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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33689/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un creditore, dopo avere ottenuto in una procedura di espropriazione presso terzi un'ordinanza di assegnazione, ha chiesto alla banca debitrice esecutata la restituzione dell'imposta di registro pagata su tale ordinanza, oltre al rimborso del contributo unificato e di spese forfetarie anticipate. Il giudice di pace ha rigettato la domanda ritenendo carente la legittimazione passiva della banca, perché il rimborso sarebbe stato dovuto dal terzo pignorato. Il creditore ha proposto appello, ma il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile sul rilievo che la sentenza di primo grado era stata resa secondo equità e che non era dedotta alcuna violazione rilevante ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 339, comma 3, 553 e 91 c.p.c., sostenendo che le norme sulla condanna alle spese e sull'ordinanza di assegnazione erano norme processuali la cui inosservanza integrava motivo di appello ammissibile e non poteva quindi condurre alla declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, aderendo all'orientamento già espresso in precedenza secondo cui gli artt. 91, 95 e 553 c.p.c., pur essendo norme processuali del processo esecutivo, non disciplinano lo svolgimento del processo di cognizione dinanzi al giudice di pace e, nel caso concreto, sono stati utilizzati solo come regole sostanziali per individuare il soggetto tenuto al rimborso. Ne consegue che la loro asserita violazione non integra una "violazione di norme sul procedimento" deducibile con appello contro la sentenza equitativa del giudice di pace ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.

    Consente alla parte di stare in giudizio personalmente, circostanza richiamata solo per la difesa personale del ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    Le sue disposizioni, nel caso concreto, sono state considerate norme del processo esecutivo e non norme sul procedimento di cognizione davanti al giudice di pace; la loro eventuale violazione non è stata ritenuta motivo ammissibile di appello ex art. 339, comma 3, c.p.c.

  • art. 95 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 91 e 553 c.p.c. come norma processuale del processo esecutivo, non idonea a integrare violazione di norme sul procedimento nel giudizio di appello contro sentenza equitativa.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione e la disciplina ad essa connessa sono state considerate, nel caso concreto, solo come criteri per individuare il soggetto obbligato al rimborso delle somme richieste.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che, contro le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, sono deducibili solo specifiche violazioni di norme sul procedimento o sui principi regolatori della materia; la lamentata violazione delle norme richiamate non rientra in tale nozione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di legge, ma è stata ritenuta infondata nel merito.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per qualificare la sentenza di primo grado come decisione secondo equità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, non ogni violazione di norme processuali è deducibile in appello: occorre che si tratti di una vera violazione di norme sul procedimento o dei principi regolatori della materia.
  • Le norme del processo esecutivo possono essere considerate, nel giudizio di cognizione, come regole utili a individuare il soggetto passivamente legittimato alla richiesta di pagamento; se usate in questa funzione, la loro eventuale erronea applicazione non si converte automaticamente in vizio processuale rilevante ex art. 339, comma 3, c.p.c.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda su difetto di legittimazione passiva, la contestazione della parte attrice sulla corretta individuazione del debitore non basta, di per sé, a trasformare la censura in violazione delle norme sul procedimento.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terziTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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