Cassazione Civile, Ordinanza n. 17815/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2000 e 2001, concernenti il reddito di partecipazione imputatole quale socia di una società di persone. In primo grado la contribuente aveva impugnato entrambi gli atti; nel corso del giudizio l'Ufficio aveva comunicato la definizione mediante condono di uno solo degli accertamenti e la CTP aveva dichiarato estinto l'intero giudizio. In appello l'Agenzia aveva contestato la declaratoria di estinzione con riferimento all'accertamento non condonato, e la CTR aveva riformato la decisione di primo grado confermando la validità dell'atto. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: 1) tardività dell'appello dell'Ufficio, per violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe esaminato l'eccezione di cessazione della materia del contendere per effetto del condono; 3) violazione dell'art. 5 TUIR, assumendo che, per il reddito imputato per trasparenza, la difesa avrebbe dovuto essere proposta rispetto all'accertamento emesso nei confronti della società e non del singolo socio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso la tardività dell'appello perché, essendo il giudizio di primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009, continuava ad applicarsi il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione anteriore alla L. n. 69 del 2009; l'appello dell'Agenzia era stato proposto entro tale termine, tenendo conto anche della sospensione feriale. Ha poi escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva implicitamente e chiaramente esaminato la questione del condono, limitandone gli effetti al solo avviso espressamente definito. Infine ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva affermato la conferma dell'avviso non condonato per mancata riproposizione, da parte della contribuente, di contestazioni di merito; pertanto le questioni sul merito dell'accertamento dovevano ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati i parametri formali dei tre motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il giudicato e l'inammissibilità dell'appello, ma la Corte non ha ravvisato la violazione dedotta.
art. 327 c.p.c.
La modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi precedenti resta il termine lungo annuale.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1
Ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per impugnare, ma la nuova disciplina non si applica ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore.
art. 112 c.p.c.
Non risulta violato quando il giudice di merito affronta, anche implicitamente ma con chiarezza, la questione devoluta e la decide nel merito.
art. 5 TUIR
Richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione per trasparenza del reddito di partecipazione, ma la Corte non ha accolto la censura perché il profilo era rimasto privo di contestazioni di merito ritualmente riproposte.
art. 346 c.p.c.
Le eccezioni o questioni assorbite o superate devono essere riproposte espressamente dalla parte vittoriosa in primo grado; in difetto opera la presunzione di rinuncia e il giudicato implicito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime processuale previgente alla L. n. 69 del 2009, il termine lungo per proporre impugnazione resta annuale per i giudizi di primo grado instaurati prima del 4 luglio 2009; la verifica della tempestività dell'appello va compiuta con riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito, non alla data della sentenza impugnata.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando dalla motivazione emerga che il giudice di merito ha esaminato la questione devoluta, anche se senza una trattazione espressa e analitica, purché la decisione risulti logicamente e chiaramente resa sul punto.
- La parte vittoriosa in primo grado che intenda mantenere questioni o eccezioni rimaste assorbite o superate deve riproporle in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni; in mancanza, opera la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. con formazione del giudicato implicito.
- In materia di redditi imputati per trasparenza, le contestazioni di merito devono essere ritualmente coltivate nel processo; la mancata riproposizione delle difese comporta l'impossibilità di ottenere in cassazione una rivalutazione del merito dell'accertamento.
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