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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31108/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di accesso e indagine fiscale svolta nei confronti di una società di persone operante nel settore immobiliare, l'Ufficio aveva rideterminato con metodo analitico-induttivo il valore della produzione netta ai fini IRAP e il volume d'affari ai fini IVA per l'anno 2005, assumendo che alcune vendite immobiliari fossero state effettuate a corrispettivi superiori a quelli dichiarati. La presunzione si fondava su indizi quali il valore degli immobili risultante da perizie di stima, gli importi dei mutui fondiari concessi agli acquirenti e il corrispettivo indicato nei preliminari. Sulla base di tale rettifica societaria, l'Ufficio aveva poi emesso un distinto avviso nei confronti del socio accomandatario, imputandogli per trasparenza, in proporzione alla quota del 50%, il maggior reddito accertato in capo alla società. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello e annullato l'avviso, ritenendo non suffragata da presunzioni gravi, precise e concordanti la prova di un maggior prezzo di vendita e valorizzando anche una nozione di comune esperienza circa la possibile sovrastima degli immobili nelle perizie per ottenere mutui più elevati. In cassazione l'Agenzia denunciava la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'utilizzo delle presunzioni, nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., censurando sia la mancata adeguata considerazione degli indizi raccolti, sia l'affermazione della CTR secondo cui sarebbe di comune esperienza la sovrastima dei beni nelle perizie finalizzate all'ottenimento di mutui maggiori.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio una nullità processuale originaria: il giudizio di merito si era svolto senza il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. Poiché l'accertamento dei redditi societari e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci costituiscono un accertamento unitario e inscindibile, la controversia non poteva essere decisa senza la partecipazione della società e degli altri soci. La sentenza impugnata è stata quindi dichiarata nulla insieme all'intero procedimento, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando ricorrano presunzioni dotate dei requisiti richiesti dalla legge; la Corte non ne valuta nel merito l'applicazione, perché assorbita dalla nullità processuale

  • art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel ricorso quale base normativa dell'accertamento; non oggetto di una specifica interpretazione decisoria

  • art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    norma invocata per la rettifica IVA con metodo induttivo; non scrutinata nel merito per effetto della declaratoria di nullità

  • art. 5, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986

    sancisce l'imputazione per trasparenza ai soci dei redditi prodotti dalle società di persone, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare l'uso della nozione di comune esperienza da parte del giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento fiscale

  • art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente il rinvio al giudice di primo grado quando la nullità del processo avrebbe imposto la rimessione al primo giudice

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il rinvio al giudice di primo grado e per la disciplina delle spese nel processo tributario

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale applicato in cassazione

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di una società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci sussiste un litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali dei singoli partecipanti.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • Quando la nullità processuale deriva dalla mancata integrazione del contraddittorio in una causa che avrebbe richiesto la rimessione al primo giudice, la Corte può cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
  • L'accertamento unitario dei redditi di una società di persone produce effetti inscindibili tanto in capo alla società quanto in capo ai soci, rendendo la controversia non scindibile nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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