Ordinanza n. 907/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di conclusione negativa e archiviazione della pratica relativa alla richiesta di permesso di costruire per la riqualificazione di edifici esistenti all’interno di un distributore di carburanti e la loro destinazione ad attività commerciali e struttura ricettiva
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il SUAP del Comune di Galatina ha concluso negativamente e archiviato la pratica edilizia relativa a una richiesta di permesso di costruire. Sono stati altresì impugnati, ove occorrenti, il parere contrario del Servizio SUE Urbanistica e ERP e le comunicazioni dei motivi ostativi adottate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire le specifiche censure sostanziali o procedimentali articolate dalla società.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire la copia integrale dell’istanza presentata dalla società il 20 dicembre 2021, con tutta la documentazione allegata. Ha ordinato al Comune di Galatina di depositare tale documentazione entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione effettuata dalla ricorrente, alla quale è stato posto l’onere di provvedere alla notificazione. Il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza dell’8 marzo 2027. Non è stata disposta né l’annullamento né la conferma degli atti impugnati e il testo non contiene una regolazione delle spese.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento degli incombenti istruttori e della prosecuzione del giudizio; il testo non specifica l’applicazione analitica di ciascuna norma.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato con riferimento alle comunicazioni dei motivi ostativi adottate nel procedimento amministrativo; l’ordinanza non valuta nel merito la loro legittimità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene indispensabile, ai fini della decisione, conoscere integralmente l’istanza amministrativa e la documentazione allegata, può ordinare all’amministrazione il deposito della documentazione ai sensi dei poteri istruttori processuali, rinviando la decisione all’esito dell’acquisizione.
- L’ordinanza istruttoria può porre a carico della parte interessata l’onere di notificare il provvedimento all’amministrazione, facendo decorrere il termine assegnato per il deposito dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione di parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
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