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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 54 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Notifiche alla Corte di Cassazione - Natura e qualificazione della consulenza tecnica - Soggetto legittimato alla determinazione del reddito in via induttiva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 1999-2001 e 2005, emessi in via induttiva a seguito di verifica e P.V.C. Contestava il difetto di motivazione e l'illegittimità dell'accertamento perché l'Ufficio non avrebbe utilizzato correttamente i dati delle scritture contabili (in particolare giacenze iniziali e rimanenze finali) e non avrebbe considerato ulteriori costi (es. costi per il personale) dimostrati dalla contribuente. Contestava inoltre l'applicazione della percentuale di ricarico del 30% e l'irrogazione delle sanzioni. In appello era stata disposta CTU per determinare i redditi; i periti hanno esaminato documentazione più ampia rispetto a quella acquisita dai verificatori e hanno segnalato l'inattendibilità di parte della contabilità; la C.T.R. ha ritenuto di non poter valorizzare i risultati della CTU per inattendibilità e carenze probatorie della contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6864/2019 ha ammesso il ricorso per cassazione (ritenendolo procedibile rispetto alle questioni di notifica) e ha annullato la sentenza di appello ritenendola contraddittoria rispetto al rilievo concernente le risultanze della CTU, rinviando alla Corte territoriale in diversa composizione. In sede di rinvio la C.T.R., valutati gli atti e la documentazione, ha respinto gli appelli della contribuente e ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l'accertamento induttivo dell'Ufficio, condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio (liquidate per il grado di legittimità ed il grado di rinvio). Quindi, dopo il rinvio, il procedimento si è concluso con la conferma degli avvisi di accertamento e la soccombenza della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 16

    Le forme di notifica semplificata previste sono applicabili al processo tributario davanti al giudice tributario; non si estendono automaticamente alla Corte di Cassazione.

  • Legge n. 53/1994 art. 1

    Consente all'avvocato munito di procura e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di eseguire notificazioni tramite servizio postale (r.a.) o tramite PEC; sicché la notifica del ricorso per Cassazione a cura di avvocato mediante raccomandata A.R. o PEC è ammessa.

  • Codice di procedura civile art. 61 e art. 68

    Regolano l'istituto del consulente tecnico: la CTU è uno strumento di ausilio per il giudice, può essere disposta quando necessario e anche per l'intero processo; tuttavia le conclusioni del consulente non sono vincolanti e il giudice può discostarsene motivando.

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 39, comma 2

    Attribuisce all'Amministrazione la facoltà di prescindere in tutto o in parte dalla contabilità e di determinare il reddito in via induttiva; il giudice tributario non può sostituirsi all'Amministrazione per effettuare un accertamento analitico in luogo di quello induttivo, salvo valutare la ragionevolezza e l'attendibilità della ricostruzione.

Massime di principio

  • Notifiche per i ricorsi in Cassazione devono rispettare le regole del codice di procedura civile, ma la Legge 53/1994 consente all'avvocato, autorizzato, di notificare tramite raccomandata A.R. o PEC: quindi una notifica eseguita in tal modo è generalmente valida salvo prova contraria.
  • La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è uno strumento di ausilio al giudice e non costituisce prova vincolante; il giudice può discostarsene purché fornisca motivazione logica e puntuale del perché ritenga inattendibili o inidonei i risultati della CTU.
  • Se i periti basano le proprie conclusioni su documenti che non risultano prodotti o erano diversi da quelli acquisiti in sede di verifica, l'Amministrazione e il giudice possono contestarne l'attendibilità e rifiutarne la valorizzazione.
  • Nei casi di accertamento induttivo ex art. 39(2) DPR 600/73 il contribuente ha l'onere di fornire prova 'puntuale e rigorosa' che i componenti negativi del reddito (costi, rimanenze, ecc.) siano maggiori o diversi da quelli considerati dall'Ufficio; la mera produzione tardiva o approssimativa di documenti può non essere sufficiente.
  • Se la contabilità risulta incompleta, discordante o inattendibile, sia l'Amministrazione che il giudice possono fare ricorso a criteri induttivi; l'accoglimento di risultati della CTU che determinano maggiori costi deve comunque garantire certezza sull'effettività, inerenza e deducibilità di tali costi.
  • Il giudice tributario non può trasformare un accertamento induttivo in un accertamento analitico sostituendosi all'Amministrazione: la verifica della ragionevolezza dell'induzione è il limite del sindacato giurisdizionale.

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