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Sentenza

Sentenza n. 14240/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento 1) del Decreto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 658 del 17 giugno 2025, nella parte in cui - "tenuto conto delle valutazioni tecniche della Commissione consultiva per la Danza, così come riportate nei verbali n. 3 del 17 e 18 aprile 2025 e n. 4 del 26 e 27 maggio 2025" - ha inserito l'istanza presentata dalla Ricorrente Associazione tra le "istanze non ammesse" al Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (nel prosieguo solo "contributo F.N.S.V.") per il settore della Danza, relativamente al triennio 2025-2027 e per l'anno 2025; 2) del verbale della Commissione Consultiva per la Danza n. 4 del 26 e 27 maggio 2025, nella parte in cui inserisce l'istanza presentata dalla A.S.D. MATRICE-N tra quelle "escluse dal contributo" F.N.S.V., a causa del punteggio conseguito all'esito della valutazione effettuata dalla Commissione consultiva Danza, la quale - a maggioranza assoluta dei suoi componenti - ha attribuito al progetto della Ricorrente un punteggio di soli 9 punti su 35, come tale insufficiente a raggiungere la soglia di ammissibilità di 10 punti prescritta dal DM n. 463/2024; 3) della scheda allegata al verbale della Commissione Consultiva per la Danza n. 4 del 26 e 27 maggio 2025, recante il punteggio assegnato alla Ricorrente ASD MATRICE-N di soli 9 punti su un totale di 35; 4) del Decreto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 938 dell'11 luglio 2025, con cui, all'esito del procedimento di riesame richiesto dalla Ricorrente con istanza presentata in data 30 luglio 2025 (doc. n.4), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 463/2024 e dell'art. 5 del Decreto Direttoriale n. 658/2025, è stata confermata l'esclusione della MATRICE-N dal contributo di cui al F.N.S.V.; 5) del verbale della Commissione Consultiva per la Danza n. 5/2025 del 7 luglio 2025, laddove rappresenta che la Commissione ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla MATRICE-N, in allegato alla propria istanza di riesame, non emergano elementi per disporre l'accoglimento della domanda; 6) del Decreto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 1154 del 24 luglio 2025, che ha disposto l'assegnazione dei contributi in favore, tra l'altro, degli organismi le cui istanze erano state ammesse al F.N.S.V. per il settore Danza, con particolare riferimento al sottosettore "art. 32 Festival e Rassegne (Festival)"; 7) del D.M. 463 del 23 dicembre 2024, recante "Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul "Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo", nonché ai relativi allegati, con particolare riferimento all'allegato B, che definisce "gli indicatori e i fenomeni per la valutazione della qualità artistica, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, dei progetti triennali e annuali per ambito e per settore"; 8) per quanto occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento, cognito e/o incognito, comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento al verbale redatto all'esito della riunione di insediamento della Commissione Consultiva Danza, di data ed estremi sconosciuti.

Giustizia amministrativa202510708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal contributo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il settore Danza, Festival e Rassegne, con punteggio di 9/35, e atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato il decreto direttoriale che l'ha inserita tra le istanze non ammesse al contributo FNSV per il triennio 2025-2027 e per l'anno 2025, il verbale della Commissione consultiva per la Danza, la scheda di valutazione, il decreto di conferma dell'esclusione all'esito del riesame, il successivo decreto di assegnazione dei contributi e, in parte qua, il d.m. n. 463/2024 e i relativi allegati. La domanda riguardava il settore Festival e Rassegne dell'ambito Danza, per il progetto denominato Futuro Roma. Sono stati dedotti cinque motivi. Con i primi due l'associazione ha contestato la genericità dei criteri e subcriteri di valutazione della qualità artistica, l'assenza di una preventiva interpretazione collegiale dei criteri da parte della Commissione, la mancata gradazione dei punteggi e il difetto di motivazione, sostenendo che il solo voto numerico non consentisse di ricostruire l'iter valutativo. Con il terzo motivo è stata contestata la decisione della Commissione di deliberare a maggioranza, ritenuta inidonea a rappresentare il pensiero dei singoli commissari e non espressamente prevista dal d.m. n. 463/2024. Con il quarto motivo è stata denunciata la mancata verbalizzazione dei giudizi individuali, dei dissensi e del raggiungimento del quorum deliberativo. Con il quinto motivo è stata dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri organismi concorrenti, con riferimento ai diversi indicatori di qualità artistica, nonché l'erroneità e l'ingiustizia dei punteggi attribuiti al progetto, alla direzione artistica, alla rilevanza internazionale, alle azioni di sviluppo del pubblico, alla creatività emergente, ai partenariati e alla continuità gestionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e, per tale ragione, ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a. Quanto ai primi due motivi, il Collegio ha ritenuto sufficientemente specifici i criteri dell'Allegato B al d.m. n. 463/2024 per il settore Festival e Rassegne dell'ambito Danza. La qualità artistica non costituisce un criterio generico, ma l'oggetto della valutazione, articolato in assi, obiettivi strategici, obiettivi operativi e fenomeni o indicatori, cui sono associati punteggi massimi predeterminati. Tale griglia delimita preventivamente la discrezionalità tecnica della Commissione e consente di ricostruire il percorso logico-valutativo anche mediante la sola attribuzione del punteggio numerico. Le dichiarazioni critiche di alcuni commissari sono state ritenute riferibili a specifici esiti valutativi e non alla genericità dei criteri, né idonee a dimostrare un difetto di predeterminazione. Il giudizio comparativo è connaturato alla procedura di finanziamento e risulta coerente con la suddivisione degli aspiranti in sottoinsiemi omogenei per dimensione; i verbali documentano l'analisi collegiale e comparativa dei progetti. Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti perché il d.m. 10 febbraio 2014, art. 3, comma 8, prevede che i pareri delle Commissioni siano assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Il verbale attestava inoltre la presenza dei componenti necessaria per la deliberazione. Non era necessaria la verbalizzazione dei punteggi individuali, poiché le valutazioni dei singoli commissari sono assorbite nella decisione collegiale finale, salvo che un dissenso venga specificamente manifestato e verbalizzato; nel caso concreto non risultavano dissensi specifici riferiti al progetto della ricorrente. Anche il quinto motivo è stato respinto: le censure investivano il merito delle valutazioni tecnico-discrezionali comparative, sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza o palese travisamento, non ravvisati nella fattispecie. Il fatto che i punteggi fossero peggiori rispetto alla precedente tornata di finanziamenti non fondava alcuna pretesa alla conferma del contributo, poiché l'esito dipende dal confronto con gli altri progetti, dalla composizione della Commissione, dai criteri applicati, dal numero delle domande e dalle risorse disponibili. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti; nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati quando il ricorso risulta manifestamente infondato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice di richiamare nella motivazione argomentazioni già svolte in una precedente sentenza della stessa Sezione.

  • art. 9, comma 1, d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112

    I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi.

    Costituisce la base normativa per la determinazione dei criteri di erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

  • art. 5, comma 2, d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Affida alle Commissioni consultive la valutazione della qualità artistica mediante punteggio numerico fondato sulle griglie dell'Allegato B e stabilisce la soglia minima di ammissibilità qualitativa di 10 punti.

  • art. 32 d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il settore Festival e Rassegne dell'ambito Danza, oggetto della domanda di contributo.

  • Allegato B al d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Predetermina, per il settore considerato, assi, obiettivi strategici, obiettivi operativi e fenomeni o indicatori della qualità artistica, delimitando la discrezionalità tecnica della Commissione.

  • art. 24, comma 3-sexies, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160

    le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentate dagli enti e dagli organismi dello spettacolo

    Fondamenta la natura comparativa della procedura di assegnazione dei contributi.

  • art. 3, comma 8, d.m. 10 febbraio 2014

    I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario

    Legittima l'assunzione delle valutazioni della Commissione consultiva mediante deliberazione a maggioranza dei componenti presenti.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per l'assegnazione di contributi pubblici allo spettacolo dal vivo, una griglia che articoli la qualità artistica in assi, obiettivi strategici, obiettivi operativi e fenomeni o indicatori, con punteggi massimi predeterminati e una soglia minima di ammissibilità, è sufficientemente dettagliata da delimitare la discrezionalità tecnica dell'amministrazione e consentire la motivazione mediante attribuzione di un voto numerico.
  • La qualità artistica, quando è articolata dalla lex specialis in parametri e indicatori specifici, costituisce l'oggetto della valutazione e non un criterio autonomo e generico; non è quindi necessario che la Commissione introduca ulteriori sottocriteri o una preventiva interpretazione collegiale, oltre alla griglia già predeterminata dalla disciplina di gara o di selezione.
  • La natura comparativa della valutazione dei progetti di spettacolo dal vivo comporta che il punteggio debba essere apprezzato in relazione agli altri progetti appartenenti al medesimo sottoinsieme omogeneo, alle risorse disponibili e alla platea dei partecipanti; pertanto, il precedente conseguimento di un contributo o di un punteggio più elevato non determina un diritto alla conferma nelle tornate successive.
  • Quando la disciplina delle Commissioni consultive prevede l'assunzione dei pareri a maggioranza dei componenti presenti, la deliberazione a maggioranza è legittima anche per la valutazione dei progetti ai fini dell'erogazione di contributi. Le valutazioni individuali sono normalmente assorbite nella decisione collegiale finale e non devono essere autonomamente verbalizzate in assenza di una specifica disposizione che lo imponga.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali comparative di una Commissione consultiva sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza, travisamento dei fatti o analoghi vizi estrinseci; non è consentito sostituire il giudizio giudiziale a quello dell'organo tecnico sulla maggiore qualità o meritevolezza dei progetti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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