Cassazione Civile, Ordinanza n. 19248/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (iscritto)
La controversia
La controversia nasce da una contestazione interna a un sindacato di polizia: un associato, componente del direttivo provinciale, aveva richiesto la visione e consegna della documentazione contabile e fiscale del bilancio della struttura provinciale, prima senza esito e poi ottenendo un decreto ingiuntivo per la consegna. Successivamente gli veniva contestata la violazione dello statuto per aver adito organi di giustizia diversi da quelli interni, e il Collegio dei probiviri provinciale disponeva la sua decadenza dalla qualità di iscritto. In appello l'interessato sosteneva che il provvedimento fosse nullo per violazione del contraddittorio, omessa pronuncia sulle eccezioni di incompetenza dell'organo giudicante, mancata audizione di testi e impossibilità di nominare un arbitro; inoltre deduceva l'invalidità della convenzione arbitrale e la violazione dell'art. 39 dello statuto. L'associazione resistente, con ricorso incidentale, contestava anzitutto che l'atto introduttivo e la sua notificazione fossero validi, ma soprattutto sosteneva che la decisione di decadenza non avesse natura di lodo arbitrale e che quindi la Corte d'appello fosse incompetente, dovendo l'impugnazione essere proposta al Tribunale ordinario competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, ritenendo corretto il rilievo per cui la decisione resa dagli organi interni non costituiva un lodo arbitrale, ma un provvedimento associativo disciplinare adottato in base allo statuto. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato al Tribunale di Roma, quale giudice ordinariamente competente in primo grado per il sindacato sul provvedimento di esclusione/decadenza. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale, con rinvio anche per le spese.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
Le censure di nullità del lodo e di violazione del contraddittorio erano state prospettate, ma la Corte di cassazione ha ritenuto assorbita la loro verifica perché il provvedimento impugnato non aveva natura di lodo arbitrale.
art. 828 c.p.c.
L'impugnazione proposta davanti alla Corte d'appello era stata qualificata come impugnazione di lodo; la Cassazione ha escluso tale qualificazione e ha affermato che il rimedio corretto era quello davanti al giudice ordinario competente.
art. 808 c.p.c.
È richiamato per escludere che nello statuto vi fosse una vera e propria clausola compromissoria che devolvesse a arbitri le controversie tra associato e organi dell'associazione.
art. 24 c.c.
È la norma ritenuta applicabile al provvedimento di esclusione/decadenza adottato dagli organi associativi in base a disposizioni statutarie, con possibilità per l'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria contro l'esclusione.
art. 39 dello statuto del SIULP
pena la decadenza da iscritto al SIULP, non faranno ricorso ad organi di giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto
La clausola statutaria è stata letta come previsione di una misura disciplinare interna per chi ricorra ad organi esterni prima della definizione interna della controversia, non come clausola arbitrale in senso tecnico.
art. 17 dello statuto del SIULP
È richiamato per affermare la rappresentanza legale del sindacato da parte della segreteria nazionale ai fini della notificazione degli atti.
art. 6 CEDU
È stato invocato nel ricorso incidentale a sostegno della nullità della citazione e della notificazione, ma la decisione finale ha risolto la controversia su un diverso piano, relativo alla natura del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
È stato richiamato in relazione al requisito di motivazione dei provvedimenti, nell'ambito della censura incidentale sulla citazione.
art. 132 c.p.c.
È stato evocato quale parametro della motivazione della sentenza, nella doglianza incidentale sulla nullità della citazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È stato richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la critica alla motivazione della decisione di appello.
art. 163 c.p.c.
È stato invocato nel ricorso incidentale come parametro della regolarità dell'atto introduttivo.
art. 164 c.p.c.
È stato invocato nel ricorso incidentale in tema di nullità della citazione e della notificazione.
art. 75 c.c.
È stato richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla capacità e rappresentanza dell'associazione.
art. 36 c.c.
È stato richiamato nel ricorso incidentale sulla disciplina delle associazioni non riconosciute e della loro rappresentanza.
art. 9 c.p.c.
È stato invocato nel ricorso incidentale per sostenere l'incompetenza della Corte d'appello e la competenza del giudice ordinario di primo grado.
art. 360 c.p.c.
È la norma processuale che ha sorretto la formulazione di tutti i motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente principale per denunciare la violazione del diritto di difesa e, dalla Corte, per qualificare il controllo giudiziale sul provvedimento di esclusione dell'associato.
Massime di principio
- Quando uno statuto associativo prevede che l'associato non possa adire organi di giustizia esterni prima della conclusione della procedura interna, la conseguenza dell'inosservanza della regola può integrare una misura disciplinare o espulsiva interna, ma non implica automaticamente l'esistenza di una clausola compromissoria arbitrale.
- La qualificazione di un provvedimento come lodo arbitrale richiede la presenza di una vera convenzione arbitrale e di una disciplina, anche minima, della nomina degli arbitri, dei loro poteri e del procedimento; in difetto, l'atto va ricondotto al potere associativo endoorganizzativo e al relativo sindacato giudiziale.
- Se la decisione impugnata non ha natura arbitrale ma è espressione di autonomia associativa, l'impugnazione proposta davanti alla Corte d'appello come se si trattasse di lodo è un rimedio improprio; il controllo va esercitato dal giudice ordinario competente in primo grado.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la natura giuridica dell'atto impugnato può essere assorbente rispetto alle doglianze sul contraddittorio, sulla motivazione e sulle nullità processuali dedotte contro la decisione di merito.
- Le misure di decadenza o espulsione dell'associato adottate in base a statuto possono essere lette come provvedimenti disciplinari interni, soggetti al controllo dell'autorità giudiziaria secondo la disciplina civilistica delle associazioni, e non come arbitrato solo perché adottate da un collegio interno denominato "probiviri".
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19213/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19214/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19215/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19216/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19217/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19218/2025 del 13/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →