Cassazione Penale, Sentenza n. 45459/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, aveva riqualificato il fatto relativo alla detenzione di una baionetta ai sensi dell'art. 697 cod. pen., dichiarandolo prescritto, aveva dichiarato sopravvenuta prescrizione per il capo a), e aveva confermato la condanna per il delitto previsto dall'art. 2 L. 895/1967 per il possesso di munizioni calibro 7,62 NATO, cal. 30-06 Sterling e per AK-47. Con il ricorso si deducevano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione delle munizioni come "munizioni da guerra" (si contestava che le munizioni non fossero tali); (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che è pervenuto in cancelleria il certificato di morte dell'imputato (10 ottobre 2023). Alla luce di ciò ha applicato l'art. 150 cod. pen. che estingue il reato per morte dell'imputato e, in conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Pertanto le questioni di merito relative alla qualificazione delle munizioni e al riconoscimento delle attenuanti non sono state ulteriormente esaminate nel merito, essendo il processo estinto per la morte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
La Corte d'appello ha riqualificato la detenzione della baionetta ai sensi di questa norma; dalla decisione di Cassazione non emerge un'ulteriore valutazione di merito su tale riqualificazione a causa dell'estinzione del reato per morte.
art. 2 L. 895/1967
Norma usata dalla Corte d'appello per la condanna relativa al possesso di munizioni ritenute da guerra (cal. 7,62 NATO, cal. 30-06 Sterling e per AK-47); il ricorrente contestava la qualificazione come "munizioni da guerra" ma la Cassazione non ha esaminato il merito della censura per effetto dell'estinzione del reato.
art. 150 cod. pen.
La morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza penale impugnata. È la norma che ha determinato la decisione finale della Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La morte dell'imputato, una volta documentalmente accertata, estingue il reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e rende inammissibili ulteriori valutazioni di merito sul ricorso penale: il procedimento penale si estingue e la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio.
- Quando interviene l'estinzione del reato per morte, le questioni sostanziali (es. qualificazione del fatto, riconoscimento di attenuanti o prescrizione) restano, in pratica, inesaminate dalla Corte suprema se non già definitivamente decise, perché viene meno l'interesse e la possibilità di proseguire il processo penale.
- La distinzione tra prescrizione e estinzione per morte è rilevante: la prescrizione estingue il diritto dello Stato a punire per decorso del tempo; la morte estingue il reato in modo assoluto. Se la morte sopravviene prima che la pronuncia sia definitiva, il procedimento penale si chiude.
- In casi analoghi, è opportuno verificare tempestivamente lo stato di vita dell'imputato (ad es. acquisizione del certificato di morte) perché la prova della morte produce effetti processuali immediati sul prosieguo dell'impugnazione e sull'esecutività delle sentenze penali.
- L'annullamento senza rinvio indica che non v'è più oggetto sul quale la Corte possa decidere: non si rinvia il caso a giudici di merito perché l'estinzione rende impossibile l'ulteriore accertamento di responsabilità penale.
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