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Sentenza

Sentenza del 12/12/2018 n. 810 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Professionisti ed Irap: i compensi corrisposti a terzi sono elementi che denotano un'autonoma organizzazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso di euro 20.384,55 versati a titolo di IRAP per gli anni 1998-2001, sostenendo che la propria attività fosse priva di autonoma organizzazione. In particolare, affermava che i compensi corrisposti a terzi fossero modesti, sporadici e occasionali e che i costi sostenuti non dimostrassero l'esistenza di una struttura organizzata. L'Agenzia delle Entrate contestava la richiesta, rilevando la presenza continuativa di collaboratori, compensi rilevanti e prestazioni aventi la stessa natura dell'attività professionale esercitata dal contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello e negato il rimborso IRAP. Ha ritenuto provata l'autonoma organizzazione perché il contribuente era responsabile dell'attività, operava per 17 imprese anche di rilevanti dimensioni, sosteneva costi per prestazioni di terzi in tutti gli anni considerati, tali costi raggiungevano circa il 23% dei redditi dichiarati ed erano relativi a prestazioni della stessa natura dell'attività professionale. È stato inoltre considerato rilevante il fatto che il contribuente fosse socio e legale rappresentante di una società operante nello stesso luogo e in ambiti fiscali e contributivi analoghi. La domanda di rimborso è stata quindi rigettata, mentre le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L'esercizio di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta.

    L'IRAP non si applica automaticamente a ogni attività professionale, ma richiede che l'attività sia svolta con un'autonoma organizzazione.

  • Art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Sono soggetti passivi dell'imposta le persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni.

    Il professionista è soggetto a IRAP solo quando l'attività professionale presenta il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • Art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disposizione individua il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, richiamato dalla giurisprudenza per delimitare l'ambito delle attività professionali potenzialmente soggette a IRAP.

  • Art. 63, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina la riassunzione del giudizio dopo la cassazione e richiede, a pena di inammissibilità, la produzione di una copia autentica della sentenza della Corte di Cassazione. Nel caso concreto, il requisito è stato ritenuto rispettato.

  • Art. 19, lettera g), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato richiamato quale fondamento processuale del ricorso contro il silenzio dell'Amministrazione finanziaria sulla domanda di rimborso.

  • Cassazione, ordinanze nn. 3676, 3673, 3678 e 3680 del 2007

    L'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui. La prova dell'assenza di tali condizioni spetta al contribuente che chiede il rimborso.

  • Cassazione, ordinanze nn. 7520 del 2016 e 16368 del 2017

    Nel valutare i compensi a terzi occorre esaminarne l'effettiva natura, l'incidenza sull'attività professionale e il carattere occasionale o continuativo.

  • Cassazione, ordinanze nn. 1820 del 2017 e 22674 del 2014

    L'utilizzo non occasionale di terzi per prestazioni attinenti all'esercizio della propria professionalità può integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • Cassazione, ordinanza n. 27423 del 29 ottobre 2018

    I compensi pagati a terzi sono rilevanti ai fini IRAP quando remunerano prestazioni afferenti alla stessa attività professionale, anche se rese da dipendenti, società di servizi o associazioni professionali. Sono invece irrilevanti, in linea di principio, le prestazioni estranee e non collegate alla professionalità del contribuente.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta verificare l'esistenza di costi o compensi a terzi: occorre valutarne natura, continuità, importo e collegamento concreto con l'attività professionale.
  • I compensi corrisposti a terzi per prestazioni della stessa natura dell'attività svolta dal professionista costituiscono un forte indice di autonoma organizzazione, anche se i terzi non sono formalmente dipendenti ma operano tramite società di servizi o associazioni.
  • L'utilizzo occasionale di soggetti esterni per attività estranee o meramente accessorie non determina necessariamente l'assoggettamento a IRAP; il rischio aumenta quando le prestazioni sono continuative, rilevanti economicamente e integrano la professionalità del titolare.
  • Nel giudizio di rimborso IRAP spetta al contribuente dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione, documentando in particolare la natura occasionale delle collaborazioni, la modesta incidenza dei compensi e l'assenza di beni o strutture eccedenti il minimo indispensabile.
  • La valutazione deve essere complessiva: numero e dimensione dei clienti, valore dei compensi a terzi, durata delle collaborazioni, tipo di prestazioni, presenza di strutture societarie collegate e modalità concreta di esercizio dell'attività possono concorrere a dimostrare l'esistenza dell'organizzazione autonoma.

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