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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13415/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 18/10/2019 al 16/10/2020, dopo essere stati sottoposti inizialmente agli arresti domiciliari e poi a detenzione intramuraria per violazione della prima misura. Erano stati indagati per reato di estorsione (artt. 110, 628 comma 3, 629 comma 1 c.p.) ma assolti con sentenza del GUP del Tribunale di Pescara del 22/12/2020, divenuta irrevocabile. La Corte d'Appello di L'Aquila aveva rigettato l'istanza di riparazione ritenendo che i ricorrenti avessero contribuito, con il possesso del telefono della persona offesa e con spiegazioni ritenute contraddittorie e mendaci, a creare l'apparenza dell'illiceità e quindi la causa dell'applicazione della misura cautelare. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione denunciando errore di diritto nella valutazione della "colpa grave" ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e la mancata considerazione della sentenza assolutoria; il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente verificato se le dichiarazioni dei ricorrenti in merito al possesso del cellulare fossero effettivamente false e quale effetto causale queste avessero avuto nella determinazione della misura cautelare. La Cassazione ha richiamato i criteri interpretativi di art. 314 c.p.p. e la necessità di un accertamento concreto e preciso della condotta dolosa o colposa e del suo nesso causale con la detenzione. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'Appello di L'Aquila per nuovo esame, demandando anche la regolamentazione delle spese di questa fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola l'accertamento del giudice della riparazione sulla sussistenza di comportamenti dolosi o colposi (in particolare la "colpa grave") idonei a creare l'apparenza delle condizioni legittimanti l'emissione o il mantenimento di misure restrittive. La Corte richiede un esame concreto delle condotte, precedente e successivo alla perdita della libertà, e la verifica del nesso di causa ed effetto tra la condotta e la detenzione.

  • art. 110, 628 comma 3, 629 comma 1 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per descrivere i fatti per cui i ricorrenti erano indagati (concorso di persone e reati contestati: estorsione). Nel giudizio di riparazione l'esistenza dell'accusa non esonera il giudice dall'analisi della condotta colposa/dolosa che possa avere ingenerato l'apparenza dell'illecito.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere la falsa rappresentazione di fatti dalla facoltà di difesa e dal diritto al silenzio: la falsa prospettazione non è equiparabile al silenzio difensivo e può rilevare ai fini della colpa grave se causalmente rilevante.

  • art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    Modifica normativa richiamata che ha inciso sull'art. 314 c.p.p.; la Corte osserva che, anche dopo la modifica, il mendacio dell'indagato incide sull'accertamento della colpa grave solo se risulti causalmente rilevante per la determinazione della misura cautelare.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta la "colpa grave" non sulla base del risultato del processo penale, ma verificando se la condotta dell'interessato abbia creato, ex ante, l'apparenza dell'illecito e abbia causalmente determinato l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Una sentenza assolutoria non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: occorre comunque che il giudice della riparazione accerti l'assenza di comportamenti dolosi o colposi che abbiano prodotto la falsa apparenza dell'illiceità.
  • Le dichiarazioni mendaci possono integrare colpa grave solo se è provato che siano effettivamente false e che abbiano avuto un impatto causale sulla decisione dell'autorità cautelare; non è sufficiente un giudizio di contraddittorietà astratta.
  • Il giudice della riparazione deve motivare con fatti concreti e precisi, esaminando la condotta prima e dopo la perdita della libertà, e spiegare il nesso di "causa ed effetto" tra comportamento del richiedente e misura cautelare.
  • Il possesso di oggetti riconducibili alla persona offesa (es. telefono) non è di per sé prova di colpa grave: serve valutazione del contesto, delle giustificazioni fornite e del loro effettivo carattere mendace e causalmente rilevante.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe documentare la veridicità delle spiegazioni, contestare il nesso causale fra condotta e misura e chiedere che il giudice della riparazione esamini espressamente gli elementi emersi nel processo di merito (es. sentenza assolutoria) in rapporto alla valutazione della colpa grave.

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