Sentenza n. 1201/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lucca, Sezione Lavoro, n. 103/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lucca, Sezione Lavoro, n. 103/2024, relativa al beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Lucca, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza dell'amministrazione. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza ottemperanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, compiendo gli adempimenti necessari e pagando le somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto presupposto per la proponibilità del ricorso di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del diritto accertato dal giudice ordinario e da attuare in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando dagli atti risulti l'inesecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine congruo, individuando gli adempimenti necessari a dare concreta attuazione al diritto accertato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esecuzione qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato, fissando anche il termine per l'intervento sostitutivo.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, anche quando la controversia presenti carattere seriale e limitata complessità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →