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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35259 Comunicazione: CP700-4485366-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/02; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;

Giustizia amministrativa202201057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte relativo alla campagna 2001/02

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 6 ottobre 2022, adottata in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3555 del 5 maggio 2022, che aveva annullato i precedenti provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per la campagna 2001/02 per contrasto della disciplina nazionale applicata con quella eurounitaria. La ricorrente ha contestato, da un lato, il potere di AGEA di procedere al ricalcolo e, dall’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la comunicazione non consentisse di comprendere il procedimento seguito e i criteri utilizzati. È stata inoltre eccepita la prescrizione del credito azionato da AGEA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative al potere di ricalcolo, all’istruttoria, alla motivazione e alla prescrizione. Il giudice ha rilevato che l’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per recepire le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, ha previsto nuovi parametri per la rideterminazione del debito, ha limitato l’applicazione degli interessi al periodo successivo al 27 giugno 2019 e ha privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Poiché la comunicazione impugnata è divenuta inefficace ex lege e l’Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti, non sussiste più un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche in ragione della sopravvenienza legislativa.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    comma 2: ricalcolo del debito secondo nuovi parametri; comma 3: applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019; comma 4: prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione

    La disciplina sopravvenuta ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo già notificate e impone all’Amministrazione una nuova rideterminazione del prelievo secondo i parametri legislativi e i dati nazionali di produzione disponibili.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata perché l’atto impugnato è divenuto inefficace ex lege.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza legislativa rende inefficace ex lege il provvedimento impugnato e impone all’amministrazione di adottare una nuova determinazione secondo criteri diversi, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenienza normativa che priva di effetto le comunicazioni amministrative già notificate non determina, di per sé, l’accoglimento delle censure di illegittimità originariamente dedotte, ma comporta la definizione del giudizio per improcedibilità, quando l’eventuale annullamento non procurerebbe più un’utilità concreta al ricorrente.
  • In presenza di una nuova disciplina che impone la rideterminazione amministrativa del debito o dell’obbligazione secondo nuovi parametri, l’amministrazione deve procedere a una nuova quantificazione sulla base dei dati nella propria disponibilità.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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