Sentenza del 02/10/2018 n. 2942 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Prescrizione del credito - Legittimazione passiva - Ente creditore - non sussiste - Agente della riscossione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate, poiché la contestazione concerneva adempimenti ascrivibili esclusivamente al concessionario o agente della riscossione. La legittimazione passiva sussiste invece in capo all'agente della riscossione, che è il soggetto competente a rispondere della mancata attività di riscossione e dell'eventuale maturazione della prescrizione successiva alla notifica della cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la prescrizione del credito erariale, sostenendo che fosse decorso un periodo superiore a dieci anni dalla notificazione della cartella esattoriale senza il compimento di atti interruttivi della prescrizione. La controversia riguardava quindi la condotta e gli eventuali adempimenti successivi alla notifica della cartella, riconducibili all'agente della riscossione.
Massime di principio
- Quando si contesta la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale, la domanda deve essere rivolta principalmente contro l'agente della riscossione, cui competono gli atti e gli adempimenti successivi.
- L'ente creditore può difettare di legittimazione passiva se la controversia non riguarda l'esistenza, l'ammontare o la debenza originaria del tributo, ma esclusivamente l'inerzia o l'omessa attività dell'agente della riscossione.
- È opportuno distinguere tra vizi del credito o della cartella, normalmente riferibili all'ente impositore, e vizi della fase esecutiva o della prescrizione successiva alla cartella, normalmente riferibili all'agente della riscossione.
- La corretta individuazione del soggetto resistente è essenziale: un ricorso proposto contro il solo ente creditore, quando la contestazione riguarda esclusivamente la riscossione, può essere dichiarato inammissibile o infondato per difetto di legittimazione passiva.
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