Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 580/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia (Sezione quinta) n. 1583 del 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 1583 del 2024, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'azione risarcitoria relativa all'occupazione senza titolo e al mancato godimento dei terreni espropriati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva dichiarato decaduta la domanda risarcitoria proposta dopo la pronuncia del giudice civile sul difetto di giurisdizione. Deducevano, anzitutto, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e difetto di motivazione, sostenendo che la domanda riguardasse il danno derivante dall'occupazione sine titulo dei terreni dal 1984 fino alla restituzione, distinto dal danno riconosciuto dal CGARS nella precedente sentenza di ottemperanza n. 1005 del 2019 per la mancata esecuzione del giudicato. Deducevano inoltre che il TAR non avesse esaminato la domanda di risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a., prospettato come conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo, e che il danno avrebbe dovuto essere liquidato equitativamente anche sulla base dei criteri dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Infine sostenevano che l'illecito, originato dal decreto di esproprio del 1984 e dall'occupazione del fondo, fosse anteriore all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo e fosse quindi soggetto al termine prescrizionale quinquennale, non al termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 5, c.p.a. A loro avviso, le sentenze di annullamento del 2012 e del 2013 avrebbero avuto efficacia interruttiva della prescrizione. L'Amministrazione sosteneva invece che il fatto rilevante ai fini risarcitori si fosse perfezionato con l'annullamento del decreto e il passaggio in giudicato della relativa sentenza, entrambi successivi all'entrata in vigore del codice, rendendo applicabile il termine decadenziale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo stabilire se la domanda risarcitoria fosse soggetta al termine prescrizionale previgente o al termine decadenziale di 120 giorni dell'art. 30, comma 5, c.p.a. Ha richiamato l'art. 2 dell'Allegato 3 al codice, secondo cui ai termini già in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano ad applicarsi le norme previgenti, nonché la lettura fornita dalla Corte costituzionale e dall'Adunanza plenaria, secondo cui il termine decadenziale dell'azione risarcitoria è processuale e non si applica agli illeciti già consumati prima del 16 settembre 2010. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice ha individuato il fatto illecito rilevante ai fini della domanda risarcitoria nel giudicato di annullamento del decreto espropriativo, avente natura costitutiva e formatosi dopo l'entrata in vigore del codice. Il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento costituiva quindi il fatto processuale legittimante l'autonoma domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a.; da tale momento decorreva il termine decadenziale di 120 giorni. La natura continuativa dell'occupazione sine titulo non consentiva di eludere la decadenza, poiché il danno maturava giorno per giorno, ma la domanda era comunque tardiva rispetto al giudicato. Le censure sull'asserita distinzione tra danno da occupazione, danno da mancata esecuzione del giudicato e danno da ritardo non hanno quindi condotto alla riforma, risultando comunque preclusa l'azione per tardività. Le spese del grado sono state compensate per il carattere interpretativo della controversia.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    eventuale domanda risarcitoria per il danno da ritardo nell'adozione del provvedimento

    Gli appellanti lo invocavano per sostenere l'esistenza di una distinta domanda risarcitoria da ritardo; la decisione non accoglie tale prospettazione, ritenendo comunque applicabile la decadenza alla domanda proposta.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza

    Il termine di 120 giorni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento quando la domanda risarcitoria è proposta autonomamente dopo il giudizio impugnatorio.

  • art. 2, Allegato 3 al c.p.a.

    per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti

    La disposizione transitoria non impedisce l'applicazione del termine decadenziale quando il fatto processuale legittimante la domanda risarcitoria, costituito dal giudicato di annullamento, si colloca dopo l'entrata in vigore del codice.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Gli appellanti ne invocavano i criteri risarcitori per la quantificazione del pregiudizio da occupazione; la pronuncia non procede alla liquidazione perché l'azione è stata ritenuta tardiva.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la regolazione delle spese del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per compensare le spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel carattere interpretativo della controversia.

Massime di principio

  • Quando l'azione risarcitoria è proposta dopo la definizione del giudizio di annullamento, il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 5, c.p.a. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
  • Ai fini del regime transitorio, il fatto illecito rilevante per l'azione risarcitoria successiva al giudizio di annullamento si identifica nel giudicato di annullamento, avente natura costitutiva, se tale giudicato si è formato dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo.
  • La natura continuativa o permanente dell'occupazione sine titulo non esclude la decadenza dall'azione risarcitoria: anche se il danno matura giorno per giorno, la domanda proposta dopo il giudizio di annullamento deve rispettare il termine di 120 giorni decorrente dal passaggio in giudicato.
  • La disciplina previgente, fondata sul termine prescrizionale, continua ad applicarsi ai termini già in corso all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ma non agli illeciti il cui fatto processuale legittimante l'azione risarcitoria si perfeziona successivamente mediante il giudicato di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoDanno da provvedimento illegittimoTermini e notificazione del ricorso
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.