Sentenza n. 15289/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della graduatoria finale di merito contenente l’elenco dei vincitori della procedura per “Funzionario gestionale”, pubblicata con atto del 09.04.2025, prot. n. 172524/2025, relativa al bando dell’Agenzia delle Entrate n. 372799 del 01.10.2024, rettificato con atto prot. n. 401647 del 31.10.2024, avente ad oggetto la procedura di selezione “per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, per complessivi 1.088 posti”; - della precedente graduatoria pubblicata in data 30.12.2024, relativa alla medesima selezione concorsuale; - dei verbali e/o atti della Commissione di concorso per detta procedura; - per quanto di interesse, del bando di concorso; - di tutti gli ulteriori atti, operazioni e/o valutazioni espresse dalla Commissione e/o dall’Agenzia delle Entrate, presupposti, connessi e conseguenti alla mancata attribuzione del punteggio, ancorché non conosciuti e/o non notificati alla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva del 30 dicembre 2024 e successiva graduatoria del 9 aprile 2025 della procedura per 1.088 passaggi dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, nonché atti e valutazioni relativi al punteggio attribuito alla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento delle graduatorie e degli atti della procedura selettiva interna per il profilo di Funzionario gestionale, contestando il punteggio complessivo di 60,44 assegnatole, in particolare quanto all’applicazione del criterio previsto dall’art. 4.9 del bando per valorizzare le competenze acquisite nel contesto lavorativo. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che la graduatoria del 30 dicembre 2024 era definitiva e immediatamente lesiva; la ricorrente ha inoltre prospettato un interesse all’impugnazione connesso alla possibile retrocessione in graduatoria e all’utilizzo del punteggio in ulteriori concorsi interni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile. È irricevibile, per tardività rispetto al termine di cui all’art. 29 c.p.a., l’impugnazione della graduatoria del 30 dicembre 2024: essa aveva definito la selezione e rendeva già conoscibile il punteggio di 60,44 contestato, sicché doveva essere impugnata tempestivamente. È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della graduatoria del 9 aprile 2025 e degli atti connessi, perché essa ha confermato il medesimo punteggio senza nuova valutazione o istruttoria e, sul punto, costituisce atto meramente confermativo. Il Collegio ha inoltre ravvisato una concorrente carenza di interesse attuale e concreto, poiché la ricorrente aveva conseguito un’utile collocazione a seguito di scorrimenti e le prospettate possibilità di retrocessione giudiziale o di riutilizzo del punteggio in future selezioni erano ipotetiche. Spese compensate, anche in considerazione della definizione in rito e dell’interesse azionato.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
La delibera di approvazione della graduatoria del 30.12.2024 era dunque immediatamente lesiva, e la ricorrente era fin da subito in grado di percepirne la lesività, atteso che dalla stessa si ricava univocamente il punteggio complessivo assegnato e contestato per le ragioni di cui in ricorso, afferenti essenzialmente all’applicazione del punteggio previsto dall’art.4.9 del bando per la valorizzazione delle competenze acquisite nel contesto lavorativo;
La graduatoria definitiva che rende conoscibile il punteggio contestato è immediatamente lesiva e deve essere impugnata nel termine di decadenza previsto dall’art. 29 c.p.a.
art. 35, comma 1, lettere a) e b), c.p.a.
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e, per l’effetto, dichiarare il presente ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. a) e b) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
La definizione in rito consente di dichiarare irricevibile la domanda tardiva e inammissibili le impugnazioni prive di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Rilevata la fondatezza del rilievo di irricevibilità (e conseguente inammissibilità) del gravame, siccome sollevato ex officio dal Collegio ex art.73 co.3 cpa nel corso dell’udienza pubblica del 23 settembre 2026, ai sensi e nei termini di seguito indicati
Il Collegio può rilevare d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, dando alle parti avviso nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- La graduatoria definitiva che conclude una procedura selettiva e consente al candidato di conoscere il punteggio attribuito è immediatamente lesiva; la sua impugnazione deve essere proposta entro il termine di decadenza, senza poter differire la contestazione a una successiva graduatoria.
- La successiva graduatoria che conferma il punteggio già attribuito, senza nuova valutazione o istruttoria sul punto contestato, è meramente confermativa e non riapre il termine per impugnare la graduatoria definitiva originaria.
- L’interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto: non lo fondano possibilità meramente ipotetiche di peggioramento della posizione in graduatoria o di riutilizzo del punteggio contestato in future procedure.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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