Sentenza n. 1021/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 751/2024, depositata e resa pubblica il 22.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7860/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23.02.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'accredito di complessivi 2.000 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l'amministrazione era stata condannata ad accreditare 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2.000 euro. È stato dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e risultava notificato all'amministrazione; inoltre era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell'esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Ha inoltre applicato, su richiesta della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, la penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere inutilmente decorso prima della proposizione o della definizione dell'ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione resistente è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 26 c.p.a.
Costituisce, insieme all'art. 91 c.p.c., la base per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell'amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare, per l'eventuale inerzia successiva, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta, su richiesta della parte, anche nell'ottemperanza di una condanna pecuniaria e può essere parametrata agli interessi legali sulla sorte capitale per il periodo di ritardo individuato dal giudice.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.
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