distinte: il valore economico del capitale proprio (EVE) e i proventi da interessi netti (NII), prevedendo una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per gli enti. La logica di fondo è armonizzare i criteri di attribuzione dei flussi di cassa, rendere confrontabili i risultati e, al tempo stesso, mantenere un livello di prudenza coerente con gli standard internazionali e con la prassi dell’ABE e del Comitato di Basilea.
Ambito soggettivo e oggettivo
Gli enti valutano tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione per ciascuna valuta in cui hanno una posizione rilevante. Rientrano nel perimetro attività, passività e voci fuori bilancio sensibili ai tassi di interesse, derivati su tassi, altri derivati con flussi indicizzati ai tassi, obbligazioni pensionistiche e attività di piani pensionistici, nonché alcune piccole posizioni di trading book se il rischio non è già misurato altrove. La rilevanza in una valuta è, in linea generale, collegata alla soglia del 5 % del totale delle attività o passività finanziarie esterne al portafoglio di negoziazione, con una regola alternativa quando le posizioni coperte dal calcolo sono meno del 90 % del totale.
Definizioni operative e struttura della metodologia
L’articolo 1 fornisce una serie di definizioni essenziali: flusso di cassa con riprezzamento del nozionale, data di riprezzamento, tasso privo di rischio, strumenti a tasso fisso e variabile, opzioni automatiche e comportamentali, depositi non vincolati e loro articolazioni in transazionali/non transazionali e al dettaglio/all’ingrosso, componente core e non-core, localizzazione geografica e periodo di riferimento. Queste definizioni sono il presupposto tecnico per attribuire correttamente i flussi alle fasce temporali, stimare i comportamenti opzionali e calcolare sia EVE sia NII.
Scenari di shock e logica di calcolo
Il regolamento distingue tre famiglie di shock: shock paralleli, shock di rotazione della curva (flattening e steepening) e shock disomogenei con effetti più intensi sulle scadenze brevi. Tali scenari vengono utilizzati in tutta la disciplina, sia per EVE sia per NII, e sono coordinati con i parametri prudenziali del regolamento delegato (UE) 2024/856. La misurazione si fonda su fasce temporali di riprezzamento standardizzate, riportate nell’allegato, che coprono orizzonti da overnight fino a oltre 20 anni.
Attribuzione dei flussi per il valore economico del capitale proprio
Per il calcolo EVE, gli enti attribuiscono i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale secondo la natura dello strumento: tasso fisso, tasso variabile, depositi non vincolati, prestiti a tasso fisso con rimborso anticipato, depositi a termine con riscatto anticipato, derivati senza opzionalità e altri strumenti. I margini commerciali e gli altri elementi del differenziale possono essere esclusi o inclusi a seconda del metodo interno di gestione e misurazione del rischio di tasso; se esclusi, occorre una metodologia trasparente, coerenza con le prassi di gestione e copertura e notifica all’autorità competente. L’opzionalità automatica non viene considerata ai fini dell’attribuzione dei flussi EVE, mentre l’opzionalità comportamentale sì.
Depositi non vincolati: prudenza e comportamento
Il trattamento dei depositi non vincolati è uno dei punti centrali del regolamento. Gli enti distinguono depositi retail e wholesale, transazionali e non transazionali, separano parte stabile e non stabile sulla base di osservazioni storiche almeno decennali e individuano, nella parte stabile, componente core e non-core. La componente non-core è calcolata con il tasso di trasmissione (pass-through), che deve riflettere il livello dei tassi, il differenziale tra tasso offerto e mercato, la concorrenza, la localizzazione geografica e le caratteristiche della clientela. Il regolamento impone ulteriori limiti prudenziali: la componente core è ridotta o aumentata con coefficienti specifici negli scenari di aumento o diminuzione dei tassi a breve e non può superare massimali precisi per categoria di deposito. I depositi wholesale di clienti finanziari sono integralmente non-core.
Prepayment e early redemption
Per i prestiti retail a tasso fisso, l’articolo 9 impone la stima di un tasso annuale di rimborso anticipato, con possibilità di azzerarlo sotto una soglia di materialità del 5 % delle attività. Il tasso è adattato ai diversi scenari di shock con coefficienti 0,8 o 1,2. La disciplina include inoltre il trattamento dei prestiti in forma di titoli sottostanti mediante look-through. In parallelo, l’articolo 10 disciplina i depositi a termine retail con riscatto anticipato: se il rimborso anticipato comporta una penale sufficiente a coprire perdita di interessi e costo economico del riscatto, l’ente può trattarli come strumenti ordinari a tasso fisso; per i depositi wholesale, l’eventuale opzione è trattata come opzione automatica incorporata se non ricorrono le condizioni derogatorie.
Derivati, esposizioni deteriorate e impegni all’erogazione
I derivati senza opzionalità devono essere scomposti in componente di pagamento e componente di ricevimento, trattate rispettivamente come uscita e entrata. Gli swap multivaluta richiedono un trattamento separato per ciascuna valuta, mentre i derivati di copertura sono trattati separando gli effetti della copertura da quelli della posizione coperta. L’articolo 12 impone inoltre un trattamento specifico per esposizioni deteriorate e impegni all’erogazione di prestiti a tasso fisso: al superamento di determinate soglie di materialità (2 %), gli enti devono stimare i flussi attesi al netto degli accantonamenti e gli utilizzi degli impegni sulla base di dati interni storici e degli scenari di riferimento e shock.
Opzioni automatiche su tassi di interesse
Le opzioni automatiche sono oggetto di una disciplina autonoma. Per l’EVE, gli enti calcolano la variazione di valore delle opzioni acquistate e vendute confrontando lo scenario applicabile con quello di riferimento, includendo per le opzioni acquistate un aumento relativo della volatilità implicita del 25 %. Il risultato finale è la differenza tra il valore delle opzioni acquistate e quello delle opzioni vendute. Per il NII, la disciplina è adattata: si escludono le opzioni esercitabili solo oltre l’orizzonte NII, non si considera l’aumento di volatilità e si presume il rinnovo di strumenti con opzionalità o non linearità automatica fino alla fine dell’orizzonte.
Misurazione del valore economico del capitale proprio
Il calcolo dell’EVE richiede la compensazione dei flussi positivi e negativi per fascia temporale, l’attualizzazione mediante fattori di sconto derivati dai tassi a pronti e la somma dei valori attualizzati per ciascuna valuta. La variazione di EVE è data dalla differenza tra scenario applicabile e scenario di riferimento, più la variazione delle opzioni automatiche. Per il calcolo aggregato si applicano regole di conversione valutaria e di ponderazione degli utili: le variazioni positive sono ponderate al 50 %, o all’80 % per certe valute ERM II con banda più stretta, e gli utili ponderati sono rilevati solo fino al limite più restrittivo previsto dalla norma.
Misurazione dei proventi da interessi netti
Per il NII, l’orizzonte temporale è minimo di un anno. Il calcolo combina tre componenti: il rendimento privo di rischio previsto sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi soggetti a riprezzamento, il margine commerciale previsto e i pagamenti di interessi effettuati fino alla data di riprezzamento inclusa, al netto degli interessi maturati a t=0. Il regolamento specifica come calcolare i tassi a termine per ciascuna combinazione di fascia di riprezzamento e fascia del periodo di riferimento, come stimare i margini commerciali sulla base di dati di mercato o operazioni recenti, e come attribuire i pagamenti di interessi che siano noti, fissi e attesi entro l’orizzonte NII. L’impatto dello scenario sul NII è dato dalla differenza tra scenario applicabile e scenario di riferimento, più la maggiorazione per opzioni automatiche e quella per rischio di base.
Rischio di base
L’articolo 23 introduce una specifica maggiorazione NII per il rischio di base quando il volume di strumenti a tasso variabile non overnight supera il 5 % delle attività. I flussi sono ripartiti per periodi di riferimento standard (overnight, 1, 3, 6 e 12 mesi) o, in mancanza, per tasso ufficiale di riferimento o altro parametro. Gli enti stimano shock di inasprimento e di allentamento monetario per ciascuna valuta e li applicano ai flussi moltiplicati per il tempo residuo; poi sommano gli effetti separatamente per i due tipi di shock. Le opzioni incorporate sono considerate separatamente. La maggiorazione finale è il risultato che produce il maggiore impatto negativo sui proventi da interessi netti.
Regime semplificato
La metodologia semplificata è pensata per enti piccoli e non complessi ed è costruita su semplificazioni, ma anche su valori prudenziali prefissati. Per l’EVE, la componente core dei depositi non vincolati è fissata con percentuali standardizzate nello scenario di riferimento e in quelli di aumento o diminuzione dei tassi; la loro attribuzione nel tempo segue regole uniformi previste dall’allegato. Per il NII semplificato, oltre a tali regole, gli enti utilizzano periodi di riferimento medi per tipo di prodotto, non distinguono per localizzazione geografica nella stima del margine commerciale e calcolano pagamenti e variazioni di valore con formule più semplici. In entrambi i casi, le opzioni automatiche sono trattate con un fattore standardizzato del 10 % sui pagamenti nello scenario applicabile e senza considerare l’aumento di volatilità.
Allegato tecnico
L’allegato contiene la griglia completa delle fasce temporali di riprezzamento, i punti intermedi, le durate da utilizzare per il rimborso anticipato dei prestiti e le fasce del periodo di riferimento per il NII. Riporta anche la ripartizione dei depositi non vincolati tra le varie fasce nei tre scenari previsti dalla metodologia semplificata: scenario di riferimento, diminuzione dei tassi a breve e aumento dei tassi a breve. Tali valori numerici sono essenziali per l’implementazione operativa del regolamento e per l’adozione di modelli coerenti tra enti e autorità di vigilanza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 introduce le definizioni operative fondamentali, tra cui: flusso di cassa con riprezzamento del nozionale, data di riprezzamento, tasso di interesse privo di rischio, strumento a tasso fisso, strumento a tasso variabile, opzione automatica su tassi di interesse, opzione comportamentale su tassi di interesse, deposito non vincolato, deposito transazionale e non transazionale al dettaglio, deposito all’ingrosso, componente core e non-core, localizzazione geografica e periodo di riferimento. Tali definizioni sono decisive per la corretta assegnazione dei flussi e per il calcolo dei rischi.
Ambito delle posizioni da valutare e soglia di rilevanza
L’articolo 2 richiede la valutazione, per ciascuna valuta rilevante, di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione in attività, passività e poste fuori bilancio. Sono inclusi derivati su tassi di interesse, altri derivati con flussi indicizzati ai tassi, obbligazioni pensionistiche e attività dei piani pensionistici salvo diverso trattamento del rischio, attività e passività sensibili ai tassi non già dedotte dal CET1, voci fuori bilancio sensibili ai tassi e piccole posizioni di portafoglio di negoziazione ex articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, se il rischio non è già misurato altrove. L’articolo 3 fissa la rilevanza di una posizione in una valuta quando il valore contabile raggiunge almeno il 5 % del totale delle attività o passività finanziarie esterne al trading book; è prevista una soglia alternativa se il totale delle attività o passività incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale rilevante.
Classificazione degli scenari di shock
L’articolo 4 classifica gli scenari in tre categorie: shock paralleli, shock di rotazione della struttura per scadenza (flattening e steepening) e shock disomogenei con effetti maggiori sulle scadenze brevi. La classificazione si applica alle variazioni potenziali dei tassi che incidono sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti e si coordina con gli scenari prudenziali del regolamento delegato (UE) 2024/856.
Attribuzione dei flussi per il valore economico del capitale proprio
L’articolo 5 stabilisce che, nella metodologia standardizzata, i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale siano attribuiti alle fasce temporali secondo la natura dello strumento: tasso fisso, tasso variabile, depositi non vincolati, prestiti a tasso fisso con rischio di rimborso anticipato, depositi a termine con rischio di riscatto anticipato, derivati senza opzionalità e altri strumenti. I margini commerciali e gli altri elementi del differenziale possono essere esclusi o inclusi secondo il metodo interno dell’ente, ma l’esclusione richiede metodologia trasparente, coerenza con gestione e copertura del rischio e notifica all’autorità competente. In questa metodologia non si considera l’impatto dell’opzionalità automatica, mentre quello dell’opzionalità comportamentale deve essere incluso.
Regole specifiche per strumenti a tasso fisso e variabile
Gli articoli 6 e 7 disciplinano l’assegnazione dei flussi di interessi e capitale degli strumenti a tasso fisso e a tasso variabile. Per i tasso fisso, gli interessi e i rimborsi intermedi o finali del capitale sono attribuiti in base alla data di riprezzamento. Per i tasso variabile, si attribuiscono i flussi di interessi fino alla successiva data di riprezzamento, il capitale residuo secondo il contratto e gli elementi del differenziale fino alla scadenza finale, salvo esclusione ammessa.
Trattamento dei depositi non vincolati
L’articolo 8 distingue depositi al dettaglio e all’ingrosso, e ulteriormente transazionali e non transazionali. Gli enti separano parte stabile e non stabile sulla base di osservazioni storiche di almeno 10 anni e distinguono, nella parte stabile, componente core e non-core; la componente non-core si determina moltiplicando i depositi stabili per il pass-through. Sono elencati i fattori da considerare per stimare il pass-through. Negli scenari di aumento dei tassi a breve, la componente core è moltiplicata per 0,8; negli scenari di diminuzione per 1,2. Sono previsti massimali sulla quota core: 90 % per i depositi transazionali al dettaglio, 70 % per i non transazionali al dettaglio e 50 % per i depositi non finanziari all’ingrosso. I depositi all’ingrosso di clienti finanziari sono trattati integralmente come non-core. Le componenti core sono attribuite con scadenze massime medie di 5 anni, 4 anni e mezzo o 4 anni a seconda della categoria. Se i depositi non vincolati sono inferiori al 2 % delle passività esterne al trading book, sono considerati non-core.
Prestiti a tasso fisso con rimborso anticipato
L’articolo 9 qualifica come esposti al rimborso anticipato i prestiti retail a tasso fisso rimborsabili prima della scadenza senza costi economici o solo oltre una soglia. Gli enti stimano un tasso annuale di rimborso anticipato condizionale per valuta e portafoglio omogeneo; possono porlo a zero se il totale dei prestiti interessati è inferiore al 5 % delle attività esterne al portafoglio di negoziazione. Il tasso è moltiplicato per 0,8 negli scenari di aumento dei tassi e per 1,2 negli scenari di diminuzione. Sono inoltre previste regole per l’assegnazione degli importi attesi rimborsati e per il trattamento dei prestiti wholesale e delle attività cartolarizzate o in titoli sottostanti mediante approccio look-through.
Depositi a termine a tasso fisso con riscatto anticipato
L’articolo 10 si applica ai depositi a termine retail con opzione di riscatto anticipato. In presenza di penale che compensi sia la perdita di interessi sia il costo economico del riscatto, l’ente può trattarli come strumenti a tasso fisso ordinari. I depositi wholesale sono trattati come strumenti a tasso fisso; se esiste opzione di riscatto senza le condizioni derogatorie, l’opzione è trattata come opzione automatica incorporata. È previsto un tasso di riferimento cumulativo di riscatto, stimato in modo coerente, con possibilità di azzeramento sotto la soglia del 5 %; il tasso è adeguato con coefficienti 0,8 o 1,2 a seconda dello scenario e i riscatti anticipati sono attribuiti alla fascia overnight, mentre il residuo segue la scadenza contrattuale.
Derivati senza opzionalità e strumenti con altre caratteristiche
L’articolo 11 impone di scindere i derivati senza opzionalità in componente di pagamento e componente di ricevimento, trattandole rispettivamente come flussi in uscita e in entrata. Gli swap multivaluta sono gestiti separatamente per ciascuna componente e valuta. Gli interessi attivi e passivi dei derivati di copertura sono trattati separatamente dai proventi e costi della posizione coperta.
Esposizioni deteriorate e impegni all’erogazione
L’articolo 12 prevede che, se l’indice di esposizione deteriorata è pari o superiore al 2 %, i flussi di cassa attesi delle esposizioni deteriorate siano attribuiti alle fasce temporali al netto degli accantonamenti e con timing coerente. Se gli impegni all’erogazione di prestiti a tasso fisso verso retail superano il 2 % delle attività contabilizzate, gli enti stimano gli utilizzi attesi nello scenario base e negli scenari di shock sulla base di osservazioni storiche, del valore del contratto nello scenario di riferimento e nello scenario di shock.
Opzioni automatiche: maggiorazione del valore economico del capitale proprio
L’articolo 13 impone di calcolare la maggiorazione del valore economico del capitale proprio per le opzioni automatiche su tassi di interesse. Per le opzioni acquistate si confronta il valore nello scenario applicabile con quello di riferimento assumendo un aumento relativo della volatilità implicita del 25 %; per le opzioni vendute si confrontano i valori senza tale maggiorazione di volatilità. Il calcolo si basa sui metodi interni di valutazione dell’ente.
Metodologia standardizzata per i proventi da interessi netti
Gli articoli 14-16 estendono la logica di attribuzione dei flussi al calcolo dei proventi da interessi netti, con specifiche deroghe: i margini commerciali sono inclusi, i flussi sono attribuiti anche alle fasce del periodo di riferimento, e i derivati sono trattati distinguendo componenti fisse e variabili. L’articolo 15 disciplina la maggiorazione NII per le opzioni automatiche fino all’orizzonte temporale dei proventi, escludendo quelle esercitabili solo oltre tale orizzonte, senza considerare l’aumento di volatilità e presumendo rinnovi con caratteristiche comparabili. L’articolo 16 estende il trattamento alle opzioni automatiche detenute al fair value con scadenza oltre l’orizzonte NII.
Calcolo del valore economico del capitale proprio
L’articolo 17 disciplina il calcolo del valore economico del capitale proprio per scenario base e scenari di shock, la compensazione dei flussi positivi e negativi per fascia, l’attualizzazione mediante fattori di sconto e la somma dei valori attualizzati. La variazione EVE è data dalla differenza tra scenario applicabile e scenario di riferimento, maggiorata della variazione delle opzioni automatiche. La variazione aggregata per valuta tiene conto della conversione al tasso BCE e di ponderazioni del 50 % per gli utili, o dell’80 % per alcune valute ERM II; gli utili ponderati sono rilevati solo fino al maggiore tra la perdita in EUR/valute ERM II e il 50 % degli utili positivi nelle medesime valute.
Orizzonte temporale e contributi NII
L’articolo 18 fissa un orizzonte temporale minimo di un anno per i proventi da interessi netti e definisce il tempo residuo fino alla fine dell’orizzonte. Gli articoli 19-21 disciplinano il contributo al NII del tasso privo di rischio di reinvestimento/rifinanziamento, del margine commerciale e dei pagamenti di interessi fino alla data di riprezzamento. Sono previsti tassi a termine calcolati per fascia di riprezzamento e periodo di riferimento, l’uso di margini commerciali stimati con prezzi di mercato o medie ponderate dei 360 giorni precedenti, e l’inclusione dei pagamenti fissi fino alla data di riprezzamento inclusa.
Calcolo delle variazioni di mercato e rischio di base
L’articolo 22 disciplina le variazioni del fair value oltre l’orizzonte NII, con richiamo mutatis mutandis all’articolo 17. L’articolo 23 introduce una maggiorazione NII per il rischio di base quando gli strumenti a tasso variabile diversi dal periodo overnight superano il 5 % delle attività; i flussi sono ripartiti per periodi di riferimento overnight, 1, 3, 6 e 12 mesi o, in alternativa, per tasso ufficiale di riferimento o altro parametro. Gli shock di inasprimento e di allentamento monetario sono stimati per ciascuna valuta e applicati ai flussi, includendo il trattamento delle opzioni incorporate. La maggiorazione è il minore tra i risultati degli shock di inasprimento e di allentamento, con scelta dello scenario più sfavorevole.
Calcolo complessivo dei proventi da interessi netti
L’articolo 24 definisce il NII come somma del rendimento privo di rischio previsto, del margine commerciale previsto e dei pagamenti di interessi fino alla data di riprezzamento, al netto degli interessi maturati a t=0. La variazione di NII per scenario è data dalla differenza tra scenario applicabile e scenario di riferimento, più la maggiorazione per opzioni automatiche e quella per rischio di base. Si applicano le regole di conversione valutaria e di ponderazione degli utili positive già previste per il calcolo EVE.
Metodologia standardizzata semplificata
Gli articoli 25 e 26 prevedono un regime semplificato per il calcolo dell’EVE e del NII, applicabile con deroghe alle regole ordinarie. Per l’EVE, la componente core dei depositi non vincolati è fissata con percentuali predeterminate: in scenario di riferimento 69,23 % / 53,85 % / 38,46 %; in scenari di diminuzione dei tassi 90 % / 70 % / 50 %; in scenari di aumento 48,46 % / 37,69 % / 26,92 %, con attribuzione uniforme nel tempo secondo l’allegato. La variazione di valore delle opzioni automatiche è calcolata senza considerare l’aumento di volatilità e moltiplicando per 1,10 i pagamenti nello scenario applicabile. Per il NII semplificato si applicano anche le regole dell’articolo 25, si usano periodi di riferimento medi per tipo di prodotto, si distingue solo per tipo di prodotto e non per localizzazione geografica nella stima del margine commerciale, e i pagamenti fino alla data di riprezzamento sono calcolati su capitale, tassi medi stimati e orizzonte temporale o fascia pertinente; anche qui le variazioni di valore delle opzioni sono calcolate senza volatilità incrementale e con fattore 1,10.
Fasce temporali e scenari dell’allegato
L’allegato definisce le fasce temporali di riprezzamento utilizzate in tutto il regolamento, da overnight fino a oltre 20 anni, con punti intermedi standardizzati. Specifica inoltre la durata delle fasce per il trattamento dei prestiti con rimborso anticipato e delle fasce del periodo di riferimento per il calcolo del NII. Infine, stabilisce la ripartizione percentuale dei depositi non vincolati per scenario di riferimento, diminuzione dei tassi a breve e aumento dei tassi a breve, secondo le diverse categorie di deposito.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 27 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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