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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30152/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza. Il tribunale aveva escluso l'esistenza di un effettivo processo di emenda e di sintomi di positiva evoluzione della personalità, valorizzando: la commissione, in tempi molto recenti, di un grave reato nonostante una precedente pena già espiata in forma alternativa; il rinvenimento nella disponibilità dell'interessato di una rilevante somma in contanti; i precedenti e i carichi pendenti per fatti in materia di narcotraffico e favoreggiamento personale; la scarsa affidabilità della prospettata attività lavorativa. Il ricorso censurava tale valutazione, ma la Corte rileva che esso si limita a una sterile confutazione senza individuare fratture logiche nella motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza abbia esercitato correttamente la propria discrezionalità nel negare l'affidamento in prova, sulla base di una motivazione logica e coerente, centrata sulla mancanza di segni di resipiscenza e sulla persistenza della pericolosità sociale del condannato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione, ammessa quando essa possa contribuire alla rieducazione del condannato e prevenire il rischio di recidiva; il giudizio richiede una prognosi positiva fondata anche sulla condotta successiva al reato.

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    è richiamato come parametro per la diversa misura della detenzione domiciliare, concedibile al ricorrere del limite di pena e dell'esigenza di scongiurare il pericolo di commissione di nuovi reati.

  • codice penale

    viene menzionato per distinguere la liberazione condizionale dall'affidamento in prova, evidenziando che per la prima è richiesto il già conseguito ravvedimento.

  • spese processuali

    il ricorrente soccombente è condannato al loro pagamento a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colpevole, è dovuto il versamento della somma prevista dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve compiere una prognosi sulla capacità della misura di favorire la rieducazione e prevenire la recidiva, valutando non solo la gravità e il tipo dei reati commessi, ma anche la condotta tenuta dal condannato dopo il fatto-reato.
  • Ai fini dell'affidamento in prova non è necessario il pieno e già raggiunto ravvedimento, ma deve risultare un processo di emenda effettivamente avviato, apprezzabile attraverso indicatori concreti di positiva evoluzione della personalità.
  • La mancanza di segni di resipiscenza, la persistenza di elementi sintomatici di contiguità con ambienti delinquenziali e i recenti precedenti delittuosi possono legittimare il diniego della misura alternativa.
  • Le valutazioni del tribunale di sorveglianza in tema di scelta e concessione delle misure alternative sono espressione di discrezionalità di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica, coerente e sufficientemente esauriente.
  • Quando il ricorso contro il diniego di una misura alternativa si risolve in una mera contestazione del merito, senza evidenziare vizi logici della motivazione, esso è destinato alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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