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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 3057/2025, resa tra le parti, pubblicata il 28 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202600050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, n. 3057/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR chiedendone la sospensione cautelare. Tra i motivi di appello erano comprese doglianze riferite a fatti documentati, rispetto ai quali il giudice rileva che non risultava ancora proposta, né accolta, alcuna querela di falso. Era inoltre dedotto un quinto motivo in relazione al quale si poneva la questione della fissazione di un termine ai sensi dell’art. 77 c.p.a. per la proposizione della domanda davanti al giudice ordinario e per la prova della relativa pendenza. Gli ulteriori motivi di appello sono stati ritenuti, a un sommario esame, privi di adeguato fumus boni iuris.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’istanza cautelare volta a sospendere l’efficacia della sentenza del TAR, ritenendo insussistente il fumus boni iuris sia per i motivi concernenti i fatti documentati, in assenza di una querela di falso proposta e accolta, sia per gli ulteriori motivi di appello. Quanto al quinto motivo, il Collegio ha ritenuto che non fosse necessario fissare, nella fase cautelare, un termine ai sensi dell’art. 77 c.p.a., poiché l’ultimo giorno utile per proporre la domanda davanti al giudice ordinario poteva essere individuato direttamente nel termine previsto dall’art. 71, comma 5, c.p.a.; la prova della pendenza doveva comunque essere fornita entro il primo termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., ai sensi dell’art. 77, comma 3, c.p.a., restando ferme le valutazioni previste dall’art. 77, comma 2, c.p.a. L’appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello e la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 77 c.p.a.

    Rileva per la proposizione della domanda davanti al giudice ordinario, per la fissazione o individuazione del termine e per la prova della pendenza del giudizio; il Collegio ha ritenuto non necessario fissare un termine nella fase cautelare.

  • art. 71, comma 5, c.p.a.

    È stato individuato come parametro per determinare l’ultimo giorno utile alla proposizione della domanda davanti al giudice ordinario.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto che la prova della pendenza della domanda davanti al giudice ordinario dovesse essere fornita entro il primo dei termini previsti da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, l’assenza di una querela di falso proposta e accolta esclude, in relazione ai motivi che presuppongono la contestazione della genuinità di fatti documentati, la sussistenza del fumus boni iuris.
  • La domanda cautelare in appello deve essere respinta quando, a un sommario esame, nessuno dei motivi dedotti risulti assistito da adeguato fumus boni iuris.
  • Quando viene in rilievo l’art. 77 c.p.a., il giudice può individuare direttamente l’ultimo giorno utile per la proposizione della domanda davanti al giudice ordinario mediante il termine previsto dall’art. 71, comma 5, c.p.a., senza dover necessariamente fissare un termine ad hoc nella fase cautelare.
  • La prova della pendenza della domanda davanti al giudice ordinario deve essere fornita entro il primo termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., ai sensi dell’art. 77, comma 3, c.p.a., ferme le ulteriori valutazioni previste dall’art. 77, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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