Regolamento (UE) 2024/856
Regolamento delegato (UE) 2024/856 della Commissione, del 1o dicembre 2023, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni e che cosa si intende per forte diminuzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato armonizza a livello UE la misurazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario, specificando gli scenari di shock da applicare, le ipotesi comuni di modellizzazione e la soglia che integra la nozione di forte diminuzione dei proventi da interessi netti. Definisce inoltre il perimetro degli strumenti e dei flussi di cassa da includere nei calcoli del valore economico del capitale proprio e dei net interest income. L’obiettivo è garantire comparabilità, prudenza e coerenza metodologica tra enti e autorità di vigilanza, nel solco delle regole del Comitato di Basilea e degli orientamenti EBA.
Norme tecniche di regolamentazione che specificano gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi comuni di modellizzazione e parametriche e la nozione di "forte diminuzione" dei proventi da interessi netti ai fini della vigilanza sul rischio di tasso di interesse nel banking book.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e, più in generale, agli enti soggetti all’articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE nella valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. Riguarda i calcoli del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti, con applicazione distinta per ciascuna valuta nelle quali l’ente detiene posizioni rilevanti. Sono previste regole specifiche per le valute elencate nell’allegato parte A e, per le altre valute, un metodo di calibrazione nell’allegato parte B. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2024/856: scenari di shock prudenziali e forte diminuzione dei proventi da interessi netti
Il regolamento delegato integra la direttiva 2013/36/UE per armonizzare la misurazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. La disciplina recepisce l’impostazione del Comitato di Basilea e gli orientamenti EBA, con l’obiettivo di rendere comparabili tra enti e Stati membri i calcoli del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti, nonché di chiarire quando si configuri una "forte diminuzione" dei net interest income.
Finalità e contesto regolatorio
Il testo nasce nell’ambito dell’articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE e si fonda su norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’EBA. I considerando sottolineano tre esigenze principali: allineamento alla metodologia di Basilea, equilibrio tra precisione dei calcoli e complessità operativa, e armonizzazione della soglia di stress test sui valori anomali in modo prudente e proporzionato. Viene inoltre chiarito che il superamento delle soglie non comporta automaticamente la ricalibrazione dei modelli né l’esercizio automatico dei poteri di vigilanza, se la gestione del rischio è adeguata e proporzionata al modello di business.
Ambito di applicazione per valuta e posizioni rilevanti
Gli scenari di shock si applicano separatamente per ciascuna valuta in cui l’ente detiene posizioni rilevanti nel banking book. Una posizione è rilevante quando il valore contabile delle attività o passività finanziarie nella valuta considerata raggiunge almeno il 5 % del totale delle attività o passività finanziarie non di negoziazione; la rilevanza può ricorrere anche sotto tale soglia se la somma degli elementi inclusi nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività finanziarie, escluse le attività materiali, o delle passività finanziarie non di negoziazione.
Scenari prudenziali di shock
L’articolo 1 distingue due insiemi di scenari: sei scenari per la lettera a) dell’articolo 98, paragrafo 5, e due scenari per la lettera b). I sei scenari comprendono shock parallelo al rialzo, shock parallelo al ribasso, steepener, flattener, shock al rialzo dei tassi a breve e shock al ribasso dei tassi a breve. I due scenari della lettera b) sono invece i soli shock paralleli al rialzo e al ribasso. La logica comune è quella di misurare l’impatto di variazioni improvvise e significative della curva dei rendimenti sulla posizione di rischio dell’ente.
Calibrazione degli shock e allegato tecnico
Per le valute elencate nella parte A dell’allegato, il regolamento fissa direttamente gli shock da applicare: ad esempio, per EUR gli shock sono pari a 200 punti base per il parallelo, 250 punti base per l’a breve e 100 punti base per l’a lungo. Per le altre valute, la parte B prevede una calibrazione basata su serie storiche giornaliere di 16 anni di tassi "privi di rischio" alle principali scadenze; si calcola una media aritmetica per valuta e si applicano coefficienti globali di riferimento pari al 60 % per lo shock parallelo, 85 % per lo shock a breve e 40 % per lo shock a lungo. Sono inoltre previsti minimi e massimi in punti base e l’arrotondamento ai 50 punti base più prossimi.
Valore economico del capitale proprio: perimetro e ipotesi comuni
Per il calcolo del valore economico del capitale proprio, gli enti devono applicare ipotesi uniformi di modellizzazione e parametriche. Rientrano nel perimetro: tutte le posizioni non di negoziazione sensibili ai tassi, le piccole operazioni di portafoglio di negoziazione salvo che il rischio sia misurato altrove, le opzioni automatiche e comportamentali, le obbligazioni pensionistiche e le attività dei piani pensionistici salvo diversa misura del rischio, nonché i flussi di cassa derivanti da strumenti sensibili ai tassi, inclusi rimborso del capitale, riprezzamento e interessi. Devono essere considerati anche specifici tassi minimi e massimi per strumento.
Esclusioni, esposizioni deteriorate e trattamento dei margini
Sono esclusi dai calcoli gli strumenti di capitale primario di classe 1 e gli altri fondi propri perpetui senza data di call. Gli enti con indice di esposizione deteriorata pari o superiore al 2 % devono includere le esposizioni deteriorate, al netto degli accantonamenti, modellandone i flussi di cassa attesi e la tempistica. Quanto ai margini commerciali e agli altri elementi dei differenziali, il regolamento rimette la scelta all’approccio interno dell’ente, ma impone, in caso di esclusione, trasparenza metodologica, coerenza interna, allineamento con le politiche di gestione/copertura del rischio e comunicazione all’autorità competente.
Bilancio statico, tassi minimi post-shock e aggregazione multi-valuta
La variazione del valore economico del capitale proprio si calcola su un’ipotesi di bilancio statico, per cui le posizioni in scadenza non sono sostituite. Per ciascuna valuta si applica un tasso minimo post-shock che parte da -150 punti base alla scadenza immediata e aumenta di 3 punti base all’anno fino a raggiungere lo 0 % oltre i 50 anni. Le variazioni sono aggregate per valuta, convertite al tasso di cambio a pronti BCE quando necessario e ponderate con regole speciali per euro e valute ERM II; l’attualizzazione usa una curva generale priva di rischio, senza spread creditizi o di liquidità specifici.
Proventi da interessi netti: bilancio costante e orizzonte di un anno
Per i proventi da interessi netti, l’articolo 4 richiede l’adozione delle stesse ipotesi comuni previste per il valore economico del capitale proprio, ma adattate alla misurazione del net interest income. I calcoli coprono un orizzonte di un anno e includono interessi attivi e passivi degli strumenti non di negoziazione, a prescindere dalla loro scadenza e dal trattamento contabile. In questa sede i margini commerciali e gli altri elementi dei differenziali sono espressamente inclusi. Il calcolo si basa su un’ipotesi di bilancio costante, con sostituzione degli strumenti in scadenza o soggetti a riprezzamento con nuovi strumenti comparabili per valuta, importo e periodo di riprezzamento.
Forte diminuzione dei proventi da interessi netti
L’articolo 5 definisce la "forte diminuzione" rilevante per la lettera b) dell’articolo 98, paragrafo 5, come una riduzione dei proventi da interessi netti superiore, su base annua, al 5 % del capitale di classe 1 dell’ente, in conseguenza di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse secondo i due scenari di shock dell’articolo 1, paragrafo 2. La disposizione rinvia inoltre a una formula di calcolo specifica, riportata nel medesimo articolo.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Scenari prudenziali di shock
L’articolo 1 individua sei scenari per l’articolo 98, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2013/36/UE: shock parallelo al rialzo, shock parallelo al ribasso, steepener, flattener, shock al rialzo dei tassi a breve e shock al ribasso dei tassi a breve. Per la lettera b) dello stesso articolo, gli scenari sono due: shock parallelo al rialzo e shock parallelo al ribasso. Gli enti applicano gli shock specifici per valuta della parte A dell’allegato; per le valute non ivi presenti utilizzano la calibrazione della parte B, rivedendola almeno ogni cinque anni. Gli scenari si applicano separatamente per ciascuna valuta in cui l’ente ha posizioni rilevanti, definite tramite soglie del 5 % o, in alternativa, mediante la soglia collegata al 90 % delle attività o passività finanziarie non di negoziazione.
Parametrizzazione degli shock per valuta
L’articolo 2 rinvia, per ciascuna valuta, alla dimensione degli shock paralleli, a breve e a lungo applicati al tasso "privo di rischio". La struttura parametrica comune comprende shock paralleli costanti su tutte le fasce temporali, shock a breve e a lungo e relativi shock rotazionali, secondo le formule del regolamento. Per le valute non elencate nella parte A dell’allegato, la parte B stabilisce la calibrazione basata su serie storiche giornaliere di 16 anni, medie aritmetiche per valuta e fattori di riferimento pari al 60 % (parallelo), 85 % (a breve) e 40 % (a lungo), con minimi e massimi e arrotondamento ai 50 punti base più prossimi.
Calcolo della variazione del valore economico del capitale proprio
L’articolo 3 impone l’uso di ipotesi comuni di modellizzazione e parametriche. Devono essere inclusi: tutte le posizioni non di negoziazione sensibili ai tassi, le piccole operazioni di portafoglio di negoziazione salvo diversa misurazione del rischio, opzioni automatiche e comportamentali, obbligazioni pensionistiche e attività dei piani pensionistici salvo altra misura del rischio, i flussi di cassa da strumenti sensibili al tasso e specifici tassi minimi e massimi per strumento. Restano esclusi gli strumenti CET1 e gli altri fondi propri perpetui senza call. Gli enti con indice di esposizione deteriorata pari o superiore al 2 % includono le esposizioni deteriorate al netto degli accantonamenti, secondo la definizione e il calcolo indicati. Margini commerciali e differenziali possono essere inclusi o esclusi secondo il metodo interno dell’ente; in caso di esclusione, l’ente deve adottare una metodologia trasparente, coerente tra unità operative, allineata alla gestione del rischio e comunicarla all’autorità competente. La valutazione si basa su bilancio statico, con un tasso minimo post-shock per scadenza che parte da -150 punti base e sale di 3 punti base l’anno fino a 0 % a 50 anni. Le variazioni sono aggregate per valuta, convertite se necessario al tasso BCE e ponderate con regole specifiche per euro ed ERM II; l’attualizzazione usa una curva "privo di rischio" senza spread creditizi o di liquidità specifici. Per prodotti indicizzati all’inflazione o ad altri fattori di mercato valgono ipotesi prudenti basate su valori osservati, previsioni autorevoli o prassi di mercato.
Calcolo della variazione dei proventi da interessi netti
L’articolo 4 applica ai net interest income gran parte delle ipotesi già previste per il valore economico del capitale proprio, incluse quelle degli articoli 3, paragrafi 2, 3, 4 e da 7 a 10. I calcoli devono considerare gli interessi attivi e passivi su un periodo di un anno, indipendentemente da scadenza e trattamento contabile degli strumenti non di negoziazione. I margini commerciali e gli altri elementi dei differenziali sono inclusi. La variazione dei proventi da interessi netti si basa su un’ipotesi di bilancio costante: la dimensione e composizione del bilancio e delle poste fuori bilancio restano invariate, sostituendo gli strumenti in scadenza o soggetti a riprezzamento con strumenti comparabili per valuta, importo e periodo di riprezzamento; i margini dei nuovi strumenti si fondano su prodotti simili acquistati o venduti di recente, e per strumenti con prezzi osservabili si usano differenziali di mercato recenti.
Nozione di forte diminuzione dei proventi da interessi netti
L’articolo 5 stabilisce che, ai fini dell’articolo 98, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, vi è forte diminuzione quando la riduzione dei proventi da interessi netti supera, in un anno, il 5 % del capitale di classe 1 dell’ente, a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse secondo i due scenari di shock dell’articolo 1, paragrafo 2. Il regolamento rinvia a una formula di calcolo specifica riportata nell’articolo 5, paragrafo 2.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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