Sentenza n. 155/2026 - Bari, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “per l'annullamento - del provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n. 1810/2025 del 13 gennaio 2025, comunicato in pari data con nota prot. 1919/2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della “Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 168 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con più Operatori Economici, ai sensi degli artt. 59, co. 4 lett. a) e 154 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento dei fanghi (codice EER 19.08.05) prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A.” (CIG: B219B5535C); - del provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n 3258/2025 del 16 gennaio 2025, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1810/2025 del 13 gennaio 2025, con riferimento alle posizioni dei predetti operatori economici; - ed ove occorra del verbale di consegna per immissione nel servizio in via d’urgenza del 21 gennaio 2025, con cui Acquedotto Pugliese S.p.A. ha disposto l’esecuzione anticipata del servizio oggetto della suddetta procedura di gara ai sensi dell’art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, con decorrenza dal 27 gennaio 2025, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari dell’Accordo Quadro; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi: - i Verbali del Seggio di gara (segnatamente, i Verbali n. 1 del 31 luglio 2024, n. 2 del 1° agosto 2024, n. 3 del 5 agosto 2024, n. 4 del 6 agosto 2024, n. 5 del 18 settembre 2024, n. 6 del 26 novembre 2024 e n. 7 del 3 dicembre 2024) nella parte in cui hanno ammesso, valutato e graduato le offerte di C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. a Socio unico, Ecoambiente S.r.l., Verde Ambiente S.r.l. e Idrovelox di Petrelli Franco & Figli S.r.l., anziché escluderle dalla procedura; - le Lettere di Invito che sono state inviate a quelli tra i suddetti operatori economici che non erano già “iscritti al Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A.” nella “categoria merceologica: SERV 14 07” e non erano dunque, ai fini della qualificazione di Acquedotto Pugliese, “operativi” in tale categoria “alla data di invio della Lettera di Invito”; - della Lettera Invito ove interpretata nel senso di consentire contestualmente la partecipazione dei proprietari degli Impianti in proprio e tramite disponibilità del medesimo impianto ad intermediari; per la declaratoria di inefficacia - dell’Accordo Quadro, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; e per la condanna -dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nell’Accordo Quadro, quale risarcimento del danno in forma specifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.” Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da VERDE AMBIENTE S.R.L. il 31\3\2025: per l’annullamento in via incidentale -di tutti gli atti e provvedimenti adottati nella «Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto artt. 162 e 168 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, da concludersi con più Operatori Economici, ai sensi degli artt. 59, co.4 lett. a) e 154 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento per il recupero e/o smaltimento dei fanghi (codice EER 19.08.05) prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A. – CIG B219B5535C» indetta dalla Acquedotto Pugliese S.p.a., nella sola parte in cui lesivi per la Verde Ambiente S.r.l., ivi compresi, ove occorra: - il provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.a. prot. n. 1810/2025 del 13.1.2025, comunicato con nota di pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della anzidetta procedura CIG B219B5535C, con riferimento alla posizione della ricorrente principale; - il provvedimento a firma del Direttore Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n 3258/2025 del 16.1.2025, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1810/2025 del 13.1.2025; - ove occorra, il verbale di consegna per immissione nel servizio in via d’urgenza del 21.1.2025, con cui la Acquedotto Pugliese S.p.a. ha disposto l’esecuzione anticipata del servizio oggetto della suddetta procedura di gara ai sensi dell’art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, con decorrenza dal 27.1.2025, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari dell’Accordo Quadro; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi inclusi tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara (ivi inclusi i verbali n. 1 del 31.7.2024; n. 2 dell’1.8.2024; n. 3 del 5.8.2024; n. 4 del 6.8.2024; n. 5 del 18.9.2024; n. 6 del 26.11.2024 e n. 7 del 3.12.2024), nella parte in cui hanno ammesso, valutato e graduato l’offerta presentata dalla Spagnuolo Ecologia S.r.l., anziché escluderla dalla procedura; - le lettere di invito e relative Pec accompagnatorie, complete di tutti i loro allegati, così come inviate dalla Acquedotto Pugliese S.p.a. a tutti gli operatori economici, ed in particolar modo, e per quanto di interesse, alla Spagnuolo Ecologia S.r.l.; - la nota di soccorso istruttorio inviata dalla Stazione appaltante alla Spagnuolo Ecologia S.r.l. in data 12.9.2024 (fascicolo 6738 – Rdo 4997) ed ogni ulteriore comunicazione intercorsa tra la Stazione appaltante e la Spagnuolo Ecologia S.r.l., nonché il report di verifica della sottoscrizione digitale apposta alla garanzia provvisoria resa dalla Spagnuolo Ecologia in sede di soccorso istruttorio (doc. 11).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di ammissione, valutazione, graduatoria e aggiudicazione di una procedura negoziata per un accordo quadro relativo al servizio di conferimento, recupero e smaltimento di fanghi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, originariamente classificata al settimo posto, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara contestando l'ammissione e la posizione in graduatoria di alcuni operatori economici, deducendo violazione degli artt. 162, 165, 168, 94, 95, 98 e 59 del d.lgs. 36/2023, della lettera di invito e del regolamento dell'albo fornitori della stazione appaltante. In particolare, ha censurato il possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione, la regolarità delle ammissioni, la posizione di un concorrente sottoposto a procedura concorsuale, la presenza di cause di esclusione, il mancato rispetto delle condizioni relative alla disponibilità degli impianti e il difetto di istruttoria e motivazione, deducendo anche travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Una controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso e ha proposto ricorso incidentale contro l'ammissione di altro concorrente. La ricorrente ha chiesto anche, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia dell'accordo quadro e il subentro quale forma di risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In un distinto giudizio connesso, il medesimo Tribunale aveva accolto il ricorso principale e il ricorso incidentale, stabilendo che tre operatori economici inizialmente ammessi e aggiudicatari, nonché la ricorrente principale di quel giudizio, non dovevano partecipare alla procedura. La conseguente riformulazione della graduatoria ha collocato l'odierna ricorrente al terzo posto, dopo due operatori, con assegnazione di 25.000 tonnellate annue di fanghi da avviare a recupero. Poiché l'interesse perseguito mediante l'impugnazione — l'esclusione degli operatori collocati prima della ricorrente e il miglioramento della sua posizione, con conseguente aggiudicazione — è stato integralmente soddisfatto dagli effetti della sentenza resa nel giudizio connesso, non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
termine dei trenta giorni per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento
La norma è richiamata in relazione all'eccezione di tardività formulata da una controinteressata, ma il TAR non decide tale eccezione poiché dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 37 c.p.a.
La disposizione è invocata dalla ricorrente per ottenere la rimessione in termini, ma la relativa questione non viene esaminata nel merito.
art. 162 d.lgs. 36/2023
È indicato quale base normativa della procedura negoziata oggetto di controversia.
art. 168 d.lgs. 36/2023
È indicato quale base normativa della procedura negoziata oggetto di controversia.
art. 59 d.lgs. 36/2023
È indicato quale riferimento normativo per l'affidamento mediante accordo quadro con più operatori economici.
art. 154 d.lgs. 36/2023
È indicato quale riferimento normativo per l'accordo quadro oggetto della procedura.
art. 17 d.lgs. 36/2023
È indicato quale fondamento dell'esecuzione anticipata del servizio in via d'urgenza.
art. 124 c.p.a.
È richiamato per la domanda di subentro nell'aggiudicazione quale forma di risarcimento in forma specifica, non esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l'interesse del concorrente a ottenere l'esclusione di operatori collocati in posizione poziore e il conseguente miglioramento della graduatoria viene integralmente soddisfatto dagli effetti di una sentenza resa in un giudizio connesso, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando la riformulazione della graduatoria conseguente all'annullamento di ammissioni o aggiudicazioni consente al ricorrente di conseguire il risultato utile perseguito con l'impugnazione, senza necessità di esaminare le censure non più rilevanti.
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