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Sentenza

Sentenza del 07/10/2020 n. 2819 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Atto impositivo - Delega "in bianco" - Qualifica professionale - Omessa indicazione - Rileva - Generalità soggetto delegato - Omessa indicazione - Rileva - Ente impositore - Omessa produzione - Rileva - Necessità delega - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Esigenza continuità amministrativa - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Contribuente ricorrente - Onere reperimento delega - Esclusione - Ente impositore - Omessa produzione giudiziale - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto illegittima la pretesa impositiva per mancata prova della validità della delega: la delega "in bianco" è nulla in mancanza di prova contraria; l'Amministrazione doveva produrre la delega e dimostrare la necessità della sua attribuzione e l'esigenza di continuità amministrativa, oneri che non possono essere gravati sul contribuente in caso di omessa produzione giudiziale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di atto impositivo per nullità della delega "in bianco" rilasciata al firmatario dell'atto, priva dell'indicazione del nominativo e delle generalità del delegato e della qualifica professionale; censura per omessa produzione, da parte dell'ente impositore, della delega e per mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la necessità della delega e l'esigenza di continuità amministrativa

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 42, comma 7

    art. 42, comma 7 (norma citata nella motivazione)

    la norma regolamenta la sottoscrizione e la delega degli atti impositivi; la giurisprudenza interpreta che la delega deve essere documentata e idonea a permettere al contribuente la verifica del potere di firma del delegato

  • Giurisprudenza (Cassazione e altre pronunce)

    Cass., n. 27873/2018; n. 2787/2018; n. 12830/2017; n. 26295/2016; n. 24862/2016; n. 20851/2016; n. 9736/2016

    orientamenti consolidati che affermano l'illegittimità delle deleghe "in bianco" e pongono l'onere della prova sulla pubblica amministrazione in ordine all'esistenza e ai contenuti della delega

Massime di principio

  • Una delega "in bianco" (priva del nominativo e delle generalità del delegato) è nulla in assenza di prova contraria fornita dall'Amministrazione.
  • L'onere di produrre la delega e di dimostrare la necessità della sua attribuzione e l'esigenza di continuità amministrativa grava sull'ente impositore, non sul contribuente.
  • In caso di omessa produzione giudiziale della delega da parte dell'Amministrazione, il giudice può dichiarare illegittima la pretesa impositiva per carenza del presupposto procedurale della validità della sottoscrizione.
  • La firma sull'atto impositivo deve consentire al destinatario di verificare agevolmente la legittimazione del firmatario (indicazione della qualifica e generalità del delegato).
  • Nelle controversie analoghe è strategico eccepire tempestivamente la nullità per delega inesistente o non documentata e sollecitare la produzione documentale dell'Amministrazione; in mancanza, è ragionevole attendersi esito favorevole al contribuente.

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