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Sentenza

Sentenza n. 3944/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 2817/2022 del 26.09.2022, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, Geom. Igor Leoncelli, del Comune di Tovo di Sant’Agata, avente ad oggetto: “Applicazione sanzione amministrativa opere abusive ai Art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/01 per omessa ottemperanza a Ordinanza di ripristino protocollo nr. 2018.2143 del 04.09.2018 datata 03.09.2018 per “Eliminazione delle opere abusivamente realizzate e rispristino dello stato preesistente delle aree” riferita al procedimento intestato al Sig. Pedranzini Roberto, ed in esecuzione della sentenza TAR Lombardia Milano, II, nr. 1112/2017 di annullamento PdC 21 dicembre 2012 di edificazione su foglio 1, mappali 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, manufatto ad uso parcheggio veicoli”; - di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202203316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per omessa ottemperanza a un'ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune nella misura massima di 20.000 euro per non avere ottemperato all'ordinanza di demolizione adottata a seguito dell'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire relativo a un manufatto ad uso parcheggio e ad altro edificio. I primi tre motivi censuravano, in via derivata, l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione e del diniego di applicazione dell'art. 38 d.P.R. 380/2001; tali motivi sono stati rinunciati dopo che la sentenza di primo grado sugli atti presupposti era stata confermata dal Consiglio di Stato. Con il quarto motivo il ricorrente ha contestato la quantificazione della sanzione nel massimo edittale, deducendo l'insufficienza della motivazione. Il Comune aveva giustificato l'importo massimo richiamando esclusivamente la destinazione dei proventi alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia ai primi tre motivi e ha accolto il quarto. L'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 rende vincolata nell'an l'irrogazione della sanzione una volta accertata l'inottemperanza, ma lascia normalmente discrezionalità amministrativa nella determinazione del quantum tra il minimo e il massimo edittale. La misura massima è obbligatoria soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, relative alle aree e agli edifici individuati dall'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001. Al di fuori di tali ipotesi, la scelta dell'importo deve essere motivata secondo criteri di congruità e proporzionalità. Nel caso concreto il Comune non aveva indicato la ricorrenza di una fattispecie che imponesse il massimo né aveva spiegato le ragioni concrete della graduazione della sanzione, limitandosi a richiamare la destinazione dei proventi. Il riferimento all'art. 31, comma 4-ter, non è sufficiente, poiché tale disposizione disciplina soltanto la destinazione delle somme e non i criteri di quantificazione dell'importo. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo per l'amministrazione di rideterminare la sanzione e motivare la nuova quantificazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra 2.000 e 20.000 euro; è sempre irrogata nella misura massima per gli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'art. 27, comma 2.

    L'irrogazione della sanzione è vincolata nell'an dopo l'accertamento dell'inottemperanza, mentre la quantificazione è normalmente discrezionale tra il minimo e il massimo edittale; il massimo è obbligatorio solo nelle ipotesi tassativamente previste.

  • art. 31, comma 4-ter, d.P.R. 380/2001

    I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive.

    La disposizione regola la destinazione dei proventi e non costituisce criterio per applicare automaticamente la sanzione nella misura massima.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Individua le aree e gli edifici per i quali l'art. 31, comma 4-bis, impone l'applicazione della sanzione nella misura massima.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    È richiamato con riferimento al precedente diniego dell'istanza del ricorrente; le relative censure sono state rinunciate nel presente giudizio.

Massime di principio

  • La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è doverosa nell'an quando sia accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, ma la sua quantificazione è normalmente rimessa alla discrezionalità amministrativa entro il limite minimo e massimo edittale.
  • L'applicazione della sanzione nella misura massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è obbligatoria soltanto nelle ipotesi tassativamente individuate dalla legge, relative alle aree e agli edifici richiamati dall'art. 27, comma 2, del medesimo decreto.
  • Fuori dalle ipotesi in cui la legge impone il massimo edittale, l'amministrazione deve motivare concretamente la graduazione della sanzione, dando conto delle ragioni della scelta alla luce dei principi di congruità e proporzionalità.
  • Il richiamo alla destinazione dei proventi della sanzione alla demolizione e alla rimessione in pristino non giustifica, di per sé, l'applicazione dell'importo massimo, poiché la destinazione delle somme non costituisce un criterio legale di quantificazione della sanzione.
  • La sanzione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura autonoma, afflittiva e deterrente; essa non coincide con il recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione degli interventi ripristinatori.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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