Cassazione Civile, Ordinanza n. 31108/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di accesso e indagine fiscale svolta nei confronti di una società di persone operante nel settore immobiliare, l'Ufficio aveva rideterminato con metodo analitico-induttivo il valore della produzione netta ai fini IRAP e il volume d'affari ai fini IVA per l'anno 2005, assumendo che alcune vendite immobiliari fossero state effettuate a corrispettivi superiori a quelli dichiarati. La presunzione si fondava su indizi quali il valore degli immobili risultante da perizie di stima, gli importi dei mutui fondiari concessi agli acquirenti e il corrispettivo indicato nei preliminari. Sulla base di tale rettifica societaria, l'Ufficio aveva poi emesso un distinto avviso nei confronti del socio accomandatario, imputandogli per trasparenza, in proporzione alla quota del 50%, il maggior reddito accertato in capo alla società. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello e annullato l'avviso, ritenendo non suffragata da presunzioni gravi, precise e concordanti la prova di un maggior prezzo di vendita e valorizzando anche una nozione di comune esperienza circa la possibile sovrastima degli immobili nelle perizie per ottenere mutui più elevati. In cassazione l'Agenzia denunciava la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'utilizzo delle presunzioni, nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., censurando sia la mancata adeguata considerazione degli indizi raccolti, sia l'affermazione della CTR secondo cui sarebbe di comune esperienza la sovrastima dei beni nelle perizie finalizzate all'ottenimento di mutui maggiori.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio una nullità processuale originaria: il giudizio di merito si era svolto senza il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. Poiché l'accertamento dei redditi societari e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci costituiscono un accertamento unitario e inscindibile, la controversia non poteva essere decisa senza la partecipazione della società e degli altri soci. La sentenza impugnata è stata quindi dichiarata nulla insieme all'intero procedimento, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando ricorrano presunzioni dotate dei requisiti richiesti dalla legge; la Corte non ne valuta nel merito l'applicazione, perché assorbita dalla nullità processuale
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel ricorso quale base normativa dell'accertamento; non oggetto di una specifica interpretazione decisoria
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
norma invocata per la rettifica IVA con metodo induttivo; non scrutinata nel merito per effetto della declaratoria di nullità
art. 5, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986
sancisce l'imputazione per trasparenza ai soci dei redditi prodotti dalle società di persone, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare l'uso della nozione di comune esperienza da parte del giudice di merito
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento fiscale
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario
art. 383, comma 3, c.p.c.
consente il rinvio al giudice di primo grado quando la nullità del processo avrebbe imposto la rimessione al primo giudice
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio al giudice di primo grado e per la disciplina delle spese nel processo tributario
art. 385, comma 3, c.p.c.
il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale applicato in cassazione
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di una società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci sussiste un litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali dei singoli partecipanti.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando la nullità processuale deriva dalla mancata integrazione del contraddittorio in una causa che avrebbe richiesto la rimessione al primo giudice, la Corte può cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
- L'accertamento unitario dei redditi di una società di persone produce effetti inscindibili tanto in capo alla società quanto in capo ai soci, rendendo la controversia non scindibile nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti coinvolti.
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